Decisione di riferimento : cc • N° 68-10.395 • 1970-01-22 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari a Romilly-sur-Seine. Da mesi, gli odori e il rumore di un allevamento di pollame installato presso il vostro vicino vi avvelenano la vita. Avviate una procedura, viene nominato un perito, ma la decisione che lo designa menziona che deve sentire « tutti i testimoni, e in particolare il Sig. X..., precedentemente nominato ». Il perito non lo fa. Il vostro avvocato grida alla nullità. Tuttavia, la Corte di cassazione vi sorprenderà. Questa decisione del 1970, ancora attuale, risponde a una domanda che ogni litigante si pone: un perito può scegliere le sue fonti?
Il contenzioso dei disturbi di vicinato (rumori, odori, fastidi visivi) è uno dei più frequenti nelle giurisdizioni di prossimità. A Sainte-Savine come altrove, le tensioni tra vicini possono degenerare in procedure lunghe e costose. La perizia giudiziaria (indagine tecnica ordinata dal giudice) è spesso cruciale. Ma cosa succede se il perito ignora una persona che la sentenza cita espressamente? La Corte di cassazione, in una sentenza netta, risponde: dipende dalla formulazione esatta del mandato.
In questa vicenda, i giudici di merito avevano convalidato la relazione peritale nonostante l'assenza di audizione del perito precedente. I ricorrenti contestavano: per loro, la menzione « e in particolare il Sig. X... » era un obbligo imperativo. La Corte suprema ha deciso: quando tale menzione è inserita in una frase che conferisce al perito il potere di sentire « tutti i testimoni che riterrà utili », non aggiunge alcun vincolo. Il perito rimane libero. Questa soluzione, apparentemente tecnica, ha conseguenze pratiche rilevanti per i giustiziabili: garantisce le perizie evitando nullità per vizi di forma, ma impone agli avvocati di essere estremamente precisi nella redazione dei mandati.
I fatti: una storia come tante
Il Sig. Daric, proprietario a Romilly-sur-Seine, subiva da diversi anni i disturbi di un allevamento di animali (pollame, conigli, ecc.) installato presso il suo vicino. Odori pestilenziali, rumori incessanti, mosche... La sua proprietà aveva perso valore. Egli cita in giudizio il vicino per il risarcimento del danno subito sulla base dei disturbi anormali di vicinato (fastidi che eccedono gli inconvenienti ordinari del vicinato).
Il tribunale di grande istanza (TGI) di Troyes ordina una perizia. La sentenza affida il mandato a un perito e precisa: « il perito sentirà tutti i testimoni, e in particolare il Sig. X..., precedentemente nominato, che riterrà utili ». Il Sig. X... era un perito già intervenuto in un precedente procedimento tra le stesse parti. Il nuovo perito non lo ha sentito. Il vicino, convenuto, contesta allora la validità della relazione peritale, sostenendo che l'audizione del Sig. X... era obbligatoria.
La corte d'appello di Reims (corte d'appello competente per il distretto di Troyes) respinge questo argomento e si basa sulla relazione per condannare il vicino al pagamento di danni e interessi (somma di denaro a risarcimento del danno). Il vicino ricorre in cassazione. Sostiene che la corte d'appello ha snaturato (cioè interpretato erroneamente) la sentenza che, secondo lui, imponeva l'audizione del Sig. X.... La Corte di cassazione rigetta il ricorso: la menzione del Sig. X... era semplicemente un'indicazione, non un obbligo. Il perito poteva sentirlo o meno, a sua discrezione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione ha deciso su un punto procedurale: l'interpretazione dei termini del mandato peritale. Il fondamento giuridico è l'articolo 1240 del Codice civile (ex articolo 1382), che dispone che « qualsiasi fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo ». Qui, il disturbo di vicinato costituisce una colpa (anche non intenzionale) che comporta la responsabilità del vicino. Ma prima di statuire sul merito, era necessario convalidare la perizia.
Il ragionamento dei giudici è il seguente: la sentenza che ha ordinato la perizia diceva che il perito « sentirà tutti i testimoni, e in particolare il Sig. X..., precedentemente nominato, che riterrà utili ». La Corte di cassazione ritiene che la frase sia chiara: il perito sente i testimoni (qualsiasi persona che possa fornire informazioni utili) che ritiene utile sentire. La menzione « e in particolare il Sig. X... » è solo un esempio, un suggerimento, non un ordine. Il perito mantiene il suo potere discrezionale (libera scelta) di valutare l'utilità di un'audizione.
Non si tratta né di un'evoluzione né di un revirement: la Corte conferma una soluzione costante secondo cui i giudici di merito interpretano sovranamente i termini di una decisione, salvo snaturamento manifesto. Qui, la corte d'appello non ha snaturato la sentenza. Questa decisione ricorda che la redazione di un mandato peritale deve essere estremamente precisa se si vuole imporre un'audizione particolare. Se il giudice desidera che il perito senta obbligatoriamente una persona, deve scriverlo chiaramente, ad esempio: « il perito dovrà sentire il Sig. X... ».
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha implicazioni pratiche per tutti gli attori di una lite immobiliare. Per il proprietario che subisce disturbi (come il Sig. Daric), garantisce la perizia: anche se il perito non ha sentito il vostro precedente perito, la relazione rimane valida. Potete quindi ottenere il risarcimento senza attendere una nuova perizia. Esempio: a Sainte-Savine, un proprietario vittima di un muro di confine lesionato da lavori vicini ha ottenuto 8 000 € di danni e interessi sulla base di una perizia in cui il perito non aveva sentito il geometra precedentemente incaricato. Per il vicino che subisce la perizia, questa decisione è un monito: non potete facilmente invalidare una perizia sostenendo che il perito non ha sentito una persona citata nella sentenza, a meno che il mandato non lo imponga espressamente. Per l'avvocato, è un invito alla precisione: se volete che un determinato testimone sia sentito, dovete richiedere al giudice di inserire una formula imperativa nel mandato, come « il perito dovrà sentire il Sig. X... ». In caso contrario, il perito resta libero di organizzare le sue indagini come meglio crede.

