Decisione di riferimento : cc • N° 15-16.078 • 2016-12-08 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un immobile ad Antibes, e il custode, dipendente comunale, cessa il lavoro dopo un preavviso di sciopero depositato dal suo sindacato. Dopo qualche giorno, nessuno sciopera più. Pensate che tutto sia tornato alla normalità e gli chiedete di riprendere servizio. Ma il sindacato non ha ufficializzato la fine dello sciopero. Cosa succede se il datore di lavoro agisce come se lo sciopero fosse terminato? Questa decisione della Corte di cassazione dell'8 dicembre 2016 risponde precisamente a questa domanda: l'assenza di scioperanti non basta a porre fine al preavviso di sciopero.
Ma cosa cambia esattamente? Molte cose per i datori di lavoro pubblici e gli utenti. L'alta giurisdizione ricorda un principio fondamentale: il diritto di sciopero è un diritto individuale, ma il preavviso è una prerogativa sindacale. Finché il sindacato non ha ritirato il preavviso, questo rimane valido, anche se nessun dipendente sciopera.
Quello che pochi sanno è che questa decisione protegge i dipendenti da pressioni indebite, ma impone anche una gestione rigorosa ai datori di lavoro. Vediamo insieme i fatti, il ragionamento dei giudici e soprattutto cosa dovete fare se siete coinvolti.
I fatti: una storia come tante
La vicenda inizia in un ente locale, che chiameremo città di Le Cannet per esempio. Un sindacato rappresentativo deposita un preavviso di sciopero a tempo indeterminato il 14 dicembre 2012, per protestare contro un piano di riorganizzazione. Per alcuni giorni, alcuni agenti cessano il lavoro. Ma rapidamente il movimento si affievolisce: all'11 gennaio, nessun dipendente è più in sciopero. Il datore di lavoro, pensando che lo sciopero sia finito, chiede agli agenti di riprendere il posto e considera ogni successiva assenza ingiustificata.
Il sindacato adisce allora il tribunale di grande istanza (TGI) per far riconoscere che il preavviso non è stato revocato. Il TGI dà ragione al sindacato e ordina al datore di lavoro di revocare il preavviso sotto astreinte di 75 € al giorno di ritardo. Il datore di lavoro contesta e porta la causa in Cassazione.
Il dibattito verte su una domanda semplice: chi decide la fine di un preavviso di sciopero? Il datore di lavoro, constatando l'assenza di scioperanti? O il sindacato, unico autore del preavviso? I giudici di merito avevano deciso a favore del sindacato. La Corte di cassazione doveva confermare o annullare.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 521-3 del codice del lavoro (oggi codificato all'articolo L. 1132-1 per i servizi pubblici) che dispone che nei servizi pubblici lo sciopero deve essere preceduto da un preavviso proveniente da un'organizzazione sindacale rappresentativa. Questo preavviso deve indicare i motivi e la durata (ora di inizio e fine).
Ma soprattutto, la Corte ricorda un punto essenziale: il diritto di sciopero è un diritto individuale, mentre il preavviso è un atto collettivo proveniente dal sindacato. Di conseguenza, la sola constatazione dell'assenza di dipendenti scioperanti non permette al datore di lavoro di dedurre che lo sciopero è finito. Solo il sindacato autore del preavviso può porvi fine, con una decisione esplicita (ritiro del preavviso) o implicita (deposito di un nuovo preavviso).
In chiaro, anche se nessuno sciopera più, il preavviso resta in vigore fino a quando il sindacato decide di ritirarlo. Il datore di lavoro non può quindi unilateralmente considerare lo sciopero terminato ed esigere la ripresa del lavoro. Se lo fa, commette un illecito e può essere condannato al risarcimento dei danni.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza precedente (in particolare Cass. soc., 13 luglio 2004, n. 02-30.210). Non c'è un revirement: la Corte mantiene una linea protettiva del diritto di sciopero.
In altre parole, il datore di lavoro deve attendere che il sindacato revochi il preavviso. Se constata un'assenza di scioperanti, può chiedere al sindacato di confermare la fine dello sciopero, ma non può imporre questa fine.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha implicazioni dirette per diversi attori.
Per i datori di lavoro pubblici (comuni, ospedali, ecc.): Non potete presumere la fine di uno sciopero. Anche se nessun agente sciopera per diversi giorni, il preavviso rimane valido. In pratica, se chiedete a un agente di riprendere il lavoro e lui rifiuta invocando il preavviso, non potete sanzionarlo. Dovete contattare il sindacato per ottenere una revoca ufficiale, oppure attendere la scadenza del preavviso (se ha una durata determinata).
Per i dipendenti scioperanti: Potete cessare lo sciopero in qualsiasi momento, individualmente. Ma se il preavviso è ancora in vigore, potete anche riprendere lo sciopero senza un nuovo preavviso. Attenzione: se il datore di lavoro vi chiede di riprendere il lavoro, non siete obbligati a obbedire finché il preavviso non è revocato.
Per gli utenti e i proprietari: Se aspettate un servizio pubblico (raccolta rifiuti, custodia, ecc.) e viene annunciato uno sciopero, anche se sembra

