Decisione di riferimento: cc • N° 87-11.532 • 1989-06-07 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul tuo diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per te.
La situazione
Il committente ha l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa che lo garantisca indipendentemente da qualsiasi ricerca di responsabilità contro i danni conseguenti a vizi costruttivi derivanti dalla responsabilità dei costruttori definita dall'articolo 1792 del Code civil; questa garanzia può operare eventualmente prima di qualsiasi collaudo in caso di risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto concluso con l'imprenditore. L'assicurazione obbligatoria della responsabilità del costruttore non avendo effetto che dopo il collaudo dei lavori, qualsiasi assicurazione sottoscritta per il periodo anteriore è necessariamente soggetta al principio della libertà contrattuale. Viola queste disposizioni la corte d'appello che accoglie l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore mentre le garanzie previste nel contratto si presentavano come un'assicurazione danni sottoscritta a beneficio dell'imprenditore assicurato e tenuto a riprendere a sue spese i lavori difettosi prima della consegna e non come un'assicurazione della sua responsabilità.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo ti riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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