Decisione di riferimento : cc • N° 12-15.688 • 2013-06-12 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
La nuova legge non si applica, salvo retroattività espressamente decisa dal legislatore, agli atti giuridici conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore. Pertanto, le disposizioni degli articoli 414-1 e 464 del codice civile, derivanti dalla legge n. 2007-308 del 5 marzo 2007, non sono applicabili agli atti giuridici compiuti prima dell'entrata in vigore di tale legge, il 1° gennaio 2009, poiché essa non contiene, relativamente a tali disposizioni, alcuna prescrizione formale di retroattività.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una causa
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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