Decisione di riferimento: cc • N° 07-42.161 • 2008-06-18 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete un piccolo commerciante a Capbreton, assumete un venditore per la stagione e dopo qualche mese dovete licenziarlo. Gli notificate un preavviso (periodo tra l'annuncio del licenziamento e la fine effettiva del contratto) di un mese, come previsto dal contratto. Ma il dipendente non si presenta più, senza che voi lo abbiate dispensato. Cosa succede? Dovete pagarlo comunque? La risposta della Corte di Cassazione è chiara: no, ma potete richiedere un'indennità compensativa (somma di denaro che compensa il danno).
Questa decisione del 18 giugno 2008 (n° 07-42.161) interessa tutti i datori di lavoro, ma anche i dipendenti e persino i locatori e conduttori, poiché il principio del preavviso è lo stesso nei contratti di locazione abitativa. In sostanza, ricorda che l'obbligo di rispettare il preavviso incombe su entrambe le parti. Se una delle parti non lo esegue senza dispensa, deve un'indennità.
Ma cosa cambia esattamente nella vostra vita quotidiana a Dax o altrove? Ve lo spieghiamo tutto in modo semplice.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
La signora X lavorava in un'azienda a Dax. Il suo contratto di lavoro prevedeva un preavviso reciproco di un mese in caso di risoluzione. Il 14 dicembre 2005 viene licenziata. Il datore di lavoro le notifica un preavviso di un mese, ma la dipendente non lo esegue. Non si presenta più al lavoro. Il datore di lavoro non la paga durante questo periodo. Successivamente, la dipendente richiede il pagamento del preavviso. Il datore di lavoro rifiuta e chiede anzi un'indennità compensativa (somma di denaro per compensare il danno subito a causa dell'inadempimento).
La vicenda arriva davanti al consiglio di prud'hommes (giurisdizione che giudica le controversie tra datori di lavoro e dipendenti). Sorpresa: i giudici respingono la richiesta del datore di lavoro, ritenendo che la dipendente non abbia preso l'iniziativa della rottura e che non sia stata pagata durante il preavviso, quindi non deve nulla. Il datore di lavoro ricorre in cassazione (ricorso davanti alla Corte di Cassazione per far annullare una decisione contraria al diritto).
La Corte di Cassazione cassa (annulla) la sentenza: ricorda che l'obbligo di rispettare il preavviso incombe su entrambe le parti. Se il dipendente non esegue il preavviso senza esserne dispensato (dispensa accordata dal datore di lavoro), deve un'indennità compensativa. In altre parole, il datore di lavoro può richiedere tale somma.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo L. 122-8, comma 1, del Codice del lavoro, ora divenuto l'articolo L. 1234-5. Questo testo dispone che il dipendente che non esegue il preavviso (salvo dispensa) deve al datore di lavoro un'indennità compensativa. In sostanza, è un obbligo legale: il preavviso deve essere lavorato o pagato.
I giudici di merito (consiglio di prud'hommes) avevano ritenuto che la dipendente, non avendo preso l'iniziativa della rottura (è il datore di lavoro che ha licenziato), non dovesse alcuna indennità. Ma la Corte di Cassazione corregge: poco importa chi ha preso l'iniziativa, è l'inadempimento del preavviso che conta. Se il dipendente non lavora durante il preavviso, senza essere dispensato, deve un'indennità. Attenzione però: se il datore di lavoro dispensa il dipendente dall'effettuare il preavviso, deve comunque pagarlo (è il cosiddetto preavviso pagato).
Quello che pochi sanno è che questo ragionamento si applica anche ad altri contratti, come i contratti di locazione abitativa. Un conduttore che dà disdetta (preavviso) e lascia l'immobile prima della fine del preavviso senza accordo del locatore deve i canoni fino alla scadenza del preavviso (o fino alla nuova locazione).
Questa decisione conferma una giurisprudenza costante: il preavviso è un obbligo reciproco. Non crea un revirement, ma ricorda utilmente il principio.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i datori di lavoro: se un dipendente non si presenta più al lavoro durante il preavviso, potete trattenere la retribuzione corrispondente e persino richiedere un'indennità compensativa (importo equivalente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire). Esempio a Dax: un venditore al SMIC (circa 1.400 € lordi al mese) che non fa il preavviso di un mese, potete richiedergli 1.400 €. Ma attenzione: se lo dispensate, dovete pagarlo.
Per i dipendenti: se siete licenziati, dovete eseguire il preavviso o chiedere una dispensa per iscritto. Se non fate nulla, il datore di lavoro può richiedervi un'indennità. Invece, se è il datore di lavoro a dispensarvi, avete diritto al pagamento del preavviso.
Per i locatori: un conduttore che dà disdetta e lascia l'immobile prima della fine del preavviso vi deve i canoni fino al termine del preavviso (o fino alla nuova locazione). Esempio a Capbreton: affitto 800 €/mese, preavviso di 3 mesi, il conduttore se ne va dopo un mese senza accordo: vi deve 2 mesi di canone (1.600 €).
Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui un proprietario a Mont-de-Marsan aveva lasciato partire il suo conduttore senza preavviso, credendo di non poter richiedere nulla. La giurisprudenza gli dà ragione: può chiedere i canoni.
Quattro consigli pratici
- Per i datori di lavoro: in caso di mancata esecuzione del preavviso, documentate l'assenza (ad esempio con testimoni o email) e inviate una lettera raccomandata di messa in mora prima di trattenere la retribuzione o richiedere l'indennità.
- Per i dipendenti: se non volete o non potete eseguire il preavviso, chiedete per iscritto una dispensa al datore di lavoro. Se lui accetta, avrete diritto al pagamento del preavviso. Se rifiuta, siete obbligati a lavorare o a pagare l'indennità.
- Per i locatori: in caso di partenza anticipata del conduttore, verificate se il contratto prevede una clausola penale. In assenza, potete richiedere i canoni fino alla scadenza del preavviso o fino alla nuova locazione, ma dovete dimostrare il danno (mancato canone).
- Per i conduttori: se dovete lasciare l'immobile prima della fine del preavviso, cercate un accordo scritto con il locatore per evitare di dover pagare canoni non goduti. In caso di urgenza, potete inviare una disdetta anticipata, ma il preavviso decorre dalla ricezione.

