Decisione di riferimento: cc • N° 19-16.986 • 2020-10-01 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
L'articolo 2232, comma 1, del codice civile, introdotto dalla legge del 17 giugno 2008 di riforma della prescrizione in materia civile, dispone che il rinvio del termine iniziale, la sospensione o l'interruzione della prescrizione non possono avere l'effetto di prolungare il termine della prescrizione estintiva oltre i vent'anni dal giorno della nascita del diritto; dal suo coordinamento con l'articolo 2224 dello stesso codice, secondo cui le azioni personali o mobiliari si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il titolare di un diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli consentono di esercitarlo, risulta che il legislatore, per ragioni di sicurezza giuridica, in cambio di un termine iniziale "scorrevole" per l'esercizio dell'azione, ha racchiuso l'esercizio del diritto in un termine fisso di vent'anni. Avendo rilevato che il termine iniziale dell'azione di garanzia per vizi occulti esercitata dall'ultimo acquirente di un immobile contro il venditore originario era stato posticipato al giorno in cui quest'ultimo aveva avuto conoscenza del vizio in tutta la sua estensione, una corte d'appello ha correttamente ritenuto che il giorno della nascita del diritto, ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile, dovesse essere fissato al giorno del contratto, che consacrava l'obbligo di garanzia per vizi occulti del venditore.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettare scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservare tutti i documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipare: un consiglio preventivo costa sempre meno di una controversia
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