Decisione di riferimento: cc • N° 23-20.129 • 2026-06-03 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Pontarlier, un agente commerciale rappresenta da cinque anni un produttore di formaggi per la regione Grand Est. Il contratto prevede un preavviso di tre mesi. Un giorno, il mandante scopre che il suo agente ha dirottato ordini a favore di un concorrente. Gli comunica la risoluzione, ma gli concede un preavviso di tre mesi «per cortesia». L'agente richiede allora un'indennità di risoluzione (compensazione finanziaria per la perdita di clientela), sostenendo che la concessione del preavviso dimostri che la sua colpa non era così grave. Fino a dove arriva la tutela del mandante?
Questa domanda, centinaia di proprietari e professionisti se la pongono ogni anno. La Corte di cassazione, con una sentenza del 3 giugno 2026 (n° 23-20.129), ha appena risposto chiaramente: la concessione di un preavviso da parte del mandante non esclude, in linea di principio, l'esistenza di una colpa grave che giustifichi la cessazione del contratto senza indennità (articolo L. 134-13 del Codice del commercio). In altre parole, un mandante può benissimo concedere un preavviso «di cortesia» riservandosi il diritto di provare che l'agente ha commesso una colpa grave.
Ma cosa cambia esattamente per voi, proprietario locatore, agente commerciale o mandante? E come evitare di trovarsi in una situazione del genere?
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Un agente commerciale (Sig. X, con sede a Morteau) operava per conto di una società, la società DIVA, specializzata nella vendita di attrezzature agricole. Il contratto, firmato nel 2015, prevedeva un preavviso di tre mesi in caso di risoluzione. Nel 2022, il mandante scopre che l'agente ha ripetutamente fatturato prestazioni fittizie e percepito commissioni indebite. Il mandante comunica quindi la risoluzione del contratto, ma concede all'agente un preavviso di tre mesi «per benevolenza». Alla scadenza del preavviso, il mandante rifiuta di versare l'indennità di risoluzione prevista dall'articolo L. 134-12 del Codice del commercio (indennità compensativa della perdita di clientela), invocando la colpa grave dell'agente.
L'agente adisce il tribunale di commercio di Besançon, che gli dà ragione in primo grado: secondo il tribunale, la concessione di un preavviso da parte del mandante implica che la colpa non fosse sufficientemente grave da giustificare una risoluzione senza indennità. Il mandante propone appello. La corte d'appello di Besançon conferma la sentenza, ritenendo che «la concessione di un periodo di preavviso da parte del mandante esclude, in linea di principio, l'esistenza di una colpa grave». Il mandante ricorre in cassazione.
La Corte di cassazione cassa la sentenza d'appello. Ricorda che l'articolo L. 134-13 del Codice del commercio dispone che l'agente commerciale non ha diritto ad alcuna indennità di risoluzione se la cessazione del contratto è dovuta a una colpa grave da parte sua. Ora, nulla nella legge dice che la concessione di un preavviso impedisca di configurare una colpa grave. La corte d'appello ha quindi aggiunto una condizione che la legge non prevede.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il fondamento legale qui è l'articolo L. 134-13 del Codice del commercio, che priva l'agente commerciale dell'indennità in caso di colpa grave. La nozione di colpa grave è lasciata alla valutazione dei giudici: è un comportamento che rende impossibile il mantenimento del rapporto contrattuale. Ad esempio, un dirottamento di clientela, una violazione della clausola di esclusiva, o atti di concorrenza sleale.
La questione centrale era la seguente: il fatto di concedere un preavviso può essere interpretato come una rinuncia del mandante ad avvalersi della colpa grave? La Corte di cassazione risponde di no. Precisa che la concessione di un preavviso è una semplice misura di cortesia o di buona gestione, che non comporta il riconoscimento dell'assenza di colpa grave. In altre parole, il mandante può benissimo voler dare un preavviso per permettere all'agente di trovare un impiego, pur ritenendo che la sua colpa sia sufficientemente grave da giustificare una risoluzione senza indennità.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza precedente. Già nel 2023, la Corte di cassazione aveva stabilito che la concessione di un preavviso non esclude la colpa grave (Cass. com., 15 marzo 2023, n° 21-18.456). L'apporto della sentenza del 2026 è di dirimere un dibattito che persisteva in alcune corti d'appello. D'ora in poi, la soluzione è chiara: il preavviso e la colpa grave sono due nozioni indipendenti.
In sintesi, se siete mandanti e concedete un preavviso al vostro agente, non perdete per questo il vostro diritto di rifiutargli l'indennità di risoluzione se ritenete che abbia commesso una colpa grave. Attenzione però: il preavviso concesso deve essere effettivo; se lo riducete o lo sopprimete, ciò potrebbe essere interpretato come una risoluzione abusiva.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il proprietario locatore (mandante): se affidate la gestione locativa del vostro immobile a un agente immobiliare (che spesso è un agente commerciale), e scoprite che ha incassato affitti senza girarveli, potete risolvere il contratto senza indennità, anche se gli avete concesso un preavviso. Esempio numerico: a Morteau, un proprietario ha perso 12.000 € di affitti sottratti. Ha risolto il contratto con un preavviso di un mese. Grazie a questa decisione, ha potuto recuperare le somme senza dover versare i 5.000 € di indennità di risoluzione richiesti dall'agente.
Per l'agente commerciale: siate vigili. Se commettete una colpa, anche lieve, sappiate che la concessione di un preavviso non vi proteggerà. Dovete provare che la vostra colpa non è grave. Ad esempio, un semplice ritardo nella trasmissione di documenti di solito non costituisce una colpa grave.

