Decisione di riferimento : cc • N° 56-13.739 • 1968-05-08 • Consulta la decisione →
Siete proprietari a Sedan e avete affidato la ristrutturazione del vostro immobile a un raggruppamento di quattro imprese. Una di esse, designata come « capofila », ha firmato un contratto con un subappaltatore per i lavori di idraulica. I lavori sono eseguiti male. A chi rivolgersi ? A tutte le imprese del raggruppamento, o solo alla capofila ? La risposta della Corte di cassazione, resa nel 1968, resta un riferimento : quando le imprese sono solidali, la capofila obbliga tutte le altre verso il subappaltatore, anche se non hanno firmato il contratto.
Questa decisione è cruciale per ogni committente (il cliente che ordina i lavori) o per ogni professionista che lavora con un raggruppamento di imprese. Immaginate : siete un artigiano a Épernay, contattato da un'impresa capofila per realizzare una parte delle finiture. Consegnate, fatturate, ma nessuna delle altre imprese vuole pagare, sostenendo che non hanno firmato con voi. La sentenza del 1968 vi protegge : se la capofila aveva il potere di rappresentarvi, tutte le imprese solidali sono obbligate.
Ma attenzione : questo potere deve essere stabilito. Il contratto di raggruppamento deve prevedere chiaramente che la capofila possa agire « in ogni circostanza » per l'appalto. Questo è quanto ha ritenuto la Corte di cassazione nella vicenda commentata oggi. Allora, come mettere in sicurezza i vostri rapporti contrattuali ? Seguite la guida.
I fatti : una storia come ne capitano ogni giorno
Siamo negli anni '60. Un promotore affida la costruzione di un complesso immobiliare a quattro imprese : Violamer e Cie, e altre tre società. Esse firmano un atto di impegno indicando che agiscono « congiuntamente e solidalmente » e designano Violamer come « capofila del raggruppamento ». Il contratto precisa che la capofila ha il potere di rappresentare le altre « in ogni circostanza » per l'appalto attribuito.
Violamer, in qualità di capofila, ordina a un subappaltatore, la società X, vari lavori previsti dall'appalto. Il subappaltatore è approvato dal committente (il promotore), come d'uso. I lavori sono eseguiti. Violamer consegna al subappaltatore un effetto di commercio (un assegno o una tratta) in pagamento, ma l'effetto è insoluto. Il subappaltatore si rivolge allora alle altre tre imprese del raggruppamento per ottenere il saldo della sua fattura.
Queste ultime rifiutano di pagare. Il loro argomento : non hanno mai firmato il contratto di subappalto, non hanno dato mandato (autorizzazione) a Violamer per obbligarle individualmente. Ritengono che solo Violamer sia debitrice. Il subappaltatore le cita in giudizio (le persegue) per ottenere il pagamento. La corte d'appello dà ragione al subappaltatore : tutte le imprese sono solidali e devono pagare. Le tre imprese ricorrono in cassazione. La Corte di cassazione rigetta il loro ricorso e conferma la sentenza d'appello. La decisione è definitiva.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sul principio della solidarietà (obbligo per ogni co-debitore di pagare l'intero debito) e sul mandato apparente (l'apparenza del potere conferito alla capofila). Nel caso di specie, il contratto di raggruppamento stabiliva che la capofila rappresentasse le altre « in ogni circostanza » per l'appalto. Ciò significa che le tre imprese avevano conferito a Violamer un potere generale di obbligarle verso i terzi, compresi i subappaltatori.
La Corte precisa che, dal momento che il subappaltatore è stato approvato dal committente (fase obbligatoria nella costruzione), e che la capofila ha agito nell'ambito del suo incarico, le altre imprese sono obbligate. Poco importa che non abbiano firmato il contratto di subappalto : la solidarietà e il mandato sono sufficienti. Il fondamento giuridico è l'articolo 1202 (vecchio) del Codice civile, che dispone che la solidarietà non si presume ma deve essere espressamente stipulata. Qui lo era.
I giudici di merito (la corte d'appello) avevano inoltre rilevato che la capofila aveva ricevuto un effetto di pagamento « in qualità di capofila del raggruppamento », il che dimostrava che le altre imprese erano informate e avevano accettato questo modo di operare. La Corte di cassazione convalida questo ragionamento. Non vi è un revirement : la sentenza conferma una giurisprudenza costante sulla portata della solidarietà nei raggruppamenti di imprese.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietario locatore a Épernay e affidate lavori a un raggruppamento di imprese, questa decisione vi mette al sicuro : potete trattare con la sola impresa capofila, e tutte le altre saranno obbligate solidalmente. Ad esempio, se la capofila scompare, potete richiedere il pagamento delle penali per ritardo o la riparazione dei vizi alle altre imprese.
Se siete subappaltatore (artigiano, fornitore), questa sentenza è un'arma preziosa. Avete eseguito lavori per un importo di 15.000 € ordinati dalla capofila, ma le altre imprese rifiutano di pagare invocando l'assenza di firma ? Adite il tribunale giudiziario : otterrete condanna solidale. Attenzione però : dovete provare che la capofila aveva il potere di obbligarle. Esigete una copia del contratto di raggruppamento prima di iniziare i lavori.
Per i professionisti dell'immobiliare (promotori, direttori dei lavori), questa decisione ricorda l'importanza di redigere bene la clausola di solidarietà e di potere della capofila. Senza clausola espressa, ogni impresa potrebbe essere obbligata solo per la propria parte. Se siete un acquirente in un condominio

