Decisione di riferimento: cc • N. 20-18.402 • 2022-04-21
Immaginatevi a Mimizan, una mattina d'aprile 2022. Siete proprietari di un negozio sul viale della Spiaggia e contate sull'autobus perché i vostri dipendenti arrivino in orario. Ma quel giorno, il servizio è interrotto: un solo autista ha smesso di lavorare. Come capo, potreste pensare: "Un solo dipendente in sciopero, non è una cosa seria, posso licenziarlo per colpa grave". Ma è davvero legale?
Questa domanda, che sembra tecnica, riguarda in realtà migliaia di situazioni quotidiane nei servizi pubblici. Che si tratti di trasporti, energia o enti locali, il diritto di sciopero è un equilibrio delicato tra la protezione dei dipendenti e la continuità del servizio. E nella circoscrizione di Mont-de-Marsan, dove i servizi pubblici sono essenziali per comuni come Tarnos o Mimizan, questa questione assume una dimensione molto concreta.
La Corte di Cassazione, con una decisione del 21 aprile 2022, fornisce una risposta chiara che va contro alcune intuizioni. Ricorda principi fondamentali, ma in un contesto in cui un solo dipendente sciopera. Ma cosa cambia esattamente per i datori di lavoro, i dipendenti e, più in generale, per tutti coloro che dipendono da questi servizi?
I fatti: una storia come tante
La storia inizia il 16 aprile 2015, in un'azienda di trasporto pubblico. Il sindacato CGT CIF Keolis, un sindacato rappresentativo (cioè riconosciuto come legittimo per negoziare), deposita un preavviso di sciopero. Questo preavviso, che è un avvertimento formale dato al datore di lavoro, decorre dal 22 aprile 2015 a una data successiva. Indica precisamente l'ora di inizio e di fine della sospensione del lavoro prevista, come richiesto dalla legge per i servizi pubblici.
Il 22 aprile, in una filiale di questa azienda, un solo dipendente, che chiameremo Sig. Martin, cessa il lavoro. Agisce per sostenere rivendicazioni professionali formulate nell'ambito del preavviso sindacale. Durante il periodo coperto da questo preavviso, il Sig. Martin rimane assente dall'azienda, nonostante una diffida formale del datore di lavoro a riprendere il lavoro.
Il datore di lavoro, ritenendo che questa assenza ingiustificata costituisca una colpa grave, licenzia il Sig. Martin. Il motivo addotto? Poiché era l'unico a scioperare ed è rimasto assente nonostante l'ordine di rientrare, non poteva pretendere lo status di scioperante protetto. In pratica, il datore di lavoro pensava che lo sciopero, per essere valido, richiedesse una partecipazione collettiva e che un dipendente isolato potesse essere sanzionato.
Il Sig. Martin contesta il licenziamento dinanzi al tribunale del lavoro (il tribunale specializzato in diritto del lavoro), poi in appello. La corte d'appello conferma il licenziamento per colpa grave, ritenendo che il Sig. Martin non avesse lo status di scioperante. Ma il Sig. Martin non si scoraggia e propone ricorso in Cassazione, chiedendo alla più alta giurisdizione giudiziaria di verificare se la legge sia stata correttamente applicata. È qui che interviene la Corte di Cassazione, con la sua decisione del 21 aprile 2022.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione, nella sua sentenza, richiama innanzitutto una giurisprudenza costante (cioè una serie di decisioni precedenti nella stessa direzione). Cita in particolare sentenze del 2012, 2015 e 2016. Secondo questa giurisprudenza, nei servizi pubblici, lo sciopero deve essere preceduto da un preavviso dato da un sindacato rappresentativo. Per essere regolare, questo preavviso deve indicare l'ora di inizio e di fine della sospensione del lavoro.
Ma ecco il punto cruciale: i dipendenti, che sono gli unici titolari del diritto di sciopero (cioè questo diritto appartiene loro individualmente), non sono tenuti a cessare il lavoro per tutta la durata indicata dal preavviso. In altre parole, anche se il preavviso copre più giorni, un dipendente può scegliere di scioperare solo per poche ore, o un giorno, senza che ciò invalidi la sua azione.
La Corte ne deduce due conseguenze principali. In primo luogo, il datore di lavoro non può, durante il periodo definito dal preavviso, dedurre dalla semplice constatazione dell'assenza di dipendenti scioperanti che lo sciopero sia terminato. Questa decisione può essere presa solo dal o dai sindacati rappresentativi che hanno depositato il preavviso. In secondo luogo, la cessazione del lavoro di un dipendente per sostenere rivendicazioni professionali formulate nell'ambito di tale preavviso costituisce uno sciopero, indipendentemente dal fatto che un solo dipendente si sia dichiarato scioperante.
In questa vicenda, la corte d'appello aveva violato diversi testi: gli articoli L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 del codice del lavoro (che disciplinano il diritto di sciopero nei servizi pubblici) e il comma 7 del Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946 (che riconosce il diritto di sciopero). Aveva erroneamente ritenuto che il Sig. Martin, poiché era l'unico a cessare il lavoro, non potesse beneficiare della protezione degli scioperanti. La Corte di Cassazione cassa quindi questa sentenza, significando che il licenziamento per colpa grave non era giustificato.
Questo ragionamento conferma una giurisprudenza consolidata: non si tratta di un'evoluzione o di un cambiamento di orientamento, ma di un fermo richiamo ai principi. Gli argomenti del datore di lavoro, basati sull'idea di una necessità di partecipazione collettiva, sono stati respinti. La decisione chiarisce che, nei servizi pubblici, la protezione degli scioperanti si applica anche a un singolo dipendente che agisce nell'ambito di un preavviso sindacale regolare.

