Decisione di riferimento: cc • N° 10-13.690 • 2011-04-27 • Consulta la decisione →
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La situazione
Se la debolezza del fatturato realizzato dal distributore sui prodotti interessati da un'azione di cooperazione commerciale durante il periodo di riferimento rispetto al vantaggio che gli è stato concesso o l'assenza di una progressione significativa delle vendite durante tale periodo di riferimento possono costituire elementi di valutazione dell'eventuale sproporzione manifesta tra questi due elementi, non possono da sole costituire la prova di tale sproporzione manifesta, poiché i distributori che concludono accordi di cooperazione commerciale non sono tenuti a un'obbligazione di risultato. Ne consegue che il solo confronto tra il prezzo pagato da un fornitore a un distributore per una prestazione di promozione di un prodotto mediante l'esposizione in testata di gondola e il fatturato realizzato per tale prodotto nello stesso periodo è insufficiente a caratterizzare una sproporzione manifesta tra i vantaggi ottenuti dal distributore e il valore di tali servizi.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispetta scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conserva tutti i tuoi documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
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📌 Questo articolo ti riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in giurisprudenza, interviene in tutta la Francia.
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