Decisione di riferimento : cc • N° 91-17.446 • 1993-06-16 • Consulta la decisione →
Vendete un terreno a Reims. L'acquirente non paga. Citato in giudizio per la risoluzione della vendita (annullamento per mancato pagamento). Ma lo stesso giorno, cedete il vostro credito (il diritto di richiedere il prezzo) a una società terza. Il vostro acquirente, venuto a conoscenza della cessione, vi notifica un "ritiro litigioso" (articolo 1699 del Codice civile): vi rimborsa il prezzo che gli richiedete e si sostituisce al cessionario per estinguere la causa.
È legale? Il ritiro litigioso permette a un acquirente disonesto di sottrarsi ai propri debiti acquistando il proprio credito? La Corte di cassazione risponde: sì, ma a condizione che il credito sia contestato e che il cedente sia stato soddisfatto. Spiegazioni.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Nel 1985, i coniugi X (venditori) vendono un terreno a Tinqueux alla SCI Campo di Fiori. Il prezzo non viene pagato. I venditori citano in giudizio per la risoluzione della vendita dinanzi al tribunale di grande istanza di Reims. Lo stesso giorno, cedono il loro credito di prezzo (il diritto di ottenere il pagamento) alla SCI César Matignon.
La SCI Campo di Fiori viene a conoscenza della cessione. Invoca allora il ritiro litigioso: si presenta dinanzi alla SCI César Matignon e le rimborsa l'importo del credito ceduto, sostituendosi a essa nella causa di risoluzione. L'obiettivo? Estinguere l'azione dei venditori, poiché il credito è ormai estinto dal pagamento al cessionario.
I venditori contestano: ritengono che il ritiro litigioso non sia possibile perché il credito non è "litigioso" (contestato) al momento della cessione e perché uno dei cedenti non è stato interamente soddisfatto. La corte d'appello di Reims dà ragione all'acquirente. Ricorso in cassazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione conferma la sentenza della corte d'appello. Ricorda che il ritiro litigioso, previsto dall'articolo 1699 del Codice civile (che permette a colui contro il quale un diritto litigioso è ceduto di liberarsene rimborsando il prezzo di cessione), è ammissibile purché il credito sia contestato al momento del ritiro. Ora, qui, la citazione in giudizio per la risoluzione della vendita dimostra che il pagamento è contestato. Il credito è quindi litigioso.
La Corte rileva anche che uno dei cedenti è stato interamente soddisfatto (ha ricevuto il pagamento della sua parte) e che la natura del credito di un altro è stata modificata (è diventato un credito di restituzione). Ne deduce che la risoluzione della vendita è contestata, il che rende il ritiro regolare.
In altri termini, il ritiro litigioso non è un abuso: è un meccanismo che permette all'acquirente di porre fine alla causa pagando il credito al cessionario, a condizione che il cedente non sia stato integralmente soddisfatto prima della cessione. Qui, uno dei venditori era già stato pagato, il che rendeva il credito parzialmente estinto, ma ciò non impediva il ritiro per la parte restante.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete venditori di un terreno o di un bene immobile: dovete essere estremamente prudenti se cedete il vostro credito di prezzo a un terzo. Prima di cedere, assicuratevi che l'acquirente non abbia già contestato la vendita. Altrimenti, potrà esercitare il ritiro litigioso ed estinguere la vostra azione di risoluzione, spesso a costo minore per lui. Esempio: vendete un terreno a Tinqueux per 200.000 €, l'acquirente non paga. Cedete il vostro credito a un organismo di recupero crediti per 150.000 €. L'acquirente può allora rimborsarvi questi 150.000 € e porre fine alla vostra causa. Perdete 50.000 €.
Se siete acquirenti: il ritiro litigioso è un'arma difensiva potente. Se un venditore vi cita in giudizio per risoluzione e cede il suo credito, potete sostituirvi al cessionario rimborsandogli il prezzo di cessione. Ciò vi permette di estinguere la causa e conservare il bene, a condizione di avere i fondi. Attenzione: funziona solo se il credito è contestato prima della cessione.
Se siete cessionari (SCI o investitore): verificate sempre se l'acquirente non abbia già avviato una contestazione. Altrimenti, la vostra acquisizione rischia di essere annullata dal ritiro litigioso. Perderete il vostro investimento e dovrete rimborsare il prezzo di cessione all'acquirente.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Prima di cedere un credito litigioso, fate constatare con atto autentico che l'acquirente non ha ancora contestato la vendita. Così, il ritiro litigioso non potrà essere esercitato.
- Se siete acquirenti e ricevete una citazione in giudizio per risoluzione, reagite rapidamente. Sorvegliate le eventuali cessioni di credito nei registri di pubblicità legale. Avete un termine breve per esercitare il ritiro.
- Per i venditori: cedete un credito solo dopo aver ottenuto un pagamento parziale o una garanzia. Meglio negoziare un piano di pagamento con l'acquirente che cedere in perdita.
- Consultate un avvocato specializzato in immobiliare prima di qualsiasi cessione di credito. Un consiglio di 30 minuti può evitarvi un contenzioso costoso.
Approfondimento: giurisprudenza correlata ed evoluzioni
La Corte di cassazione aveva già ammesso il ritiro litigioso in materia di credito immobiliare (Civ. 1re, 12 maggio 1987, n° 85-14.123). Ma l'originalità della sentenza del 1993 è di precisare che il ritiro è possibile anche se il cedente è stato parzialmente soddisfatto prima della cessione. Questa soluzione è stata confermata in seguito (Civ. 3e, 20 gennaio 2010, n° 08-20.670).

