Decisione di riferimento: cc • N° 19-22.695 • 2020-09-24 • Consulta la decisione →
Nel cuore dell'Île-de-France, a pochi chilometri da Parigi, le aree agricole non sono risparmiate dalle incursioni della fauna selvatica. Un coltivatore ha visto il suo frutteto devastato da un branco di caprioli. Il conto è salato: alberi da frutto danneggiati, raccolti compromessi, investimenti persi. Tuttavia, il risarcimento atteso si scontra con un percorso a ostacoli procedurale. A chi rivolgersi? Quale giudice adire? E soprattutto, bisogna prima esaurire i ricorsi amichevoli?
Questa situazione, ben nota ai proprietari terrieri e agli agricoltori, solleva un interrogativo ricorrente: il sistema di risarcimento dei danni da selvaggina grossa è concepito per proteggerli efficacemente? Troppo spesso, la complessità dei testi scoraggia i richiedenti legittimi. Esitano tra la procedura non contenziosa prevista dal codice dell'ambiente e l'azione giudiziaria classica.
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 24 settembre 2020 fornisce un chiarimento decisivo. Ricorda che il giudice ordinario rimane il cardine del sistema, indipendentemente dalle procedure intraprese dinanzi agli organi specializzati. Ma questa decisione non si limita a dirimere una questione di competenza: mette anche in luce la responsabilità condivisa dell'operatore nella prevenzione dei rischi. Una lezione da meditare prima di piantare qualsiasi siepe.
I fatti: una storia come tante
Un'azienda agricola a responsabilità limitata (EARL), situata in una zona rurale vicino a Parigi, coltiva un frutteto di meli piantato nel 2013. Il biotopo è particolarmente favorevole al capriolo, che vi trova un ideale guardamangia. Rapidamente, i danni si accumulano: giovani germogli brucati, cortecce strappate, alberi stentati. Nel 2016, l'EARL presenta alla Federazione dipartimentale dei cacciatori una richiesta di risarcimento forfettario, come consentito dall'articolo L. 426-1 del codice dell'ambiente (che riconosce il diritto al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina grossa alle colture e ai raccolti agricoli).
La vicenda si complica. Viene nominato un esperto, ma le sue conclusioni irritano entrambe le parti. La federazione contesta l'importo richiesto, sostenendo una sottostima manifesta delle misure di protezione che l'operatore avrebbe dovuto adottare. L'EARL, dal canto suo, denuncia un risarcimento al ribasso. In parallelo, viene presentato ricorso dinanzi alla Commissione nazionale per il risarcimento dei danni da selvaggina, organo amministrativo incaricato di esaminare le contestazioni. Tuttavia, senza attendere l'esito, l'EARL decide di citare in giudizio la federazione dinanzi al tribunale giudiziario.
Il 18 maggio 2018, la corte d'appello di Parigi si pronuncia. Dichiara l'azione ammissibile ed entra nel merito: la valutazione delle perdite. I magistrati rilevano che il frutteto non era protetto da dispositivi efficaci al momento della piantumazione iniziale. Gli alberi della nuova piantagione, invece, hanno beneficiato di protezioni più tardive. L'esperto sottolinea la qualità delle piante prodotte dall'EARL, ma anche la carenza nella protezione del frutteto. Risultato: l'indennità viene ridotta di un terzo. Un duro colpo per l'operatore. La controversia arriva quindi fino alla Corte di Cassazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione doveva rispondere a una questione spinosa: l'operatore può adire il giudice ordinario mentre è pendente un ricorso dinanzi alla Commissione nazionale per il risarcimento dei danni da selvaggina? La risposta è senza ambiguità: sì. L'Alta Corte si basa sull'articolo L. 426-6 del codice dell'ambiente, che dispone che "tutte le controversie derivanti dall'applicazione degli articoli L. 426-1 a L. 426-4 del medesimo codice sono di competenza dei tribunali dell'ordine giudiziario". In altre parole, non appena sorge un disaccordo sul risarcimento, spetta solo al giudice civile deciderlo. La procedura non contenziosa prevista dagli articoli R. 426-12 a R. 426-19 – richiesta iniziale alla federazione, poi eventuale ricorso dinanzi alla Commissione – costituisce solo una fase preliminare, ma in nessun caso un prerequisito obbligatorio per agire in giudizio.
Confermando la decisione della corte d'appello di Parigi, i giudici del Quai de l'Horloge ricordano che l'operatore, dopo aver presentato la richiesta prevista dall'articolo R. 426-12, può "in qualsiasi momento" adire il giudice ordinario con un'azione volta al risarcimento forfettario. Poco importa l'esito del ricorso dinanzi alla Commissione nazionale. È un chiarimento benvenuto, poiché la prassi precedente lasciava sussistere un dubbio: alcuni pensavano che fosse necessario esaurire tutte le vie amichevoli prima di poter agire in giustizia. La Corte di Cassazione spazza via questa interpretazione restrittiva.
Ma la sentenza non riguarda solo la competenza. Affronta anche il merito della controversia, approvando la riduzione dell'indennità concessa all'EARL. Perché? Perché la corte d'appello ha constatato che il frutteto non era stato protetto con mezzi efficaci in un biotopo molto favorevole al capriolo. Così facendo, applica il principio di responsabilità condivisa che permea il diritto ambientale: il risarcimento non è automatico; presuppone che l'operatore abbia adottato tutte le precauzioni ragionevoli per evitare il danno. Una protezione insufficiente comporta quindi una ripartizione della responsabilità e una riduzione dell'indennità in proporzione. Ecco che dovrebbe indurre ogni proprietario alla vigilanza.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per gli operatori agricoli, questa giurisprudenza è un'arma a doppio taglio. Da un lato, garantisce l'accesso al giudice: pl

