Decisione di riferimento : cc • N° 61-13.692 • 1965-03-09 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
IL LOCATORE NON È MAI TENUTO A CONSENTIRE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E, NEL CASO IN CUI ABBIA ALLEGATO, PER ESSERE ESENTATO DAL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESCLUSIONE, UN MOTIVO INGIUSTIFICATO, RIMANE ANCORA IN DIRITTO DI OFFRIRE TALE INDENNITÀ. PERTANTO NON SI POTREBBE MUOVERE RIMPROVERO A UNA SENTENZA DI AVER DICHIARATO RICEVIBILE L'OFFERTA FATTA DA UN LOCATORE DI PAGARE UN'INDENNITÀ DI ESCLUSIONE CALCOLATA SULL'INTERO COMPLESSO DEI LOCALI LOCATI, AL FINE DI RIPRENDERE POSSESSO, DOPO CHE LA SUA AZIONE DI RECUPERO PER ABITARE, FONDATA SULL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO DEL 30 SETTEMBRE 1953, SIA STATA DICHIARATA DA UNA PRIMA SENTENZA GIUSTIFICATA SOLO PER UNA PARTE DEI LOCALI LOCATI E INFONDATA PER IL RESTO.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una controversia
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📌 Questo articolo vi riguarda? L'Avvocato Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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