Decisione di riferimento: cc • N. 10-26.237 • 2012-01-25 • Consulta la decisione →
Immaginate di essere proprietario di un appartamento a Sophia-Antipolis, con un inquilino che vi invia sei lettere raccomandate successive per segnalare perdite d'acqua. Ogni lettera arriva il giorno prima, a volte a tarda sera. Siete esasperati, volete agire d'urgenza per far cessare ciò che considerate molestie. Ma avete davvero il diritto di adire il giudice dei procedimenti sommari (procedura accelerata) per ottenere l'immediata interruzione di questi invii?
Questa situazione, sebbene in un contesto diverso, ricorda quella vissuta dalla SNCM nel 2009 con i suoi marinai. L'azienda, di fronte a una serie di preavvisi di sciopero (annunci legali di cessazione del lavoro) depositati giorno dopo giorno, ha tentato di ottenerne l'interdizione in via d'urgenza. Riteneva che questa moltiplicazione costituisse un turbamento manifestamente illecito (violazione evidente e grave del diritto).
La Corte di Cassazione (massima giurisdizione ordinaria) ha stabilito: no, l'invio di preavvisi di sciopero successivi per lo stesso motivo non integra alcun turbamento manifestamente illecito, salvo che la legge lo vieti espressamente o che il datore di lavoro provi un inadempimento all'obbligo di negoziare. Questa decisione, sebbene riguardi il diritto del lavoro, getta nuova luce su ciò che costituisce – o non costituisce – un turbamento sufficientemente grave da giustificare un intervento giudiziario d'urgenza. E ciò ha implicazioni concrete per voi, proprietario, inquilino o professionista dell'immobiliare.
I fatti: una storia come tante
Siamo nel novembre 2009. La SNCM, compagnia di navigazione mediterranea, affronta un conflitto sociale con il sindacato dei Marinai di Marsiglia. Venerdì 20 novembre, verso le 22:00, il sindacato invia via fax tre preavvisi di sciopero per i giorni 26, 27 e 28 novembre. Immaginate la reazione dei responsabili SNCM: tre giorni di perturbazione annunciati con così poco preavviso.
Ma è solo l'inizio. Lunedì 23 novembre alle 21:23, arriva un quarto preavviso, per il 29 novembre. Martedì 24, un quinto per il 30. Mercoledì 25, un sesto e ultimo per il 1° dicembre. In sei giorni, sei preavvisi successivi, tutti per lo stesso motivo di rivendicazione. La SNCM, esasperata, decide di agire. Adisce il giudice dei procedimenti sommari del tribunale di grande istanza di Marsiglia, chiedendo l'interdizione di questi scioperi con la motivazione che costituiscono un turbamento manifestamente illecito.
Il giudice dei procedimenti sommari, adito d'urgenza, dà ragione alla SNCM il 25 novembre. Vieta gli scioperi del 26, 27 e 28 novembre. I Marinai di Marsiglia propongono appello. La corte d'appello di Aix-en-Provence, il 3 dicembre 2009, conferma la decisione. I sindacalisti non si arrendono: ricorrono in cassazione (ricorso dinanzi alla massima giurisdizione). È qui che la vicenda prende una svolta decisiva. La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 gennaio 2012, cassa (annulla) le decisioni dei giudici di merito. Ritiene che abbiano commesso un errore di diritto qualificando questi preavvisi successivi come turbamento manifestamente illecito.
Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui proprietari a Mandelieu volevano agire in via d'urgenza contro inquilini che moltiplicavano richieste scritte per lavori. Invocavano, come la SNCM, un turbamento manifestamente illecito. Ma cosa distingue una semplice molestia da un turbamento che giustifica un intervento giudiziario immediato?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione ha analizzato la situazione con rigore giuridico esemplare. Il suo ragionamento si basa su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ricorda che nessuna disposizione di legge vieta l'invio di preavvisi di sciopero successivi per lo stesso motivo. In diritto, ciò che non è vietato è permesso. In secondo luogo, constata che la SNCM non ha provato che i Marinai di Marsiglia abbiano violato il loro obbligo di negoziare in buona fede.
I giudici hanno esaminato l'articolo L. 2511-1 del Codice del lavoro (che disciplina il diritto di sciopero). Tale articolo impone ai lavoratori di rispettare un preavviso di cinque giorni per i servizi pubblici, ma non limita il numero di preavvisi successivi. La Corte sottolinea: in assenza di divieto legale, la moltiplicazione dei preavvisi non può essere considerata illecita (contraria al diritto). Precisano che solo un inadempimento all'obbligo di negoziare, previsto all'articolo L. 2242-8 del Codice del lavoro, potrebbe eventualmente integrare un tale turbamento.
La SNCM sosteneva che questi preavvisi successivi costituissero un abuso di diritto (utilizzo di un diritto per uno scopo diverso da quello per cui è stato creato). Invocava il turbamento manifestamente illecito, nozione che consente al giudice dei procedimenti sommari di ordinare misure urgenti per far cessare una violazione evidente del diritto. Ma la Corte di Cassazione respinge questo argomento: senza una base legale che vieti espressamente la pratica, e senza prova di malafede nelle trattative, non sussiste turbamento manifestamente illecito.
In altre parole, i giudici hanno operato una distinzione cruciale tra ciò che è fastidioso o strategico (i preavvisi successivi) e ciò che è illegale. Hanno p

