Decisione di riferimento: cc • N° 20-17.055 • 2024-10-23 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Mont-de-Marsan e lo affittate a un dirigente che lavora per una società svizzera. Il vostro inquilino passa la settimana a Ginevra ma torna ogni fine settimana nelle Landes. All'improvviso scoppia una controversia sulle sue condizioni di lavoro. Quale legge si applica? La legge svizzera, scelta nel suo contratto, o la legge francese, più protettiva? È esattamente la questione posta alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) dalla Corte di Cassazione in questa decisione del 23 ottobre 2024.
Ogni proprietario o datore di lavoro si chiede: il mio contratto è ben sicuro? I lavoratori, invece, cercano la migliore protezione. Questa vicenda illustra il conflitto tra la libertà contrattuale (scegliere la legge applicabile) e la protezione imperativa del lavoratore. I giudici francesi hanno deciso di sospendere il giudizio e di rinviare la questione ai giudici europei.
Ma cosa cambia esattamente? In chiaro, la Corte di Cassazione chiede se, quando le parti hanno scelto una legge (ad esempio svizzera), il giudice debba disapplicare le disposizioni imperative più protettive di un'altra legge (ad esempio francese) se il contratto ha legami più stretti con il paese della legge scelta. E se sì, deve tenere conto di questi legami derivanti dalla stessa scelta delle parti?
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il sig. X, un lavoratore frontaliero, abita a Dax ma lavora per un'impresa svizzera. Il suo contratto di lavoro stabilisce che la legge svizzera regola il rapporto. Tuttavia, in caso di controversia (licenziamento, ore straordinarie), invoca la protezione del diritto francese, più favorevole in materia di preavviso e indennità. Il datore di lavoro ribatte: «Ha firmato, si applica la legge svizzera.»
Il lavoratore adisce il consiglio di prud'hommes di Mont-de-Marsan, che gli dà parzialmente ragione. Il datore di lavoro fa appello, e la corte d'appello di Pau applica la legge svizzera, ritenendo che il contratto presenti legami più stretti con la Svizzera (luogo di esecuzione del lavoro, sede del datore di lavoro). Il sig. X ricorre in cassazione, sostenendo che le disposizioni imperative del diritto francese (come la limitazione delle indennità di licenziamento) devono applicarsi perché più protettive.
La Corte di Cassazione, perplessa, constata che l'articolo 6 della Convenzione di Roma (divenuto Regolamento Roma I) permette al lavoratore di beneficiare delle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta, se sono più favorevoli. Ma questa disposizione viene meno quando il contratto ha legami più stretti con il paese della legge scelta? Questo è il cuore del problema. I giudici hanno quindi deciso di porre la questione alla CGUE, unica competente per interpretare questo testo europeo.
Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui un lavoratore espatriato a Monaco o in Svizzera si ritrovava senza protezione in caso di licenziamento, perché la legge locale era meno favorevole. Questa decisione potrebbe cambiare le cose per centinaia di lavoratori frontalieri.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (divenuto articolo 8 del Regolamento Roma I), che regola la legge applicabile al contratto di lavoro. Questo testo dispone che in mancanza di scelta, il contratto è regolato dalla legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (paragrafo 2). Ma se le parti hanno scelto una legge (paragrafo 1), questa scelta non può privare il lavoratore della protezione delle disposizioni imperative della legge che sarebbe stata applicabile senza scelta (paragrafo 1 in fine).
La difficoltà deriva dall'ultima parte dell'articolo 6: «...a meno che dall'insieme delle circostanze non risulti che il contratto di lavoro presenta legami più stretti con un altro paese, nel qual caso si applica la legge di quest'altro paese.» In altre parole, anche se il lavoratore lavora abitualmente in Francia, se il contratto ha legami più stretti con la Svizzera (ad esempio, perché le parti hanno scelto la legge svizzera e tutte le relazioni si svolgono in Svizzera), allora si applica la legge svizzera.
Ma questo «legame più stretto» può derivare dalla stessa scelta della legge da parte delle parti? La Corte di Cassazione esita: se si dice sì, il lavoratore perde ogni protezione imperativa; se si dice no, la scelta della legge diventa inefficace. I giudici francesi chiedono quindi alla CGUE di decidere: 1) Il giudice deve disapplicare le disposizioni imperative più protettive della legge rivendicata dal lavoratore quando esiste un legame più stretto con il paese della legge scelta? 2) Se sì, deve tenere conto dei legami derivanti dalla scelta della legge da parte delle parti o escluderli?
È una questione tecnica ma con conseguenze pratiche enormi. Attenzione però: la decisione non risolve il merito, ma rinvia solo la questione pregiudiziale. Le parti dovranno attendere la risposta della CGUE (generalmente da 12 a 18 mesi).
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il lavoratore espatriato o frontaliero: Se lavorate in un paese la cui

