Decisione di riferimento: cc • N° 96-19.507 • 1999-02-23 • Consulta la decisione →
In questa vicenda, un contribuente aveva ricevuto in donazione azioni di una società quotata in borsa. Il donante, di 75 anni, ne aveva conservato l'usufrutto (il diritto di percepirne i redditi), mentre il beneficiario ne diventava nudo proprietario (ne avrebbe avuto la piena proprietà alla sua morte). Quale valore dichiarare al fisco? Il valore di borsa del giorno? O un valore ridotto per tenere conto dell'usufrutto?
È esattamente la questione che si è posta per i coniugi X. Il loro notaio aveva dichiarato i titoli al loro valore venale (prezzo di mercato) ridotto di un abbattimento del 10% a causa dell'età dell'usufruttuario. Ma l'amministrazione fiscale ha contestato: secondo essa, bisognava prendere il corso medio del giorno della trasmissione, senza abbattimento.
Cosa risponde la Corte di Cassazione in questa sentenza del 23 febbraio 1999? Dà ragione ai contribuenti: dal momento che l'usufruttuario ha più di 70 anni, l'abbattimento del 10% previsto dall'articolo 762 del Codice generale delle imposte si applica, e il valore dichiarato è mantenuto. Spiegazioni.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
I coniugi X. avevano costituito una donazione-ripartizione (atto che organizza la trasmissione anticipata del loro patrimonio) a favore dei loro figli. Avevano in particolare trasmesso azioni quotate, di cui conservavano l'usufrutto. All'epoca, la tabella fiscale di valutazione dell'usufrutto prevede che oltre i 70 anni, l'usufrutto è valutato al 10% del valore della piena proprietà (articolo 762 CGI).
I figli hanno quindi dichiarato queste azioni per un valore pari al 90% del loro corso di borsa (100% - 10% di usufrutto). Ma l'amministrazione fiscale ha ritenuto che il valore dovesse essere calcolato secondo l'articolo 759 del CGI, che impone di prendere il corso medio del giorno della trasmissione, senza abbattimento. Ha quindi notificato un accertamento fiscale.
I coniugi X. hanno contestato davanti al tribunale di grande istanza competente. Il tribunale ha dato loro ragione, e l'amministrazione ha proposto ricorso in cassazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione doveva dirimere un conflitto tra due testi: l'articolo 759 del CGI, che fissa il valore delle azioni quotate al corso medio del giorno della trasmissione (senza abbattimento), e l'articolo 762, che prevede una tabella di valutazione dell'usufrutto in base all'età dell'usufruttuario.
In chiaro, per titoli trasmessi in nuda proprietà, bisogna applicare l'articolo 759 (valore di borsa lordo) e poi dedurre l'usufrutto secondo la tabella dell'articolo 762? O si può direttamente mantenere il valore dichiarato, ridotto dell'abbattimento?
I giudici hanno risposto: sì, si può mantenere il valore dichiarato, purché l'usufruttuario abbia più di 70 anni e l'abbattimento del 10% corrisponda esattamente alla tabella legale. In altre parole, l'articolo 762 si applica in via prioritaria per valutare l'usufrutto, e il valore della nuda proprietà ne discende automaticamente.
Quello che pochi sanno: questa decisione è una conferma della giurisprudenza anteriore. Non crea un nuovo diritto, ma chiarisce l'articolazione tra i due articoli. Attenzione però: se l'usufruttuario ha meno di 70 anni, l'abbattimento è più basso (ad esempio 20% tra 61 e 70 anni), e il calcolo può diventare più complesso.
Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui l'amministrazione tentava di contestare questi abbattimenti, sostenendo che il valore di borsa deve prevalere. Ma da questa sentenza, la posizione dei contribuenti è solidamente protetta.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietari di titoli quotati e state considerando una donazione in nuda proprietà, ecco cosa dovete sapere:
Per il donante (colui che dona): se avete più di 70 anni, l'usufrutto che conservate è valutato al 10% del valore dei titoli. La donazione riguarderà quindi il 90% del valore. È molto vantaggioso fiscalmente, perché le imposte di donazione (mutazioni a titolo gratuito) sono calcolate solo su questa nuda proprietà.
Per il donatario (colui che riceve): dichiarate i titoli al 90% del loro corso medio. Se l'amministrazione contesta, potete avvalervi della sentenza del 1999. Esempio concreto: azioni del valore di 100.000 € saranno dichiarate per 90.000 €, con un risparmio fiscale di diverse migliaia di euro.
Attenzione però: se l'usufruttuario ha meno di 70 anni, l'abbattimento è minore (ad esempio 30% tra 51 e 60 anni). In tal caso, l'articolo 759 si applica pienamente e si prende il corso medio del giorno, poi si applica la tabella dell'articolo 762.
Per i professionisti (notai, consulenti patrimoniali): questa giurisprudenza è uno strumento prezioso per ottimizzare le trasmissioni. Evita accertamenti inutili.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Fate valutare l'usufrutto secondo la tabella legale: utilizzate la tabella dell'articolo 762 CGI (10% a partire da 71 anni, 20% da 61 a 70 anni, ecc.). Non affidatevi a una stima libera.
- Dichiarate il valore dei titoli sulla base del corso medio del giorno: anche se applicate l'abbattimento, conservate traccia del corso di borsa del giorno della trasmissione. In caso di controllo, potrete giustificare il calcolo.
- Conservate tutti i documenti: estratti conto titoli, attestazione dell'età dell'usufruttuario, atto notarile. Queste prove sono essenziali in caso di contestazione.
- Consultate un avvocato specializzato prima di firmare: ogni situazione è unica. Ad esempio, se i titoli sono detenuti in comunione

