Decisione di riferimento: cc • N° 18-16.383 • 2019-07-11 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete funzionari territoriali a Paray-le-Monial, avete esercitato per anni un lavoro fisico, e anni dopo il vostro pensionamento vi viene diagnosticata una malattia legata al vostro precedente lavoro. A chi spetta l'onere delle indennità? Al vostro ex datore di lavoro? Alla Sicurezza sociale? Alla CNRACL? Questa domanda, cruciale per migliaia di agenti, è stata appena risolta dalla Corte di cassazione con una sentenza dell'11 luglio 2019.
Un agente, dopo aver cessato la sua attività, vede riconosciuta la sua malattia professionale. Problema: non è più affiliato alla CNRACL (Cassa nazionale di previdenza degli agenti delle collettività locali) al momento della diagnosi. La cassa rifiuta di prendere in carico l'indennizzo, sostenendo che l'onere spetta al regime generale della Sicurezza sociale. Ma la Corte di cassazione ha deciso diversamente, in nome della specificità del regime speciale dei funzionari territoriali.
Questa decisione è una rivoluzione silenziosa per gli ex agenti delle collettività. Conferma che la CNRACL, anche dopo la radiazione dai ruoli, rimane l'organismo competente per versare la rendita vitalizia di invalidità e la sua reversibilità al coniuge superstite. Approfondiamo i dettagli di questa vicenda che potrebbe riguardare molti pensionati di Le Creusot o altrove.
I fatti: una storia come tante
Il sig. X, ex agente della funzione pubblica territoriale a Paray-le-Monial, ha lavorato per oltre trent'anni nei servizi tecnici del suo comune. Esposto all'amianto e a prodotti chimici, ha sviluppato una patologia respiratoria cronica. Dopo il pensionamento, il suo medico curante redige un certificato medico iniziale nel 2015, ponendo la diagnosi di malattia professionale. La cassa primaria di assicurazione malattia (CPAM) riconosce il carattere professionale della malattia e fissa un tasso di incapacità permanente parziale (IPP) del 25%.
Il sig. X chiede quindi alla CNRACL il beneficio di una rendita vitalizia di invalidità, prevista dal decreto n. 2003-1306 per i funzionari vittime di malattie professionali imputabili al servizio. Ma la CNRACL oppone un rifiuto: secondo essa, il sig. X non essendo più affiliato alla cassa al giorno della prima constatazione medica (poiché era in pensione), l'onere dell'indennizzo incombe alla CPAM, in base al regime generale della Sicurezza sociale. Il sig. X contesta questa posizione e adisce il tribunale delle questioni di sicurezza sociale (TASS) di Chalon-sur-Saône.
Il TASS gli dà ragione, ritenendo che la CNRACL, in quanto organizzazione speciale di sicurezza sociale, debba sostenere l'onere della rendita. La CNRACL propone appello. La corte d'appello di Digione conferma la sentenza. La CNRACL ricorre quindi in cassazione. La causa giunge dinanzi alla seconda sezione civile della Corte di cassazione, che deve risolvere un delicato punto di diritto: quale organismo deve indennizzare l'incapacità permanente di un funzionario territoriale in pensione, vittima di una malattia professionale riconosciuta dopo la cessazione dell'attività?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione inizia ricordando il quadro normativo. L'articolo D. 461-24 (divenuto D. 461-7) del codice della sicurezza sociale dispone che l'onere delle prestazioni, indennità e rendite relative a una malattia professionale incombe alla cassa di assicurazione malattia o all'organizzazione speciale di sicurezza sociale alla quale la vittima è affiliata alla data della prima constatazione medica. Ma prevede un'eccezione: se a tale data la vittima non è più affiliata ad alcuna cassa o organizzazione speciale che copra i rischi del Libro IV (infortuni sul lavoro e malattie professionali), l'onere spetta alla cassa o organizzazione alla quale è stata affiliata per ultima.
Ora, la CNRACL è un'organizzazione speciale di sicurezza sociale (articolo 36 del decreto n. 2003-1306): gestisce un regime speciale di previdenza e versa, per i suoi affiliati, una rendita vitalizia di invalidità in caso di malattia professionale imputabile al servizio, nonché una mezza rendita reversibile al coniuge in caso di decesso (articoli 40 e 48). La Corte ne deduce che la CNRACL copre in parte i rischi menzionati nel Libro IV, il che la qualifica come organizzazione speciale ai sensi dell'articolo D. 461-24.
Applicando questo ragionamento al caso del sig. X, la Corte constata che alla data della prima constatazione medica (2015), il sig. X non era più affiliato alla CNRACL (poiché era in pensione). Ma non era nemmeno affiliato a una cassa primaria o a un'altra organizzazione speciale che coprisse i rischi professionali. Di conseguenza, in applicazione dell'eccezione, l'onere spetta all'organismo al quale è stato affiliato per ultimo, cioè la CNRACL. La Corte rigetta quindi il ricorso della CNRACL e conferma la sentenza della corte d'appello.
Questa soluzione è logica: evita un vuoto di presa in carico per i funzionari in pensione, che non rientrano più in alcun organismo di assicurazione malattia obbligatorio in virtù di un'attività professionale. Riconosce anche la specificità del regime speciale della CNRACL, che non si confonde con il regime generale. Attenzione: la Corte non dice che la CNRACL deve indennizzare al posto della CPAM se la vittima era ancora affiliata alla CPAM al momento della diagnosi. Dice semplicemente che se la vittima non è più affiliata a nulla, è l'ultimo organismo speciale a pagare.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i funzionari territoriali in pensione o in attività, questa decisione ha conseguenze pratiche immediate.
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est un organisme de sécurité sociale qui gère le régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Elle verse notamment une rente viagère en cas de maladie professionnelle. Oui, la rente viagère d'invalidité est cumulable avec la pension de retraite. Elle vient en complément et n'est pas soumise au plafonnement des revenus. Vous devez déclarer la maladie professionnelle dans les deux ans suivant la première constatation médicale. Passé ce délai, la prescription est acquise et vous perdez tout droit à indemnisation. Vous pouvez contester la décision devant le tribunal judiciaire (ex-TASS) dans un délai de deux mois. Il est conseillé de se faire assister par un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale. Oui, la moitié de la rente viagère est réversible au conjoint survivant, sous conditions de mariage et de non-remariage. La demande doit être faite dans l'année suivant le décès.Questions fréquentes
Qu'est-ce que la CNRACL ?
Puis-je cumuler la rente CNRACL avec ma pension de retraite ?
Quels délais pour demander la rente après le diagnostic ?
Que faire si la CNRACL refuse de m'indemniser ?
Mon conjoint peut-il toucher une rente après mon décès ?
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