Decisione di riferimento : cc • N° 99-15.411 • 2001-06-19 • Consulta la decisione →
Sei proprietario di un locale commerciale ad Aubagne, sull'avenue des Goums, e progetti di aprire un secondo negozio a 300 metri di distanza. Una formalità, pensi: un solo permesso di costruire basterà, poiché i due negozi saranno gestiti dalla stessa società. Tuttavia, l'amministrazione ti oppone un rifiuto: questi due punti vendita non costituiscono uno stesso sito ai sensi della legge. Ma cosa cambia esattamente? E come reagire?
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 19 giugno 2001 (n° 99-15.411), fornisce una risposta chiara: due negozi, anche se uniti da una struttura giuridica comune, non sono considerati come uno stesso sito se distano 300 metri e sono separati da una via di circolazione impossibile da attraversare. Questa decisione, resa nell'ambito della legge n° 73-1193 del 27 dicembre 1973 relativa al permesso di costruire, fissa i criteri concreti per determinare l'unità geografica di un progetto immobiliare.
Non è perché sei lo stesso proprietario o la stessa società che gestisce due negozi che puoi considerarli come un unico sito. I giudici guardano la configurazione reale: distanza, ostacoli, accesso della clientela. Questa sentenza è un riferimento per tutti i portatori di progetti immobiliari, siano essi promotori, commercianti o privati. Decifriamo insieme questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il Sig. X, promotore immobiliare ad Aix-en-Provence, aveva ottenuto un vefa-date-assignation" class="internal-link" title="Nullità di una vendita in VEFA: il giudice si colloca alla data della citazione">permesso di costruire per edificare un complesso commerciale. Successivamente, due società civili immobiliari (SCI) distinte, ma legate al Sig. X, avevano ottenuto lo stesso giorno due permessi di costruire per due negozi supplementari, situati a circa 300 metri dal primo. Questi tre permessi erano stati rilasciati senza che l'autorizzazione preliminare richiesta dall'articolo 29 della legge del 1973 fosse stata richiesta per uno stesso sito.
L'amministrazione, ritenendo che i tre negozi formassero uno stesso sito e che un solo permesso avrebbe dovuto essere rilasciato, ha impugnato i permessi. La corte d'appello ha annullato gli ultimi due permessi, considerando che rientravano in uno stesso sito del primo. Ma la Corte di cassazione ha cassato questa sentenza, rinviando la causa ad un'altra corte d'appello. Perché? Perché la corte d'appello non aveva sufficientemente motivato la sua decisione sull'assenza di continuità geografica tra i negozi.
Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui proprietari ad Aubagne o Aix-en-Provence vedevano rifiutare un permesso di costruire per un ampliamento, con la motivazione che il progetto era troppo lontano dall'edificio principale. Il confine tra sito unico e sito multiplo è spesso sottile, e questa sentenza viene a precisarlo.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di cassazione ricorda che l'articolo 29-1 della legge n° 73-1193 del 27 dicembre 1973 (oggi codificato all'articolo L. 421-1 del Codice dell'urbanistica, che sottopone a permesso di costruire le costruzioni nuove, anche se non comportano fondazioni) impone un'autorizzazione unica per uno stesso sito. Ma cos'è uno stesso sito? La legge non lo definisce precisamente. I giudici devono quindi valutarlo sovranamente (cioè liberamente) in base alle circostanze di fatto.
In questa vicenda, la corte d'appello aveva ritenuto che i due negozi supplementari facessero parte dello stesso sito del primo, perché erano uniti da una struttura giuridica comune. La Corte di cassazione censura questo ragionamento: la sola comunanza giuridica non basta. Bisogna esaminare la situazione geografica concreta. Ora, i due negozi distavano 300 metri, separati da una via di circolazione impossibile da attraversare a piedi, e la comunicazione tra di essi richiedeva rotonde che allungavano i percorsi. Di conseguenza, la clientela non poteva passare facilmente da un negozio all'altro. I giudici di merito, ritenendo questi elementi, hanno potuto validamente concludere per l'assenza di sito unico.
Ciò che è interessante è che questa decisione si inserisce in una giurisprudenza costante: l'unità di sito si valuta in concreto (in base ai fatti), e non in astratto (in modo teorico). I magistrati devono descrivere precisamente gli ostacoli fisici, le distanze, le modalità di accesso. Una semplice prossimità geografica (ad esempio 200 metri) non basta se un ostacolo (strada, ferrovia, fiume) rende la circolazione difficile.
Attenzione tuttavia: questa decisione non mette in discussione il principio secondo cui uno stesso proprietario può ottenere più permessi per costruzioni distinte. Ricorda semplicemente che, se le costruzioni sono sufficientemente vicine e accessibili, l

