Decisione di riferimento : cc • N° 10-20.217 • 2011-10-26 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Rive-de-Gier, un uomo redige un testamento a favore della sua compagna, che non ha ancora sposato. Lascia l'usufrutto (il diritto di utilizzare un bene e di percepirne i redditi senza esserne proprietario) di tutti i suoi beni a colei che condivide la sua vita. Poi la sposa qualche anno dopo. Alla sua morte, cosa succede? La vedova può beneficiare dell'usufrutto totale, o i figli di un primo letto possono ridurre i suoi diritti?
Questa domanda, apparentemente semplice, ha diviso i giudici di Saint-Étienne fino a quando la Corte di Cassazione vi ha posto fine nel 2011. Per i proprietari e le famiglie ricomposte di Andrézieux-Bouthéon come altrove, la posta in gioco è alta: quanto erediterà il vostro coniuge se avete fatto un legato prima del matrimonio?
La risposta sta in una regola di temporalità: conta la data del legato, non quella della morte. Se il testamento è stato fatto prima del matrimonio, si applicano le vecchie regole (anteriori alla riforma del 2006), limitando i diritti del coniuge superstite a un terzo dell'usufrutto in presenza di figli. Decifrazione di una decisione che cambia le carte in tavola per migliaia di famiglie.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il signor X, proprietario a Rive-de-Gier, viveva in convivenza con la signora Y. Aveva due figlie, Elodie e Jessica, nate da una precedente unione. Nel 1998, redige un testamento olografo (scritto a mano) con cui lascia alla signora Y «l'usufrutto totale di tutti i miei beni». All'epoca, la signora Y era solo la sua convivente; il matrimonio avverrà più tardi, nel 2002.
Il signor X muore nel 2007. All'apertura della successione, due schieramenti si oppongono: la signora Y, ora vedova, rivendica l'usufrutto totale conformemente al testamento. Le due figlie, Elodie e Jessica, sostengono che la loro matrigna può pretendere solo un terzo dell'usufrutto, in applicazione dell'articolo 1094-1 del Codice civile nella versione anteriore alla legge del 23 giugno 2006 (detta «riforma delle successioni»). Perché? Perché il legato è stato concesso prima del matrimonio, e le regole applicabili alle liberalità tra coniugi (doni tra marito e moglie) non si applicano a un legato fatto a una convivente divenuta poi moglie.
Il tribunale di grande istanza di Saint-Étienne dà ragione ai figli: l'usufrutto è ridotto a un terzo. La signora Y fa appello. La corte d'appello di Lione conferma nel 2010. La signora Y ricorre in cassazione. La causa arriva fino alla Corte di Cassazione, che deve decidere una questione di diritto inedita: a quale data si valuta la qualità di coniuge per l'applicazione delle regole protettive del coniuge superstite?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della signora Y. Il suo ragionamento è semplice ma inesorabile: le liberalità tra coniugi (articolo 1094-1 del Codice civile) si applicano solo ai legati fatti a una persona che è già il coniuge del testatore al momento del testamento. Se il legato è fatto a una convivente, anche se diventa moglie in seguito, si applicano le regole di diritto comune delle liberalità.
Nel caso di specie, il testamento del 1998 è stato redatto quando la signora Y era convivente. A quella data, le regole applicabili erano quelle del vecchio articolo 1094-1, che limitava i diritti del coniuge superstite a un quarto in piena proprietà o un terzo in usufrutto quando il defunto lasciava figli. La riforma del 2006 ha migliorato i diritti del coniuge (usufrutto totale possibile), ma può applicarsi solo ai legati concessi dopo la sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) o alle successioni aperte dopo tale data, a condizione che il legato sia stato fatto in qualità di coniuge.
I giudici precisano che «il beneficio di tale liberalità non può esserle devoluto prima della morte del testatore»: in altre parole, il legato produce i suoi effetti solo alla morte, ma la sua validità e il suo regime giuridico sono fissati al giorno in cui è stato concesso. È un'applicazione del principio di non retroattività delle leggi (articolo 2 del Codice civile).
La decisione conferma una giurisprudenza costante: la qualità dell'erede si valuta al giorno del testamento, non al giorno della morte. Nessun revirement qui, ma un chiarimento utile.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietari ad Andrézieux-Bouthéon e avete fatto un legato alla vostra compagna o compagno prima del matrimonio, sappiate che questo legato sarà soggetto alle regole in vigore alla data del testamento, e non alle regole più favorevoli attuali. Concretamente, se avete figli, il vostro coniuge non potrà beneficiare dell'usufrutto totale: sarà limitato a un terzo in usufrutto (o un quarto in piena proprietà).
Prendiamo un esempio numerico: possedete una casa valutata 300.000 €. Se lasciate l'usufrutto totale al vostro coniuge, con figli, secondo le vecchie regole, egli riceverà solo un terzo dell'usufrutto, cioè il godimento di un valore di 100.000 €. I figli recuperano il resto in nuda proprietà (proprietà senza godimento). Se aveste aspettato di essere sposati per fare il legato, il vostro coniuge avrebbe potuto ottenere l'usufrutto totale (300.000 €). La differenza è enorme.
Per gli inquilini, questa decisione ha meno impatto diretto, ma se siete eredi di un genitore che ha fatto un legato al suo nuovo coniuge, potete contestare l'estensione dei diritti di quest'ultimo se il legato è anteriore al matrimonio. In pratica, i notai della Loira verificano ora sistematicamente la data del testamento rispetto a quella del matrimonio.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Fate un nuovo testamento dopo il matrimonio:

