Decisione di riferimento: cc • N° 09-14.418 • 2010-10-13 • Consultare la decisione →
Questa decisione apporta un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
I sindacati o associazioni professionali che riuniscono persone che esercitano la stessa professione, mestieri simili o connessi, che hanno per oggetto esclusivo lo studio e la difesa dei diritti nonché degli interessi materiali e morali sia collettivi che individuali delle persone menzionate nei loro statuti, hanno la capacità di stare in giudizio, purché abbiano adempiuto all'obbligo di deposito dei loro statuti in municipio. Deve essere di conseguenza approvata la sentenza che, dopo aver verificato che l'oggetto di un organismo professionale corrispondeva effettivamente a quello di un sindacato o associazione professionale e che tale organismo aveva regolarmente depositato i suoi statuti in municipio, decide che aveva la capacità di stare in giudizio, poco importando che, avendo la forma di un'associazione disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901, non giustifichi, in aggiunta, la dichiarazione prevista dall'articolo 5 di detta legge
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
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📌 Questo articolo vi riguarda? L'Avvocato Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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