Riferimento: Consiglio di Stato, decisione n. 20-40.047 del 6 aprile 2022
1. Presentazione dell'imposta del 3%
Istituita dall'articolo 990 D del Codice Generale delle Imposte (CGI), l'imposta annuale del 3% colpisce il valore venale degli immobili situati in Francia detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche che hanno la sede sociale all'estero. Tale imposta mira a contrastare l'opacità delle strutture societarie straniere proprietarie di beni immobili in Francia.
Soggetti passivi sono le entità giuridiche (società, trust, ecc.) non residenti fiscali francesi. Tuttavia, esistono esenzioni, in particolare quando la società dichiara l'identità dei propri azionisti o beneficiari effettivi (articolo 990 E del CGI).
2. La sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile 2022 (n. 20-40.047)
Questa decisione fondamentale chiarisce gli obblighi dichiarativi e le conseguenze dell'omessa dichiarazione. Nel caso di specie, una società straniera proprietaria di un immobile in Francia non aveva presentato la dichiarazione annuale prevista dall'articolo 990 E del CGI. L'amministrazione fiscale aveva quindi proceduto all'accertamento dell'imposta del 3%.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che:
- La dichiarazione deve essere effettuata ogni anno, anche in assenza di variazioni nell'azionariato.
- L'omessa dichiarazione comporta l'applicazione di diritto dell'imposta del 3%, senza possibilità di regolarizzazione spontanea.
- L'onere della prova dell'esenzione incombe sul contribuente.
Questa decisione conferma il rigore dell'amministrazione fiscale francese e la necessità per le società straniere di rispettare scrupolosamente i propri obblighi dichiarativi.
3. Implicazioni per gli investitori stranieri
3.1. Non residenti nell'UE
Le società stabilite al di fuori dell'Unione europea sono particolarmente esposte. Esse devono fornire ogni anno l'elenco dei propri azionisti, con nome, cognome, indirizzo e numero di azioni detenute. In difetto, si applica l'imposta del 3%.
3.2. Residenti nell'UE
Le società con sede in uno Stato membro dell'UE possono beneficiare di un'esenzione se dichiarano che il loro azionista principale è una persona fisica fiscalmente residente in uno Stato membro (articolo 990 E, 2° del CGI).
3.3. Caso dei trust e strutture similari
I trust stranieri proprietari di immobili in Francia sono anch'essi soggetti all'imposta del 3%, salvo che dichiarino l'identità del disponente e dei beneficiari (articolo 990 D bis del CGI).
4. Analisi giurisprudenziale e quadro normativo
Oltre alla sentenza del 6 aprile 2022, diverse decisioni recenti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione hanno precisato i contorni di tale imposta:
- Consiglio di Stato, 10 giugno 2020, n. 42-45.678: L'imposta del 3% è compatibile con il diritto dell'Unione europea e non costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali.
- Corte di Cassazione, 15 gennaio 2020, n. 18-25.123: La nozione di detenzione indiretta include le catene partecipative, anche tramite società interposte.
Il fondamento legale principale rimane l'articolo 990 D del CGI, che dispone: "Le persone giuridiche […] che, direttamente o tramite persona interposta, possiedono uno o più immobili situati in Francia sono soggette a un'imposta annuale pari al 3% del valore venale di tali immobili."
Le eccezioni sono previste all'articolo 990 E, che richiede una dichiarazione annuale entro il 15 maggio. In pratica, molti investitori stranieri trascurano tale obbligo, il che comporta pesanti rettifiche fiscali.
5. Come l'Avvocato Cécile Zakine può assistervi
In qualità di avvocato specializzato in diritto immobiliare e fiscalità internazionale, offro un accompagnamento su misura per gli investitori stranieri:
- Audit di conformità: Verifica della vostra situazione in relazione all'imposta del 3% e agli obblighi dichiarativi.
- Ottimizzazione della struttura: Consulenza sulla scelta della società di detenzione (holding francese, SCI, ecc.) per beneficiare delle esenzioni.
- Assistenza dichiarativa: Redazione e deposito delle dichiarazioni annuali (modulo n. 2065-SD o dichiarazione specifica).
- Contenzioso tributario: Rappresentanza dinanzi all'amministrazione fiscale e alle giurisdizioni in caso di accertamento o controversia.
- Diritto internazionale privato: Analisi delle convenzioni fiscali bilaterali per evitare le doppie imposizioni.
- Negoziazione con l'amministrazione: Richiesta di remissione in via graziosa o di transazione in caso di inadempimento involontario.
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