Decisione di riferimento: cc • N° 76-13.365 • 1978-01-05 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete a Castelsarrasin, vostro figlio è ricoverato d'urgenza. Il medico prescrive un trasporto in ambulanza verso il CHU di Montauban per esami specialistici. Pensate che la Sicurezza sociale rimborserà queste spese, come per un ricovero. Errore. Una decisione del 1978, ancora in vigore, ha stabilito: in alcuni casi, l'assicurazione malattia può rifiutare di prendere in carico questi trasporti. Perché? E soprattutto, come evitare di ritrovarsi con una fattura imprevista?
Questa domanda ve la ponete se siete lavoratori non salariati (artigiano, commerciante, libero professionista) o anche se contribuite al regime generale. La legge del 12 luglio 1966, che regola l'assicurazione malattia dei lavoratori autonomi, elenca tassativamente i casi in cui le spese di trasporto sono obbligatoriamente coperte. Ora, il trasporto tra due strutture ospedaliere per esami non ne fa parte. È quanto ha ricordato la Corte di cassazione nella sentenza del 5 gennaio 1978.
Ma non scappate. Questo articolo vi spiegherà, in linguaggio chiaro, cosa dice questa decisione, come si applica concretamente e soprattutto come proteggervi. Perché un semplice trasporto può costare diverse centinaia di euro. A Montauban come altrove, meglio saper anticipare.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Nel 1976, un assicurato sociale, lavoratore non salariato, risiede a Sarrebourg (Mosella). Suo figlio è ricoverato d'urgenza. Il medico prescrive un trasporto in ambulanza verso il Centro Ospedaliero Universitario di Strasburgo, per esami complementari. Il padre, credendo di fare bene, accompagna il figlio in ambulanza su prescrizione medica. Purtroppo! Suo figlio muore nel frattempo. Ma la questione del rimborso delle spese di trasporto, da Sarrebourg a Strasburgo, rimane aperta.
L'assicurato chiede il rimborso alla sua cassa di assicurazione malattia. Rifiuto. Motivo: queste spese non corrispondono ai casi previsti dall'articolo 8-I della legge del 12 luglio 1966. Questo articolo elenca le prestazioni obbligatorie per i lavoratori non salariati: cure, ricovero, ecc. Ma i trasporti tra strutture per esami non vi figurano. L'assicurato contesta. Adisce la giurisdizione di sicurezza sociale, poi la Corte di cassazione.
Il dibattito è tecnico, ma la posta in gioco è umana: chi deve pagare? L'assicurato, che ha seguito una prescrizione medica, o la cassa, che ritiene che questo trasporto non sia una prestazione obbligatoria? La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 5 gennaio 1978, dà ragione alla cassa. Ricorda che l'elenco dell'articolo 8-I è tassativo: solo i casi espressamente previsti danno diritto al rimborso. Ora, il trasporto da una struttura all'altra per esami non ne fa parte. La decisione è definitiva.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
Per capire, bisogna leggere l'articolo 8-I della legge del 12 luglio 1966. Questo testo elenca le prestazioni che l'assicurazione malattia dei lavoratori non salariati deve obbligatoriamente coprire: le cure mediche, le spese di ricovero, gli atti paramedici, ecc. Ma non menziona le spese di trasporto tra due ospedali per esami. La Corte di cassazione applica qui un'interpretazione restrittiva: ciò che non è nell'elenco non è dovuto.
I giudici sono stati troppo severi? No. In diritto, i testi che derogano al diritto comune (come i regimi speciali di assicurazione malattia) si interpretano restrittivamente. Se il legislatore avesse voluto includere questi trasporti, lo avrebbe fatto. La Corte si limita ad applicare la legge. D'altronde, per il regime generale, i trasporti sono meglio disciplinati, ma per i non salariati è più restrittivo.
Un punto importante: la prescrizione medica non basta a rendere il trasporto obbligatoriamente rimborsabile. Solo l'elenco legale conta. Così, anche se il vostro medico prescrive un trasporto, verificate se il motivo corrisponde ai casi previsti (ricovero, cure urgenti, ecc.). Qui, si trattava di esami, non di un ricovero diretto. Risultato: nessun rimborso obbligatorio. La Corte ha quindi respinto la domanda dell'assicurato, lasciandolo con la fattura.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete lavoratori non salariati (artigiano, commerciante, libero professionista), questa decisione vi riguarda direttamente. Immaginate: siete a Montauban, dovete recarvi a Tolosa per esami specialistici. Il vostro medico prescrive un'ambulanza. La cassa può rifiutare il rimborso se questo trasporto non rientra nei casi tassativi. Quanto costa? Un trasporto in ambulanza può andare da 150 a 500 € a seconda della distanza. A Castelsarrasin, una corsa verso Montauban (circa 30 km) può già rappresentare 200 €. Senza rimborso, è a vostro carico.
Cosa fare? Se siete proprietario locatore o locatario, non siete direttamente interessati da questo testo, ma se siete autonomi, siate vigili. Prima di accettare un trasporto, chiedete alla vostra cassa se il motivo è coperto. In caso contrario, potete sottoscrivere un'assicurazione complementare che copra queste spese. Altrimenti, negoziate con l'ambulanziera un preventivo e conservate tutti i giustificativi.
Per i professionisti dell'immobiliare (agenti, notai), questa decisione può esservi utile se un cliente autonomo vi pone la domanda. Ricordategli che i testi sono severi. E se voi stessi siete non salariati, verificate il vostro contratto di assicurazione malattia complementare. Alcune mutue includono i trasporti tra strutture. Altre no. Da verificare prima di un eventuale trasporto.

