Decisione di riferimento: cc • N° 11-26.814 • 2012-11-28 • Consulta la decisione →
Immaginate: aprite il rubinetto di casa vostra a Lourdes, e ne esce un'acqua torbida, dal sapore strano. Per quanto la facciate bollire, un odore persistente rimane. I vostri bambini sviluppano mal di pancia. Contattate il servizio idrico, che vi risponde che l'inquinamento è dovuto a lavori sulla rete, e che non è colpa loro. Cosa potete fare? Questa domanda è stata posta ai giudici da un abitante della regione, fino alla Corte di cassazione. La sentenza del 28 novembre 2012 (n° 11-26.814) fornisce una risposta chiara: il distributore d'acqua è tenuto a un'obbligazione contrattuale di risultato. In altre parole, deve garantire che l'acqua che fornisce sia potabile, e non può sottrarsi facilmente a questa responsabilità.
Ma cosa cambia concretamente per voi, proprietario a Oloron-Sainte-Marie o inquilino a Pau? Questa decisione ha rafforzato la tutela dei consumatori d'acqua, imponendo ai distributori una responsabilità quasi automatica in caso di non conformità dell'acqua. Per essere esonerati, devono provare la forza maggiore (un evento imprevedibile e irresistibile) o, in mancanza, una colpa della vittima. Nella pratica, ciò significa che se la vostra acqua è non potabile, avete buone probabilità di ottenere un risarcimento, a condizione di rispettare alcune regole.
In questo articolo, vi racconterò i fatti di questa vicenda, analizzerò il ragionamento dei giudici e, soprattutto, vi darò consigli concreti per far valere i vostri diritti. Che siate proprietario locatore, inquilino o professionista immobiliare, questa giurisprudenza è uno strumento prezioso. Allora, come reagire? Seguite la guida.
I fatti: una storia come tante
Il signor X, proprietario di una casa a Lourdes, constata che l'acqua del rubinetto è torbida e ha un sapore anomalo. Allerta il distributore d'acqua, la società Lyonnaise des Eaux, che effettua analisi. Risultato: l'acqua supera i limiti regolamentari per alcuni parametri, in particolare torbidità e sostanze organiche. Il signor X ritiene che quest'acqua non sia potabile e chiede il risarcimento del danno: spese per l'acquisto di acqua in bottiglia, tempo trascorso e danni per il disagio. La società contesta: sostiene che l'inquinamento proviene da lavori effettuati da terzi sulla rete e che non ha commesso alcuna colpa. La controversia viene portata davanti al giudice di prossimità di Mende (Lozère), che emette una sentenza il 19 luglio 2011. Il giudice respinge tutte le richieste del signor X, ritenendo che il distributore non abbia commesso colpa. Il signor X ricorre in cassazione.
La Corte di cassazione, con la sua sentenza del 28 novembre 2012, cassa e annulla questa sentenza in tutte le sue disposizioni. Rimette le parti nello stato in cui si trovavano prima della sentenza e rinvia la causa davanti a un altro giudice di prossimità. Il ragionamento dell'Alta Corte è chiaro: il distributore d'acqua è tenuto a un'obbligazione contrattuale di risultato. Deve fornire acqua potabile e può essere esonerato totalmente dalla sua responsabilità solo se prova un evento di forza maggiore. Se non prova la forza maggiore, può comunque essere esonerato parzialmente se prova una colpa della vittima (ad esempio, se il proprietario ha modificato il proprio impianto interno). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado non aveva verificato se la società potesse provare la forza maggiore o una colpa del signor X. È stata quindi cassata.
Quello che pochi sanno è che questa decisione si inserisce in una lunga serie di giurisprudenza a tutela dei consumatori d'acqua. La Corte di cassazione ha già avuto modo di ricordare che l'acqua distribuita deve essere potabile e che il distributore è un professionista che deve controllare la propria rete. In altre parole, non può nascondersi dietro cause esterne per evitare la propria responsabilità, salvo casi eccezionali.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sugli articoli 1147 e 1184 del Code civil (nella loro versione anteriore alla riforma del 2016), che disciplinano la responsabilità contrattuale. L'articolo 1147 (divenuto 1231-1) dispone che un debitore è condannato al risarcimento dei danni se non adempie la propria obbligazione, a meno che non provi che l'inadempimento deriva da una causa a lui non imputabile. In altre parole, il distributore d'acqua deve provare di non essere responsabile del difetto di qualità dell'acqua.
La Corte precisa che l'obbligazione del distributore è un'obbligazione di risultato: deve fornire acqua potabile, punto e basta. Non è una semplice obbligazione di mezzi (fare del proprio meglio), ma un'obbligazione di risultato (garantire il risultato). In chiaro, dal momento in cui l'acqua non è conforme, la responsabilità del distributore è impegnata, salvo che provi la forza maggiore. La forza maggiore è un evento imprevedibile, irresistibile ed esterno (ad esempio, un'alluvione centenaria che danneggia la rete).
Ma la Corte aggiunge una sfumatura: il distributore può anche essere esonerato parzialmente se prova una colpa della vittima che ha contribuito al danno. Ad esempio, se il proprietario ha allacciato illegalmente il proprio impianto a una rete non conforme, o se non ha mantenuto le proprie tubature private. In tal caso, il distributore sarà tenuto solo in proporzione alla propria colpa.
Attenzione però: la semplice esistenza di lavori da parte di terzi non costituisce automaticamente un caso di forza maggiore. Il distributore deve dimostrare che tali lavori erano imprevedibili e irresistibili. Nella pratica, è

