Decisione di riferimento : cc • N° 16-18.331 • 2017-09-07 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete condomini a Valbonne, in una residenza degli Hauts de Valbonne. L'assemblea generale vota un aumento delle spese per finanziare la ristrutturazione della piscina. Ritenete che la convocazione sia irregolare. Con altri tre vicini, decidete di impugnare l'assemblea. Ma uno di loro si ritira durante il procedimento. Il vostro ricorso è ancora valido? E come presentare le vostre richieste in giudizio senza rischiare di vederle respinte per vizio di forma?
Queste questioni sono state decise dalla Corte di cassazione in una sentenza del 7 settembre 2017 (n° 16-18.331). Essa ricorda due principi fondamentali: da un lato, la nullità di un'assemblea generale di condominio è indivisibile nei confronti dei ricorrenti; dall'altro, il consigliere della messa in stato è adito solo con conclusioni specialmente indirizzate. In parole povere, se mescolate domande procedurali e domande di merito nello stesso documento, rischiate l'irricevibilità.
In altre parole, questa decisione è un salvaguardia per i condomini e i loro avvocati: impone un rigore procedurale stretto, pena il rigetto dell'azione senza esame del merito. Decifriamo insieme i fatti, il ragionamento dei giudici, e soprattutto cosa cambia per voi, siate proprietari, inquilini o amministratori.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
In questa vicenda, diversi condomini di un edificio situato a Cagnes-sur-Mer (nel quartiere del Cros-de-Cagnes) contestano le decisioni prese durante un'assemblea generale del 12 maggio e del 9 agosto (verosimilmente due riunioni successive). Ritengono che il regolamento di condominio non sia stato rispettato e che alcune delibere siano abusive. Citano il sindacato dei condomini davanti al tribunale di grande istanza di Grasse.
Il tribunale dà loro parzialmente ragione: annulla alcune decisioni, ma ne respinge altre. Insoddisfatti, i condomini propongono appello. Ma nel corso del giudizio, uno dei condomini (il Sig. X) si ritira. Problema: la domanda di nullità dell'assemblea generale è indivisibile? In altre parole, se uno dei ricorrenti si ritira, l'azione degli altri decade?
Inoltre, un'altra condomina (la Sig.ra Y) presenta conclusioni alla corte d'appello. In tali conclusioni, chiede sia l'irricevibilità delle conclusioni avversarie (una questione procedurale) sia sviluppa argomenti di merito. Ora, il consigliere della messa in stato — il giudice incaricato della messa in stato del fascicolo — ritiene di non essere validamente adito, poiché le conclusioni a lui indirizzate non sono specialmente dedicate a tale domanda procedurale. Risultato: la domanda di irricevibilità è respinta.
La Corte di cassazione, adita, confermerà questa duplice analisi: da un lato, l'indivisibilità della nullità dell'assemblea generale, e dall'altro, la necessità di conclusioni distinte per adire il consigliere della messa in stato. Ciò che sembra tecnico a prima vista ha in realtà conseguenze molto concrete per ogni condomino coinvolto in una lite.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di cassazione si basa su due fondamenti giuridici precisi.
In primo luogo, per quanto riguarda l'indivisibilità: l'alta giurisdizione ricorda che la nullità di un'assemblea generale di condominio ha carattere indivisibile nei confronti dei ricorrenti. Ciò significa che tutti i condomini che impugnano insieme la stessa assemblea generale sono legati da una sorte comune. Se uno di loro si ritira, l'azione degli altri non si estingue automaticamente, ma il giudice deve verificare che l'oggetto della lite sia lo stesso per tutti. Nel caso di specie, il ritiro del Sig. X non ha reso irricevibile la domanda degli altri, poiché la nullità invocata era indivisibile.
In secondo luogo, per quanto riguarda le conclusioni indirizzate al consigliere della messa in stato: l'articolo 789 del Codice di procedura civile (nella versione applicabile) prevede che il consigliere della messa in stato è l'unico competente a pronunciarsi sulle eccezioni procedurali, le decadenze, ecc. Ma può essere adito solo con conclusioni a lui specialmente indirizzate. In altre parole, se mescolate in un unico documento una domanda di irricevibilità (procedurale) e argomenti di merito (sul fondamento della vostra causa), il consigliere ritiene di non essere validamente adito per la domanda procedurale. Nel caso, la Sig.ra Y aveva incluso la sua domanda di irricevibilità in conclusioni contenenti anche argomenti sul merito. Risultato: irricevibilità di tale domanda. La Corte di cassazione convalida questo ragionamento: «Il consigliere della messa in stato è adito per le domande di sua competenza solo con

