Decisione di riferimento : cc • N° 16-19.043 • 2018-03-15 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete il gerente di un'impresa di logistica a Quetigny. Ricorrete a un interinale per rinforzare la vostra squadra durante un picco di attività. Purtroppo, questo interinale si infortuna nel vostro sito. La CPAM (Cassa primaria di assicurazione malattia) gli fissa un tasso di invalidità permanente del 15%. Il vostro contributo infortunio sul lavoro aumenta. Ritenete che questo tasso sia troppo elevato, ingiustificato. Potete contestarlo? La risposta della Corte di cassazione è chiara: no. Solo l'impresa di lavoro temporaneo, che è il datore di lavoro giuridico, può farlo. Questa decisione del 15 marzo 2018 (n° 16-19.043) ricorda una regola fondamentale del diritto del lavoro interinale: il vincolo di subordinazione (il potere di dare ordini, di controllarne l'esecuzione e di sanzionare) è con l'impresa di lavoro temporaneo, non con l'impresa utilizzatrice (la vostra società).
I fatti: una storia come ne accade ogni giorno
Il Sig. X, dipendente di un'impresa di lavoro temporaneo (ETT), è messo a disposizione di una società utilizzatrice per una missione. Il 1° marzo 2002, è vittima di un infortunio sul lavoro nel sito dell'utilizzatrice. La CPAM di Lille-Douai gli riconosce un tasso di invalidità permanente. L'impresa utilizzatrice, ritenendo il tasso eccessivo, contesta la decisione dinanzi al tribunale del contenzioso dell'invalidità (TCI). La questione è semplice: ha legittimazione ad agire? La corte d'appello di Douai, con sentenza del 28 aprile 2016, aveva ritenuto di sì, motivando che l'utilizzatrice aveva un interesse diretto a contestare, poiché il tasso influenza i suoi contributi. Ma la Corte di cassazione cassa questa sentenza. Ricorda che solo il datore di lavoro giuridico — l'ETT — è parte del procedimento di fissazione del tasso. L'utilizzatrice, sebbene sopporti una parte del costo tramite il sistema contributivo (articolo L. 241-5-1 del Codice della sicurezza sociale), non è il datore di lavoro e quindi non può contestare dinanzi al giudice dell'invalidità. Può tuttavia agire contro l'ETT per responsabilità contrattuale (se l'ETT ha commesso una colpa) o contestare l'imputazione del costo dinanzi al contenzioso generale della sicurezza sociale.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 1251-1 del Codice del lavoro: «Il solo datore di lavoro di un dipendente legato da un contratto di missione a un'impresa di lavoro temporaneo e messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice è l'impresa di lavoro temporaneo.» In altre parole, il vincolo di subordinazione (il potere di dare ordini, di controllarne l'esecuzione e di sanzionare) è con l'ETT, non con l'utilizzatrice. Ora, la contestazione del tasso di invalidità rientra nel contenzioso dell'invalidità, che è un procedimento specifico in cui solo le parti della decisione iniziale (la CPAM e il datore di lavoro) possono intervenire. L'utilizzatrice non è il datore di lavoro, quindi non ha legittimazione ad agire. Si tratta di una conferma della giurisprudenza anteriore (Cass. 2e civ., 10 aprile 2008, n° 07-13.058). Ma attenzione: l'utilizzatrice non è senza rimedi. Può contestare l'imputazione del costo dell'infortunio dinanzi al tribunale giudiziario (contenzioso generale della sicurezza sociale) se ritiene che l'infortunio non sia legato alla missione. Oppure, se l'ETT ha commesso una colpa (ad esempio, non formando il dipendente), può agire contro di essa per responsabilità contrattuale. In chiaro, la decisione non chiude tutte le porte, ma ne chiude una ben precisa: quella della contestazione diretta del tasso di invalidità.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete un'impresa utilizzatrice (che abbiate la sede a Beaune, Quetigny o altrove), questa decisione vi vieta di contestare il tasso di invalidità fissato dalla CPAM per un interinale infortunato. Dovete passare per altre vie: contestare l'imputazione del costo (articolo L. 241-5-1) dinanzi al polo sociale del tribunale giudiziario entro due mesi dalla notifica del rendiconto del conto datore di lavoro, o agire per responsabilità contro l'ETT. Se siete l'ETT, restate l'unico interlocutore della CPAM per contestare il tasso. Se siete il dipendente interinale, questa decisione non vi riguarda direttamente, ma sappiate che solo il vostro datore di lavoro (l'ETT) può contestare il tasso, non l'impresa dove lavorate. Esempio numerico: una PMI di 50 dipendenti a Quetigny vede il suo contributo infortunio sul lavoro aumentare di 2.000 € all'anno a seguito di un tasso di invalidità del 10% per un interinale. Non può contestare questo tasso. Ma può chiedere alla CPAM di riesaminare l'imputazione se prova che l'infortunio non è legato alla missione. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui l'utilizzatrice, per non aver contestato nei termini, ha dovuto sopportare un contributo maggiorato per diversi anni. Attenzione però: non perché non possiate contestare il tasso dovete accettare tutto. Esistono rimedi, ma sono diversi.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Consiglio 1: Redigete un contratto di messa a disposizione preciso con l'ETT, includendo una clausola di garanzia delle conseguenze finanziarie in caso di infortunio sul lavoro. Ciò vi permetterà di rivalervi contro l'ETT se il tasso di invalidità è mal fissato.
- Consiglio 2: Appena ricevuto il rendiconto del conto datore di lavoro annuale, verificate le imputazioni. Avete due mesi per contestare l'imputazione del costo dinanzi al polo sociale del tribunale giudiziario.
- Consiglio 3: Formate i vostri team alla sicurezza per ridurre il rischio di infortuni. Meno infortuni = meno

