Decisione di riferimento: cc • N° 87-19.642 • 1990-11-14 • Consulta la decisione →
Immaginate: vi siete appena trasferiti in una bella casa a Pont-l'Abbé, con vista sul porto. Installate il televisore, ma l'immagine non smette di tremolare. Il vostro vicino, un edificio di grande altezza costruito di recente, fa da schermo. Cosa fare? È la domanda che si pone ogni proprietario o inquilino confrontato con questo fastidio moderno.
La Corte di cassazione, con una sentenza del 14 novembre 1990, ha dato una risposta chiara: le vittime di questi disturbi possono agire direttamente contro il proprietario dell'edificio che causa il problema, sulla base dell'articolo L. 112-12 del Codice dell'edilizia e dell'abitazione. E ciò, indipendentemente dalla data di costruzione dell'edificio. Meglio ancora: possono anche rivalersi contro il costruttore, anche dopo il completamento dei lavori.
Questa decisione, emessa più di trent'anni fa, rimane un punto di riferimento assoluto. Smentisce l'idea che si debba prima rivolgersi all'ente pubblico di diffusione (come TDF). No: il disturbo è diretto e la responsabilità del proprietario o del costruttore può essere fatta valere senza intermediari.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
In questa vicenda, alcuni proprietari di case unifamiliari situate nel circondario di Quimper, vicino a Concarneau, subivano da diversi anni disturbi nella ricezione dei programmi televisivi. Causa: un edificio di grande altezza (IGH) costruito nelle vicinanze, la cui massa creava una vera e propria zona d'ombra elettromagnetica. I residenti non captavano più correttamente i canali terrestri.
Stanchi di queste interferenze, diversi vicini hanno citato in giudizio il proprietario dell'edificio, nonché il costruttore. Chiedevano, da un lato, la condanna del costruttore a eseguire lavori per porre rimedio al disturbo e, dall'altro, il risarcimento del danno (la mancanza di godimento del televisore, il costo di installazioni alternative).
Il tribunale di grande istanza di Quimper, e poi la corte d'appello di Rennes, hanno dato ragione ai ricorrenti. Ma il proprietario e il costruttore hanno proposto ricorso per cassazione. Il loro argomento principale? L'azione dei vicini sarebbe inammissibile perché non avevano chiamato in causa l'ente pubblico di diffusione (Télédiffusion de France), unico responsabile secondo loro della qualità della ricezione. La Corte di cassazione ha respinto questo argomento, confermando che l'azione diretta contro il proprietario e il costruttore è perfettamente ammissibile.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
I giudici della Corte di cassazione si sono basati sull'articolo L. 112-12 del Codice dell'edilizia e dell'abitazione, nei suoi primi due commi. Il primo comma stabilisce che «quando la costruzione di un edificio di grande altezza disturba o impedisce la ricezione delle emissioni televisive negli edifici vicini, il proprietario dell'edificio che causa il disturbo è tenuto a far cessare il problema». Il secondo comma precisa che «il costruttore è altresì responsabile, anche dopo il completamento della costruzione».
La Corte ha interpretato questo testo in modo ampio: la vittima non deve dimostrare una colpa particolare del proprietario o del costruttore. Il semplice fatto che l'edificio crei un disturbo è sufficiente per far sorgere la loro responsabilità. In altre parole, si tratta di una responsabilità di diritto (senza colpa): il proprietario è tenuto a far cessare il disturbo, senza che sia necessario provare un'intenzione di nuocere o una negligenza.
I magistrati hanno inoltre respinto l'argomento secondo cui l'azione sarebbe subordinata alla chiamata in causa dell'ente pubblico di diffusione. Per loro, il disturbo è direttamente imputabile all'edificio che lo causa, e non all'emittente. La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermando la condanna del proprietario a risarcire il danno e del costruttore a eseguire i lavori necessari.
Questa decisione conferma una tendenza giurisprudenziale protettiva dei vicini. Si inserisce nel solco di sentenze precedenti che riconoscono un diritto alla ricezione televisiva come elemento del diritto di proprietà e del pacifico godimento dei luoghi.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietari di una casa o di un appartamento e un edificio di grande altezza (più di 28 metri per le abitazioni, 50 metri per gli altri edifici) disturba la vostra ricezione TV, questa decisione vi dà un'arma giuridica solida. Potete agire direttamente contro il proprietario dell'edificio che causa il disturbo, senza passare dall'operatore di diffusione.
Ad esempio, a Concarneau, una coppia di pensionati ha visto la propria ricezione TV completamente disturbata dopo la costruzione di una residenza di 12 piani sul lungomare. Il proprietario della residenza è stato condannato a installare un'antenna collettiva o a collegare i vicini al cavo. Il costo dei lavori? Tra 2.000 e 5.000 euro per alloggio, a seconda della complessità. Senza questa giurisprudenza, avrebbero dovuto sostenere da soli queste spese.
Se siete inquilini, potete chiedere al vostro locatore di agire. Se siete proprietari locatori, siete responsabili nei confronti del vostro inquilino per il disturbo del godimento. Infine, se siete acquirenti di un immobile situato vicino a un IGH, verificate prima della firma se esistono disturbi. Una clausola nell'atto di vendita può proteggervi.
I termini per agire sono di 5 anni dalla data in cui il disturbo si è manifestato (prescrizione ordinaria). Gli importi in gioco? Oltre al costo dei lavori, potete chiedere danni e interessi per il pregiudizio di godimento.

