Decisione di riferimento: cc • N° 21-25.797 • 2023-07-05
Immaginate: siete proprietari a Vallauris, affittate un appartamento a un inquilino che, per motivi di salute, non può più lavorare. Viene licenziato. Ma chi deve pagare il preavviso? Il datore di lavoro? Il lavoratore? E se voi stessi siete lavoratori e vi trovate in questa situazione, a cosa avete diritto? La Corte di Cassazione ha appena risolto una questione che avvelenava i rapporti di lavoro: in caso di licenziamento per inidoneità di origine non professionale, l'indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta. Una decisione che sembra semplice, ma le cui conseguenze sono molto reali sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
In questa vicenda, un lavoratore era stato dichiarato inidoneo al suo posto dopo una malattia. Licenziato, chiedeva un'indennità sostitutiva del preavviso e le ferie pagate relative. La corte d'appello gli aveva dato ragione, ritenendo che il datore di lavoro, che non aveva ripreso il pagamento della retribuzione entro il mese successivo alla visita di ripresa, dovesse tale indennità. Ma la Corte di Cassazione ha cassato questa sentenza, ricordando che il preavviso non viene eseguito in caso di inidoneità e che non è dovuta alcuna indennità sostitutiva.
Questa decisione è importante per i proprietari locatori, gli inquilini e i professionisti del settore immobiliare: fissa un principio chiaro. Ma attenzione, riguarda solo i casi di inidoneità non professionale (malattia o infortunio extra-lavorativo). Per l'inidoneità professionale, le regole sono diverse. Approfondiamo i dettagli.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. X lavorava da diversi anni in un'azienda della regione di Grasse. Vittima di una grave malattia, è stato dichiarato inidoneo al suo posto dal medico del lavoro. Il datore di lavoro, dopo aver tentato un ricollocamento impossibile, ha pronunciato il suo licenziamento per inidoneità. Il lavoratore ha quindi adito il consiglio di prud'hommes per chiedere varie indennità, tra cui un'indennità sostitutiva del preavviso di 15.366 euro, più 1.536,60 euro di ferie pagate relative.
Perché questa richiesta? Perché l'articolo L.1226-4 del Codice del lavoro prevede che se il datore di lavoro non riprende il pagamento della retribuzione entro il mese successivo alla visita di ripresa, il lavoratore può pretendere un'indennità sostitutiva del preavviso. Questo è quanto avevano ritenuto i giudici d'appello: il datore di lavoro non avendo pagato la retribuzione durante questo periodo, l'indennità era dovuta.
Ma la Corte di Cassazione ha deciso diversamente. Ha ricordato che gli articoli L.1226-2 e L.1226-4 del Codice del lavoro sono chiari: in caso di inidoneità non professionale e impossibilità di ricollocamento, il contratto di lavoro si risolve senza esecuzione del preavviso. E questa mancata esecuzione non dà luogo al versamento di un'indennità sostitutiva. Poco importa che il datore di lavoro abbia o meno pagato la retribuzione durante il mese successivo alla visita di ripresa: il preavviso non è dovuto.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il ragionamento della Corte di Cassazione si basa su una lettura rigorosa degli articoli L.1226-2 e L.1226-4 del Codice del lavoro. L'articolo L.1226-2 prevede che, per un'inidoneità di origine non professionale, il datore di lavoro deve tentare di ricollocare il lavoratore. Se è impossibile, può licenziarlo. L'articolo L.1226-4 precisa che questo licenziamento è soggetto alle regole del licenziamento per motivo personale, ma con una particolarità: il preavviso non viene eseguito e non è dovuta alcuna indennità sostitutiva.
In chiaro, il legislatore ha voluto evitare che il lavoratore inidoneo debba svolgere un preavviso che non può fisicamente sostenere, e che il datore di lavoro sia esonerato dal pagare un'indennità per un periodo in cui il lavoratore non può lavorare. Ma attenzione: questo principio si applica solo all'indennità sostitutiva del preavviso. Le altre indennità (licenziamento, ferie pagate maturate prima dell'inidoneità) restano dovute.
In questa vicenda, la corte d'appello aveva commesso un errore: aveva ritenuto che il datore di lavoro, non riprendendo il pagamento della retribuzione entro il mese successivo alla visita di ripresa (come previsto dall'articolo L.1226-4 per i casi in cui il lavoratore è dichiarato inidoneo ma non ancora licenziato), dovesse pagare un'indennità sostitutiva del preavviso. Ma la Corte di Cassazione ha rettificato: il mancato pagamento della retribuzione durante questo periodo non ha l'effetto di creare un diritto all'indennità di preavviso. Questo termine di un mese serve a proteggere il lavoratore in attesa della decisione del datore di lavoro, ma non modifica le regole del preavviso.
In altre parole, i giudici supremi hanno fatto una netta distinzione tra due situazioni: da un lato, l'obbligo di riprendere il pagamento della retribuzione (che può dar luogo a danni-interessi se non rispettato), e dall'altro, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (che non esiste in caso di inidoneità non professionale).
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete lavoratori: non potete richiedere un'indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento per inidoneità non professionale. Ma avete diritto all'indennità di licenziamento (calcolata sulla vostra anzianità) e alle ferie pagate maturate prima dell'inidoneità. Non lasciatevi dire il contrario dal vostro datore di lavoro. Se avete dubbi, consultate un avvocato.
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