Decisione di riferimento: cc • N. 13-21.745 • 2014-10-01 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Nizza, al quarto piano di un bel palazzo Belle Époque. Lo avete sempre affittato come abitazione, conformemente al regolamento condominiale. Ma un giorno, il vostro vicino del piano di sotto trasforma il suo lotto in studio medico. Improvvisamente, le spese per acqua e ascensore esplodono per voi. La vostra quota (la vostra parte di spese) era calcolata sulla base di un uso abitativo. Quel vicino, invece, paga meno di quanto dovrebbe, perché i suoi nuovi pazienti usano l'ascensore e i servizi igienici molto più di voi. Vi chiedete: si può rivedere questa ripartizione ingiusta? La risposta è stata data dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 1° ottobre 2014, che forse vi sorprenderà.
La domanda che ogni proprietario in condominio si pone è semplice: quando un lotto cambia destinazione d'uso — ad esempio, da abitazione a uso professionale — l'assemblea (AG) può modificare la chiave di ripartizione delle spese relative ai servizi collettivi (come acqua, elettricità delle parti comuni, ascensore)? La Corte di Cassazione risponde affermativamente, anche se il nuovo uso era già autorizzato dal regolamento condominiale. In parole povere, non è perché il regolamento permette un'attività che le spese devono rimanere fisse. Una decisione che cambia le carte in tavola per i condomini della Costa Azzurra, dove i cambi di destinazione d'uso sono frequenti, in particolare a Beausoleil dove molti lotti vengono trasformati in affitti turistici.
Ma cosa cambia esattamente? Fino ad ora, alcuni tribunali ritenevano che se il regolamento condominiale prevedeva già la possibilità di un uso professionale, la ripartizione delle spese non potesse essere modificata successivamente. La Corte di Cassazione rompe questa interpretazione: l'articolo 25, f, della legge del 10 luglio 1965 consente di modificare la ripartizione non appena vi è un effettivo cambio di destinazione d'uso, indipendentemente dal fatto che tale uso sia autorizzato dal regolamento. In altre parole, è l'uso reale che conta, non ciò che è scritto nel regolamento. Per i proprietari nizzardi, è un'arma giuridica potente per ristabilire l'equità.
I fatti: una storia come se ne vedono ogni giorno
Il signor X, proprietario di un lotto a Nizza, affitta il suo appartamento in locazione ammobiliata di breve durata (tipo Airbnb) da diversi anni. Il regolamento condominiale del suo palazzo, situato nel quartiere della Buffa, stabilisce che i lotti possono essere utilizzati ad uso abitativo o ad uso professionale liberale (medici, avvocati…). Il signor X, invece, utilizza il suo lotto per locazione stagionale, il che non è esplicitamente vietato dal regolamento. Ma i suoi vicini si lamentano: l'ascensore è costantemente ingombro di valigie dei turisti, l'acqua calda è richiesta a tutte le ore e le spese generali aumentano. L'amministratore (il rappresentante del condominio) propone quindi in assemblea di modificare la ripartizione delle spese per acqua e ascensore, applicando un coefficiente più elevato ai lotti utilizzati per locazione turistica. La delibera viene approvata con la maggioranza dell'articolo 25 (maggioranza assoluta dei voti di tutti i condòmini). Il signor X contesta tale decisione in tribunale.
In primo grado, il tribunale di grande istanza di Nizza dà ragione al signor X: ritiene che, poiché il regolamento condominiale autorizza la locazione ammobiliata, il cambio di destinazione d'uso non sia configurato, e quindi la modifica delle spese sia illegittima. Il condominio presenta appello. La corte d'appello di Aix-en-Provence conferma la sentenza, aggiungendo che l'articolo 25, f, può applicarsi solo se il nuovo uso è contrario al regolamento. In altre parole, secondo i giudici di Aix, se il regolamento permette l'attività, l'assemblea non può approfittarne per aggravare le spese di quel lotto. Il condominio ricorre in Cassazione (contesta la decisione davanti alla più alta giurisdizione giudiziaria).
La Corte di Cassazione cassa (annulla) la sentenza della corte d'appello e rinvia la causa ad un'altra corte d'appello, a Lione. Il suo ragionamento: l'articolo 25, f, della legge del 1965 non subordina la sua applicazione alla liceità del nuovo uso rispetto al regolamento condominiale. Ciò che conta è il cambiamento effettivo di destinazione d'uso, cioè il passaggio da un uso all'altro, constatato nei fatti. Poco importa che questo nuovo uso sia autorizzato o meno dal regolamento. Nel caso di specie, il lotto del signor X era inizialmente destinato ad abitazione (affittato a residenti di lungo periodo), poi trasformato in locazione turistica: vi è un vero e proprio cambio di destinazione d'uso. Di conseguenza, l'assemblea poteva legittimamente modificare la ripartizione delle spese per servizi comuni (acqua, ascensore) per tener conto di questo nuovo utilizzo. Una vittoria per il condominio, ma un avvertimento per i proprietari che cambiano la destinazione d'uso del loro lotto senza misurarne le conseguenze.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 25, f, della legge n. 65-557 del 10 luglio 1965. Questo testo consente all'assemblea dei condòmini di modificare, a maggioranza assoluta (maggioranza dei voti di tutti i condòmini), la ripartizione delle spese relative ai servizi comuni quando un lotto cambia destinazione d'uso. La Corte precisa che questa facoltà non è subordinata al fatto che il nuovo uso sia vietato dal regolamento condominiale. In altre parole, anche se il regolamento prevede già la possibilità di un uso professionale o commerciale, l'assemblea può comunque adeguare le spese per riflettere l'impatto reale di tale uso sui servizi comuni. Questo principio è fondamentale per garantire l'equità tra condòmini: chi usa di più i servizi comuni deve contribuire di più.

