Decisione di riferimento : cc • N° 88-84.512 • 1989-02-07 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari ad Avignone, rue des Teinturiers, e affittate un appartamento a un inquilino straniero. Un giorno, venite a sapere che è stato emesso un decreto prefettizio di espulsione nei suoi confronti, ma vi chiedete: su quale fondamento è valido questo decreto? E soprattutto, entro quale termine può essere impugnato?
A questa domanda ha risposto la Corte di cassazione con una sentenza del 7 febbraio 1989 (n. 88-84.512), che intreccia due problematiche: il calcolo del termine per il ricorso in cassazione (5 giorni liberi) e la validità di un decreto di espulsione fondato su un testo successivo ai fatti contestati. In parole povere, l'amministrazione può espellere uno straniero sulla base di una legge che non esisteva ancora al momento dei fatti?
Questa sentenza interessa direttamente i proprietari locatori, gli inquilini stranieri e i loro avvocati, poiché ricorda principi fondamentali: i termini di ricorso sono rigorosi e la legge penale non retroagisce. Analizziamo insieme questa decisione, i fatti, il ragionamento e cosa cambia concretamente per voi, che siate a Bollène, ad Avignone o altrove.
I fatti: una storia come tante
Il sig. Belkacem è un cittadino straniero residente in Francia. In una data anteriore al 1987, è stato oggetto di una misura di espulsione dal territorio francese, adottata con decreto ministeriale. Ma tale decreto si fonda su un testo che non era ancora in vigore al momento dei fatti a lui contestati: si tratta del decreto ministeriale del 26 gennaio 1987, che ha modificato le condizioni di espulsione degli stranieri.
Concretamente, il sig. Belkacem aveva commesso un'infrazione in un'epoca in cui la legge vigente non consentiva ancora l'espulsione per quel motivo. Tuttavia, l'amministrazione ha adottato un decreto di espulsione dopo l'entrata in vigore del nuovo testo, basandosi su quest'ultimo. La procura e la parte civile ricorrono in cassazione contro la sentenza della corte d'appello che ha annullato tale decreto.
Il ricorso è proposto il 5 luglio, mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata il 29 giugno. La questione preliminare riguarda il termine: il ricorso è ammissibile? L'articolo 568 del Codice di procedura penale (CPP) dispone che il pubblico ministero e tutte le parti hanno 5 giorni liberi dopo la pronuncia della decisione per ricorrere in cassazione. Contando i giorni liberi, il 5 luglio rientra nel termine? La Corte di cassazione risponde sì: il termine decorre dal giorno successivo alla pronuncia, cioè dal 30 giugno al 4 luglio inclusi, e il ricorso del 5 luglio è quindi proposto entro il termine legale.
Nel merito, la Corte esamina se il decreto di espulsione possa fondarsi sul decreto ministeriale del 26 gennaio 1987, nonostante i fatti contestati al sig. Belkacem siano anteriori. La corte d'appello aveva annullato il decreto ritenendo che tale testo non potesse servire da base per un'espulsione per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in applicazione del principio di non retroattività delle leggi penali. La Corte di cassazione conferma questo ragionamento: una legge o un regolamento penale più severo non può applicarsi a fatti anteriori, salvo eccezioni.
Pertanto, il decreto di espulsione adottato successivamente alla legge ma basato su fatti anteriori è illegittimo. In altre parole, l'amministrazione non può utilizzare un nuovo testo per espellere uno straniero per atti commessi prima che tale testo esistesse.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza, svolge un duplice ragionamento: dapprima sull'ammissibilità del ricorso, poi nel merito.
1. Il termine per il ricorso in cassazione
L'articolo 568 del Codice di procedura penale dispone: «Il pubblico ministero e tutte le parti hanno cinque giorni liberi dopo quello in cui la decisione impugnata è stata pronunciata per ricorrere in cassazione.» La questione è come calcolare questo termine. La Corte precisa che il punto di partenza è il giorno successivo alla pronuncia e che i giorni liberi si intendono come giorni interi, senza contare il giorno della pronuncia. Pertanto, per una sentenza pronunciata il 29 giugno, il termine decorre dal 30 giugno (ore 0) al 4 luglio (mezzanotte). Il ricorso proposto il 5 luglio è quindi in linea di massima fuori termine, a meno che il 4 luglio non sia un giorno festivo o un sabato/domenica? Nel caso di specie, la Corte ritiene che il ricorso sia stato proposto entro il termine, senza specificare il giorno della settimana. Ciò che conta è che il calcolo dei giorni liberi include l'ultimo giorno e, se questo è un sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Qui, la Corte convalida il ricorso.
2. Il principio di non retroattività delle leggi penali
Nel merito, la Corte applica l'articolo 112-1 del Codice penale (già articolo 2 del Codice penale del 1810): «Nessuno può essere punito per un crimine o per un delitto i cui elementi non siano definiti dalla legge o dal regolamento in vigore al momento in cui è stato commesso.» Questo principio vieta a una nuova legge penale più severa di applicarsi a fatti anteriori. Nel caso di specie, il decreto ministeriale del 26 gennaio 1987 ha ampliato i casi di espulsione degli stranieri. Ora, i fatti contestati al sig. Belkacem sono anteriori a tale data. Quindi, tale decreto non può servire da fondamento per la sua espulsione per questi fatti.
La Corte respinge così l'argomento del pubblico ministero che sosteneva che il decreto, sebbene successivo, potesse applicarsi immediatamente alle situazioni in corso. Attenzione però: il principio di non retroattività non impedisce l'applicazione immediata di una legge più favorevole. Ma qui si trattava di una legge più severa, quindi non applicabile retroattivamente.

