Decisione di riferimento : cc • N° 13-10.803 • 2014-01-29 • Consulta la decisione →
Immaginate : siete proprietari di una villa a Le Cannet, vicino a Cannes. Un vicino ha costruito senza permesso una pertinenza che invade il vostro terreno, o peggio, una costruzione pericolosa. Il tribunale penale lo condanna a demolire. Ma non succede nulla. Passano i mesi, gli occupanti restano. Cosa fare? La risposta è in una frase: il giudice dei provvedimenti urgenti (giudice d'urgenza) può ordinare la loro espulsione, anche se la condanna penale è già intervenuta. È quanto ha ricordato la Corte di cassazione in una sentenza del 29 gennaio 2014 (n° 13-10.803). Una decisione che cambia le carte in tavola per i proprietari e le collettività.
Ma cosa cambia esattamente? In chiaro, il giudice dei provvedimenti urgenti (quello che decide in via d'urgenza) può adottare misure cautelari (provvisorie) o di ripristino per far cessare un demolizione a spese del proprietario">turbamento manifestamente illecito (una violazione evidente del diritto). Qui, l'inesecuzione di una decisione di demolizione costituisce tale turbamento. Risultato: può ordinare l'espulsione degli occupanti, senza attendere che la demolizione sia effettuata.
Quello che pochi sanno è che questa decisione è stata resa nell'ambito di una donazione tra padre e figlia, nel Vaucluse. Ma le sue conseguenze sono nazionali, e particolarmente utili nella regione PACA, dove le costruzioni illegali sono frequenti, specialmente sulla Costa Azzurra.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il signor e la signora Alain X. sono proprietari di una casa ad Avignone, nel Vaucluse. Nel 2005, il padre del signor X. fa loro donazione di un terreno adiacente. Su questo terreno, i coniugi costruiscono senza permesso di costruire una casa di abitazione. Il prefetto del Vaucluse (rappresentante dello Stato nel dipartimento) li cita in giudizio davanti al tribunale penale per costruzione illegale. Nel 2008, il tribunale li condanna a una multa e ordina la demolizione della costruzione sotto astreinte (penalità finanziaria per ogni giorno di ritardo).
Ma i coniugi X. non demoliscono. Continuano ad abitare la casa. Il prefetto li cita allora davanti al giudice dei provvedimenti urgenti (giudice d'urgenza) del tribunale di grande istanza per ottenere la loro espulsione. I coniugi X. contestano: secondo loro, il giudice dei provvedimenti urgenti non è competente perché la demolizione è già stata ordinata dal giudice penale. Invocano il principio secondo cui il penale tiene in sospeso il civile (l'autorità della cosa giudicata in sede penale si impone al civile).
La corte d'appello di Nîmes (che giudica le cause della regione) dà loro torto: ordina la loro espulsione. I coniugi X. ricorrono in cassazione. La Corte di cassazione, con la sua sentenza del 29 gennaio 2014, rigetta il loro ricorso. Conferma che il giudice dei provvedimenti urgenti può sempre prescrivere misure cautelari o di ripristino per far cessare un turbamento manifestamente illecito, e che l'inesecuzione di una decisione di demolizione costituisce proprio un tale turbamento. In altre parole, anche se il penale ha già condannato a demolire, il giudice civile d'urgenza può espellere gli occupanti.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo 809 del Codice di procedura civile (oggi codificato all'articolo 835 dello stesso codice), che permette al giudice dei provvedimenti urgenti di prescrivere le misure necessarie per far cessare un turbamento manifestamente illecito. Ricorda che questo potere è autonomo: non è subordinato all'esistenza di una condanna penale anteriore. In altre parole, il giudice dei provvedimenti urgenti può agire anche se il giudice penale si è già pronunciato, e anche se la demolizione è stata ordinata.
I coniugi X. sostenevano che il giudice dei provvedimenti urgenti non potesse ordinare l'espulsione perché la demolizione era una questione di merito già decisa dal penale. Ma la Corte di cassazione respinge questo argomento: l'espulsione non è una misura di demolizione, è una misura cautelare (provvisoria) destinata a far cessare il turbamento immediato costituito dall'occupazione illecita. Precisa che il giudice dei provvedimenti urgenti non eccede i suoi poteri ritenendo la propria competenza a statuire sulla domanda di espulsione.
Attenzione tuttavia: il giudice dei provvedimenti urgenti non può ordinare la demolizione stessa, poiché questa spetta al giudice del merito (il giudice penale o il giudice civile che decide nel merito). Ma può ordinare l'espulsione, che spesso è più efficace per fare pressione sugli occupanti.
Nella sua decisione, la Corte di cassazione conferma che il turbamento manifestamente illecito è costituito dall'inesecuzione della decisione di demolizione. In chiaro, dal momento in cui una costruzione è illegale e il suo proprietario rifiuta di demolirla nonostante una condanna, l'occupazione dei luoghi diventa essa stessa illecita. Il giudice dei provvedimenti urgenti può quindi espellere gli occupanti.

