Decisione di riferimento: cc • N° 76-14.288 • 1978-02-21 • Consultare la decisione →
Questa decisione fornisce un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 4, della legge del 10 luglio 1965 presuppone, da parte del richiedente, la qualità di proprietario indiviso dell'elemento di equipaggiamento comune o delle parti comuni il cui adeguamento viene richiesto. Tale non è il caso di un condomino che, in presenza di un regolamento di condominio che dichiara l'ascensore comune ai soli proprietari di determinati lotti, conformemente alla possibilità offerta dagli articoli 3 e 4 della suddetta legge, non può vantare alcun diritto alla proprietà o al godimento di tale elemento di equipaggiamento comune e non può imporne la trasformazione ai suoi proprietari esclusivi in modo da garantire il collegamento del proprio lotto.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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