Decisione di riferimento: cc • N° 09-42.105 • 2011-03-30 • Consulta la decisione →
Immaginate per un attimo: siete quadri commerciali in una PMI a Perpignan. Da cinque anni accumulate uno stipendio fisso, una parte variabile e, soprattutto, avete aderito a un piano di azionariato dei dipendenti. Nel 2020 esercitate le vostre opzioni, realizzando una bella plusvalenza. Ma due anni dopo, il vostro datore di lavoro vi licenzia. Davanti al tribunale del lavoro chiedete un risarcimento per licenziamento senza giusta causa. La domanda che sorge: si deve includere la plusvalenza delle vostre azioni nel calcolo di queste indennità? In altre parole, questa plusvalenza è un elemento della vostra retribuzione?
Questa domanda se la pongono centinaia di lavoratori azionisti. La risposta è stata data dalla Corte di Cassazione il 30 marzo 2011, in una sentenza diventata un punto di riferimento. Ha stabilito: le plusvalenze realizzate all'esercizio di opzioni su azioni, anche se soggette a contributi previdenziali ai sensi dell'articolo L. 242-1 del Codice della sicurezza sociale, non costituiscono una retribuzione corrisposta in contropartita del lavoro. Di conseguenza, non rientrano nella base di calcolo dell'indennità per licenziamento senza giusta causa. In altre parole, per stimare il vostro danno, non si tiene conto di questi guadagni finanziari derivanti dall'azionariato.
Ma concretamente, cosa cambia per voi, proprietario, lavoratore o dirigente a Perpignan o a Barcarès? Questo articolo analizza questa decisione, vi spiega come si applica e vi dà consigli pratici per evitare brutte sorprese.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il sig. X, dipendente di una società con sede a Perpignan, beneficiava di un piano di risparmio aziendale (PEE) e di opzioni su azioni (stock-options). Nel 2005 esercita le sue opzioni e vende le azioni, realizzando una plusvalenza di 150.000 €. Il suo datore di lavoro lo aveva licenziato per motivo economico nel 2007. Il sig. X contesta il licenziamento davanti al tribunale del lavoro di Perpignan. Ottiene ragione: il licenziamento è giudicato senza giusta causa. Ma il disaccordo riguarda l'importo delle indennità. Il sig. X ritiene che la plusvalenza delle sue azioni debba essere integrata nel calcolo della sua retribuzione di riferimento, il che aumenterebbe la sua indennità. Il datore di lavoro, invece, sostiene che questa plusvalenza è un guadagno in conto capitale, non una retribuzione.
Il tribunale del lavoro dà ragione al sig. X, includendo la plusvalenza nella base di calcolo. Il datore di lavoro fa appello. La corte d'appello di Montpellier riforma la sentenza: per essa, la plusvalenza non costituisce una retribuzione. Il sig. X ricorre in Cassazione. La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 30 marzo 2011, respinge il ricorso e conferma la decisione d'appello. Ricorda che la plusvalenza realizzata all'esercizio di opzioni su azioni trova il suo fondamento non nel contratto di lavoro, ma nella detenzione di titoli e nella loro cessione. Anche se i contributi previdenziali sono stati pagati su questa plusvalenza (ai sensi dell'articolo L. 242-1 del Codice della sicurezza sociale), ciò non cambia la sua natura: non è uno stipendio.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa su due pilastri. Il primo: l'articolo L. 242-1 del Codice della sicurezza sociale, che assoggetta a contributi le somme versate in contropartita del lavoro. Ora, la plusvalenza non è versata dal datore di lavoro in contropartita del lavoro, ma risulta dalla cessione di azioni. Il secondo: la nozione di retribuzione ai sensi del diritto del lavoro. La Corte ricorda che solo le somme corrisposte in contropartita del lavoro rientrano nel calcolo dell'indennità per licenziamento senza giusta causa. La plusvalenza è un guadagno in conto capitale, un reddito patrimoniale, non uno stipendio.
In altre parole, la Corte di Cassazione distingue qui chiaramente la base imponibile dei contributi previdenziali (ampia) dalla nozione di retribuzione ai fini del diritto del lavoro (più restrittiva). In altre parole, ciò che è soggetto a contributi non è necessariamente uno stipendio per il calcolo delle indennità di licenziamento. La decisione conferma una giurisprudenza precedente sulle stock-options, ma innova applicandola alle azioni gratuite e alle plusvalenze da esercizio di opzioni. È una conferma dell'orientamento restrittivo: i tribunali non ampliano la base di calcolo delle indennità di licenziamento ai guadagni finanziari dei lavoratori azionisti.
Gli argomenti del sig. X erano tuttavia solidi: la plusvalenza era soggetta a contributi, era legata al suo status di dipendente (poiché l'opzione di acquisto era offerta dal datore di lavoro). Ma la Corte ha ritenuto che il legame con il lavoro fosse troppo indiretto. Attenzione però: questa decisione riguarda solo le plusvalenze da cessione, non i dividendi o le attribuzioni gratuite di azioni (che possono, a determinate condizioni, essere considerate un complemento di stipendio).
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete un lavoratore azionista, questa decisione significa che le vostre plusvalenze su azioni non gonfieranno la vostra indennità per licenziamento senza giusta causa. Tuttavia, è importante notare che la decisione non riguarda altri elementi come i dividendi o le azioni gratuite, che potrebbero essere considerati retribuzione in determinate circostanze. Per i datori di lavoro, questa sentenza offre chiarezza: non devono includere le plusvalenze da azioni nel calcolo delle indennità di licenziamento, riducendo così il rischio di contenzioso. Per i lavoratori, è un promemoria che i guadagni da azionariato sono trattati diversamente dalla retribuzione ordinaria ai fini del calcolo delle indennità.

