Decisione di riferimento: cc • N° 95-86.009 • 1996-12-11 • Consulta la decisione →
Immagina di essere proprietario di un negozio a Saint-Vincent-de-Tyrosse, nelle Landes. Vendi prodotti naturali, tra cui piante medicinali confezionate in capsule. Un giorno, un ispettore della Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ti ferma: «Signore, non ha il diritto di vendere queste capsule!». Sei perplesso. Queste piante sono pur sempre naturali, senza ricetta, e le proponi da mesi senza problemi apparenti. Ma cosa dice veramente la legge?
Questa situazione, sebbene fittizia, riflette una realtà giuridica spesso poco conosciuta. Ogni proprietario di un'attività commerciale, ogni venditore di prodotti naturali, può trovarsi ad affrontare questa domanda: ho il diritto di vendere piante medicinali sotto forma di capsule? La risposta non è così semplice come sembra, perché tocca un monopolio (riserva esclusiva di un'attività) storico: quello dei farmacisti.
Una decisione del Consiglio costituzionale (la più alta giurisdizione francese in materia di costituzionalità delle leggi), emessa l'11 dicembre 1996, fornisce chiarimenti essenziali. Essa ricorda che, salvo eccezioni, la vendita di piante medicinali iscritte nella farmacopea (elenco ufficiale dei medicinali e delle sostanze medicamentose) è riservata ai farmacisti. Ma attenzione: questa regola prevede delle deroghe (eccezioni), ed è proprio qui che le cose si complicano. Come distinguere ciò che è autorizzato da ciò che non lo è? È ciò che analizzeremo insieme, con esempi concreti radicati nel circondario di Mont-de-Marsan, da Parentis-en-Born a Saint-Vincent-de-Tyrosse.
I fatti: una storia come se ne verificano ogni giorno
Prendiamo l'esempio del Sig. Dupont, proprietario di un'erboristeria a Parentis-en-Born. Appassionato di piante da sempre, ha trasformato la sua passione in un'attività commerciale. Nel suo negozio propone diverse piante medicinali: alcune vendute sfuse, come la camomilla o la menta, e altre confezionate in capsule, come il ginseng ridotto in polvere. Il Sig. Dupont pensa di agire correttamente: informa i clienti sulle virtù delle piante, rispetta le norme igieniche e i suoi prodotti sono di qualità.
Ma un giorno, la società «Plantes médicinales Christian», un concorrente, sporge denuncia contro di lui. Questa società, che vende anch'essa piante medicinali, accusa il Sig. Dupont di violare il monopolio dei farmacisti commercializzando capsule di piante medicinali. La questione arriva fino al Consiglio costituzionale, chiamato a pronunciarsi sulla conformità di alcune disposizioni legislative. La posta in gioco è importante: si tratta di stabilire se il Sig. Dupont, in quanto semplice commerciante, possa vendere piante medicinali sotto forma di capsule, o se questa attività sia strettamente riservata ai farmacisti.
La controversia (disaccordo giuridico) ruota attorno a un decreto (testo regolamentare adottato dal governo) del 15 giugno 1979. Questo decreto stabilisce un elenco di piante medicinali che possono essere vendute al di fuori delle farmacie, a condizione che siano vendute «allo stato naturale». Il Sig. Dupont sostiene che le sue capsule rientrano in questa categoria, poiché contengono semplicemente piante ridotte in polvere. La società «Plantes médicinales Christian», invece, sostiene che confezionare piante in capsule costituisce una trasformazione che esula dalla vendita «allo stato naturale» e che, pertanto, tale vendita rientra nel monopolio dei farmacisti. Il percorso giudiziario è classico: dopo scambi tra le parti, la causa viene portata dinanzi agli organi giurisdizionali competenti, con colpi di scena sull'interpretazione della legge. Alla fine, il Consiglio costituzionale viene chiamato a dirimere questa questione di principio.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
I magistrati (giudici) del Consiglio costituzionale hanno analizzato la situazione con precisione. Il loro ragionamento si basa sull'articolo L. 512.5° del Codice della sanità pubblica, che dispone che «la vendita delle piante medicinali iscritte nella farmacopea è riservata ai farmacisti». In parole povere, questa legge stabilisce un monopolio: solo i farmacisti possono vendere queste piante, salvo che sia prevista una deroga. In altre parole, per impostazione predefinita, non puoi vendere queste piante se non sei farmacista.
Ma esiste una deroga, introdotta dal decreto del 15 giugno 1979. Questo decreto consente la vendita di alcune piante medicinali elencate, al di fuori delle farmacie, a condizione che siano vendute «allo stato naturale». Cosa significa? «Allo stato naturale» significa che la pianta è venduta così com'è, senza trasformazione sostanziale. Ad esempio, vendere foglie di menta essiccate sfuse significa venderle allo stato naturale. Al contrario, se riduci queste foglie in polvere e le metti in capsule, le trasformi: non sono più «allo stato naturale».
Il Consiglio costituzionale ha confermato questa interpretazione. Ha stabilito che la deroga del decreto del 1979 è subordinata (condizionata) alla vendita delle piante «allo stato naturale». Di conseguenza, le piante confezionate in capsule dopo essere state ridotte in polvere non sono vendute allo stato naturale e quindi non beneficiano della deroga. La vendita di tali capsule è quindi riservata ai farmacisti.

