Decisione di riferimento : cc • N° 79-40.096 • 1980-06-05 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete dipendenti di un'azienda a Capbreton, specializzata nella metallurgia. Vi ammalate e, durante il vostro periodo di malattia, apprendete che il vostro posto è stato soppresso per motivi economici. L'azienda vi licenzia, ma siete in malattia. Avete diritto a un'indennità di preavviso (compenso finanziario per il periodo di preavviso non svolto)? E se sì, potete cumularla con le indennità giornaliere della Sicurezza sociale (erogate durante la malattia)? La questione sembra tecnica, ma riguarda centinaia di lavoratori ogni anno nelle Landes e altrove.
Questa decisione della Corte di Cassazione del 1980 risponde chiaramente: sì, avete diritto all'indennità di preavviso, anche se malati. Ma attenzione: non potete incassare sia questa indennità che le indennità giornaliere se il totale supera quanto avreste guadagnato lavorando. In altre parole, nessuna doppia penalità per il datore di lavoro, ma nemmeno doppio guadagno per il lavoratore.
Per un proprietario locatore a Saint-Paul-lès-Dax, può sembrare lontano. Tuttavia, se impiegate un dipendente (guardiano, portiere, personale di manutenzione) e dovete licenziarlo per motivo economico, questa giurisprudenza si applica. Analisi completa.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. Duval è operaio in un'azienda metallurgica a Rouen, soggetta al contratto collettivo di Rouen e Dieppe. Nel 1977 si ammala e viene posto in malattia. Durante la malattia, il suo datore di lavoro lo licenzia per motivo economico (soppressione del posto). Il Sig. Duval viene quindi licenziato mentre non può lavorare.
Il contratto collettivo prevede, all'articolo 33 comma 5, che il lavoratore licenziato per motivo economico ha diritto a un'indennità di preavviso, anche se malato e impossibilitato a svolgerlo. Il datore di lavoro versa quindi al Sig. Duval un'indennità di preavviso, ma detrae l'importo delle indennità giornaliere della Sicurezza sociale percepite dal lavoratore durante il periodo di preavviso. Risultato: l'indennità versata è inferiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Il Sig. Duval contesta questo calcolo: ritiene che l'indennità di preavviso debba essere versata integralmente, senza detrazione delle indennità giornaliere. Adisce il consiglio di prud'hommes (tribunale competente per le controversie di lavoro) di Dieppe, che gli dà ragione. Il datore di lavoro presenta appello e la corte d'appello di Rouen riforma (annulla) la sentenza: ritiene che la detrazione sia legale, poiché il lavoratore non può ricevere più della retribuzione persa. Il Sig. Duval ricorre in Cassazione.
La Corte di Cassazione respinge il suo ricorso: conferma che l'indennità di preavviso deve essere ridotta delle indennità giornaliere, per evitare un cumulo eccessivo. Il lavoratore non può percepire più di quanto avrebbe guadagnato se avesse lavorato. La storia del Sig. Duval illustra un conflitto classico tra due principi: il diritto all'indennità convenzionale e il divieto di arricchimento senza causa.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 33 del contratto collettivo della metallurgia di Rouen e Dieppe, che prevede il diritto all'indennità di preavviso in caso di licenziamento economico, anche in caso di malattia. Riconosce quindi che il Sig. Duval ha diritto a tale indennità. Ma aggiunge un principio generale: il lavoratore non può cumulare l'indennità di preavviso con le indennità giornaliere della Sicurezza sociale oltre la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
In parole povere, i giudici ritengono che le indennità giornaliere siano destinate a compensare la perdita di retribuzione dovuta alla malattia. L'indennità di preavviso compensa, invece, la perdita di retribuzione dovuta al licenziamento (il preavviso non svolto). Se si cumulano senza limite, il lavoratore potrebbe ricevere più della sua retribuzione abituale, il che sarebbe contrario al principio di riparazione integrale del danno (non si deve essere arricchiti da un danno).
I giudici di merito (corte d'appello) avevano già rilevato che il Sig. Duval non aveva mai sostenuto che, se non fosse stato malato, avrebbe dovuto svolgere il preavviso. In altre parole, non contestava il principio stesso del pagamento delle indennità giornaliere durante tale periodo. Di conseguenza, la detrazione è logica: il datore di lavoro paga la differenza tra la retribuzione dovuta e quanto già versato dalla Sicurezza sociale.
Questa decisione non è né una rivoluzione né un cambiamento di giurisprudenza: si inserisce in una giurisprudenza costante che vieta il cumulo di indennità della stessa natura. La Corte di Cassazione conferma qui che i giudici di merito hanno fatto una corretta applicazione del diritto.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i lavoratori: se siete licenziati per motivo economico durante un periodo di malattia, avete diritto a un'indennità di preavviso. Ma attenzione: il vostro datore di lavoro detrarrà le indennità giornaliere percepite durante il periodo di preavviso. Non riceverete quindi denaro aggiuntivo, a meno che la vostra indennità di preavviso sia superiore alle indennità giornaliere (ad esempio, se il vostro contratto collettivo

