Decisione di riferimento: cc • N. 70-40.456 • 1971-06-23 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un negozio di abbigliamento a Mougins, sulla Costa Azzurra. Assumete una commessa, a cui versate uno stipendio fisso modesto ma una generosa provvigione su ogni vendita, chiamata « tantième ». Pensando di fare bene, vi dite che il totale supera ampiamente il salario minimo previsto dal contratto collettivo. Ma una domanda vi assilla: questo tantième conta davvero per verificare il rispetto del salario minimo? Una decisione della Corte di cassazione del 1971, ancora attuale, fornisce una risposta chiara.
Questa vicenda, giudicata oltre cinquant'anni fa, vede contrapposta un'impiegata del commercio al suo datore di lavoro, nella regione nantese. Ma riguarda ogni datore di lavoro o dipendente del settore del commercio di novità (tessile, abbigliamento) e delle specialità collegate. Il cuore della controversia? L'articolo 27 del contratto collettivo prevede la fissazione di salari minimi, ma nulla dice sul tantième. Allora, questo complemento di retribuzione variabile deve essere integrato per raggiungere il minimo? La Corte risponde sì, salvo testo imperativo contrario. Decifriamo questa decisione che, anche se datata, rimane un punto di riferimento per le controversie salariali.
Ma cosa cambia concretamente per voi, datore di lavoro o dipendente, a Mandelieu o altrove? Come evitare un contenzioso? In questo articolo, vi spiego i fatti, il ragionamento dei giudici e vi do consigli pratici tratti dalla mia esperienza di avvocato specializzato in diritto del lavoro e immobiliare. Perché sì, anche in ambito immobiliare si incontrano casi in cui la retribuzione degli impiegati del commercio (guardiani, portinai, personale di amministrazione condominiale) solleva questioni simili.
I fatti: una storia come se ne verificano ogni giorno
La signora X, impiegata in un negozio di abbigliamento a Nantes, percepisce uno stipendio fisso modesto, integrato da un tantième, cioè una percentuale sulle vendite che realizza. Il suo datore di lavoro, ritenendo che questo tantième faccia parte della retribuzione, considera che il totale versato superi il salario minimo fissato dal contratto collettivo nazionale del commercio di novità e delle specialità collegate della regione nantese. Ma la signora X contesta: secondo lei, il tantième è un elemento di retribuzione che non deve essere preso in considerazione per il calcolo del salario minimo convenzionale, poiché l'articolo 27 di questo contratto prevede solo la fissazione di salari minimi, senza menzionare i tantièmes.
Il conflitto nasce da questa divergenza di interpretazione. Il datore di lavoro pensa di rispettare la legge versando un totale superiore al minimo; la dipendente ritiene che il minimo debba essere garantito indipendentemente dalle provvigioni. Si rivolge al consiglio di prud'hommes, che le dà ragione. Il datore di lavoro fa appello, ma la corte d'appello conferma: il tantième deve essere escluso dal calcolo del salario minimo. Il datore di lavoro ricorre quindi in cassazione.
Davanti alla Corte di cassazione, il datore di lavoro sostiene che nulla nel contratto collettivo vieta di includere il tantième nel salario minimo. La dipendente, invece, afferma che poiché l'articolo 27 menziona solo « salari minimi », il tantième, che è un complemento variabile, non può servire a raggiungerli. La Corte deve decidere: il tantième è o non è un elemento di retribuzione da includere nel calcolo del salario minimo?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, con la sua sentenza del 23 giugno 1971, cassa la sentenza della corte d'appello. Ritiene che l'articolo 27 del contratto collettivo « prevede solo la fissazione di salari minimi » e che un tantième concesso a un'impiegata del commercio in proporzione alle vendite che effettua costituisce un elemento di retribuzione che deve essere incluso nel calcolo del salario minimo, in assenza di testo imperativo contrario. In altre parole, poiché il contratto collettivo non precisa che il tantième deve essere escluso dal salario minimo, esso deve essere incluso.
Questo ragionamento si basa sul principio della libertà contrattuale e sull'assenza di una disposizione espressa che vieti l'inclusione. I giudici ritengono che il contratto collettivo fissi un minimo globale e che qualsiasi somma versata al dipendente, indipendentemente dalla sua natura, concorra a raggiungere tale minimo, salvo che il testo convenzionale lo escluda. In sintesi, per la Corte, il tantième non è un « extra » che si aggiunge al minimo; fa parte integrante della retribuzione che consente di verificare il rispetto del salario minimo.
Attenzione, però: questa decisione non significa che il datore di lavoro possa ridurre il fisso a zero e basare tutto sulle provvigioni. Il salario minimo convenzionale deve essere garantito ogni mese. Se le vendite sono scarse, il tantième potrebbe essere insufficiente e il datore di lavoro dovrà allora integrare per raggiungere il minimo. Quello che pochi sanno è che questa soluzione è oggi consacrata dall'articolo L. 3231-3 del Codice del lavoro, che dispone che i premi e le gratifiche aventi carattere di complemento di salario sono compresi nel salario minimo di crescita (SMIC) salvo esclusione espressa. La stessa logica si applica ai minimi convenzionali.

