Decisione di riferimento: cc • N° 99-45.424 • 2001-11-21 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un piccolo negozio sulla spiaggia a Capbreton, e il vostro unico dipendente, un lavoratore stagionale, vi annuncia le sue dimissioni a fine luglio. Chiudete bottega ad agosto per ferie annuali, come ogni anno. Al vostro ritorno, scoprite che reclama la retribuzione per il mese di agosto, pur non avendo lavorato. scandaloso, vero? Eppure, la Corte di Cassazione gli dà ragione. Questa decisione del 21 novembre 2001 (n° 99-45.424) ha risolto una questione cruciale: la chiusura annuale dell'azienda non interrompe il preavviso del dipendente dimissionario, e questi deve essere pagato per il periodo, anche se non ha potuto svolgere il lavoro. Una lezione da ricordare per ogni datore di lavoro, che siate a Biscarrosse o altrove.
Ma cosa cambia esattamente per voi, proprietario di un ristorante stagionale o gestore di una società di servizi a Mont-de-Marsan? Molto. Perché il diritto del lavoro protegge il dipendente, anche dimissionario, garantendogli una retribuzione durante il preavviso, salvo colpa grave. E la chiusura dell'azienda non costituisce una causa di sospensione di tale termine. In altre parole, se chiudete per ferie, dovete pagare il vostro dipendente per il periodo in cui avrebbe dovuto lavorare, anche se non ha timbrato il cartellino.
Questa decisione, emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, è una sentenza di principio che fa giurisprudenza. Si applica a tutti i settori, dalla ristorazione all'industria. In questo articolo, analizzeremo i fatti, il ragionamento dei giudici e, soprattutto, le conseguenze pratiche per voi. Che siate datori di lavoro o dipendenti, saprete come reagire.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Nel 1995, un dipendente si dimette dal suo posto in un'azienda situata vicino a Capbreton. Presenta le dimissioni il 23 luglio, precisando che rispetterà un preavviso di un mese, quindi fino al 23 agosto. Problema: l'azienda chiude per ferie annuali per quattro settimane, dal 1° al 31 agosto. Il dipendente non può quindi svolgere il preavviso. Il datore di lavoro, ritenendo che il dipendente abbia interrotto il preavviso non lavorando, gli chiede un risarcimento danni per rottura anticipata. Dal canto suo, il dipendente chiede il pagamento della retribuzione per il periodo di preavviso, che non ha potuto svolgere. Il consiglio di prud'hommes (giurisdizione di primo grado in materia di lavoro) dà ragione al datore di lavoro. Il dipendente fa appello. La corte d'appello (secondo grado di giudizio) riforma (annulla) la decisione e condanna il datore di lavoro a pagare la retribuzione. Il datore di lavoro ricorre in Cassazione (ricorso davanti alla più alta giurisdizione). La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza d'appello. Così, il dipendente ottiene ragione.
In breve, il dipendente sapeva che l'azienda chiudeva ad agosto, ma si è dimesso comunque. Il datore di lavoro sosteneva che il dipendente aveva accettato di non svolgere il preavviso consapevolmente, e quindi non aveva diritto alla retribuzione. Ma i giudici hanno ritenuto che la chiusura annuale non potesse essere imputata al dipendente, e che questi avesse diritto alla retribuzione prevista dalla legge durante il suo preavviso, anche se non aveva lavorato.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo L. 122-8 del Codice del lavoro (oggi codificato all'articolo L. 1234-5), che dispone che in caso di dimissioni, il dipendente che non svolge il preavviso (salvo colpa grave) deve al datore di lavoro un'indennità compensativa, a meno che non sia il datore di lavoro a dispensarlo. Ma qui, è il datore di lavoro che, con la sua chiusura, ha impedito al dipendente di svolgere il preavviso. La Corte ritiene che la chiusura dell'azienda per ferie annuali non abbia l'effetto di sospendere il preavviso. In altre parole, il termine continua a decorrere durante la chiusura. E l'impossibilità per il dipendente di svolgere il preavviso non può privarlo della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Il ragionamento è semplice: il preavviso è un periodo contrattuale che decorre dalla notifica delle dimissioni. Le ferie dell'azienda non sono una causa di sospensione legale del preavviso (a differenza, ad esempio, di un congedo per malattia). Il dipendente non deve subire le conseguenze della chiusura decisa dal datore di lavoro. Quest'ultimo deve quindi pagare la retribuzione corrispondente, come se il dipendente avesse lavorato. La Corte respinge l'argomento del datore di lavoro secondo cui il dipendente aveva accettato la situazione dimettendosi consapevolmente: la conoscenza della chiusura non equivale a rinuncia al diritto alla retribuzione.
Questa decisione conferma una giurisprudenza precedente (in particolare una sentenza del 12 giugno 1990, n° 88-43.278) e si inserisce in una logica di tutela del dipendente. Attenzione però: se il dipendente è in colpa grave, o se il datore di lavoro lo dispensa espressamente dal preavviso, le regole cambiano. Ma nel caso di una chiusura collettiva per ferie, è il datore di lavoro che paga.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i datori di lavoro, questa decisione è un promemoria: non potete risparmiare la retribuzione di un preavviso chiudendo la vostra azienda.

