Decisione di riferimento : cc • N° 96-13.039 • 1998-06-30 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari a Pertuis, un affascinante villaggio del Vaucluse. Una mattina, il vostro vicino inizia dei lavori di costruzione di un muro di sostegno. Pochi giorni dopo, appaiono delle crepe sulla vostra facciata, la vostra terrazza si solleva. Siete furiosi, ma anche preoccupati: chi pagherà le riparazioni? L’imprenditore? Il proprietario vicino? E soprattutto, bisogna provare che l’imprenditore ha commesso una colpa per ottenere il risarcimento?
È esattamente la questione che la Corte di Cassazione ha deciso in una sentenza del 30 giugno 1998 (n° 96-13.039). Una decisione che, quasi venticinque anni dopo, continua a fare giurisprudenza e a proteggere le vittime di disturbi di vicinato. Allora, cosa ha deciso? Che un imprenditore può essere condannato per disturbo anormale di vicinato senza che sia necessario provare la sua colpa. In altre parole, non appena i lavori generano molestie eccessive per i vicini, il responsabile – anche se ha rispettato le regole dell’arte – può essere tenuto a risarcire.
In questo articolo, analizzeremo questa decisione, ne comprenderemo il ragionamento, e soprattutto vedremo cosa cambia concretamente per voi, siate proprietari, inquilini o professionisti dell’immobiliare. E vi darò consigli pratici per evitare di trovarvi in questo tipo di contenzioso, a Carpentras, Avignone o altrove.
I fatti: una storia come ne accade ogni giorno
Riprendiamo il contesto. All’origine di questa vicenda, dei lavori di costruzione di un lotto. Una società, Intrafor, realizza sterri e muri di sostegno per conto di un promotore. Problema: questi lavori provocano danni ai vicini immediati, i coniugi Y. Il menù: crepe nei muri, cedimento del terreno, insomma, un danno materiale certo.
I coniugi Y citano allora la società Intrafor davanti al tribunale per ottenere il risarcimento del loro danno. Il loro argomento? I lavori hanno creato un disturbo anormale di vicinato – cioè una molestia che supera ciò che si può ragionevolmente sopportare tra vicini. Non cercano di provare che l’imprenditore ha lavorato male (colpa contrattuale o extracontrattuale), ma solo che i suoi lavori hanno causato danni eccessivi.
La società Intrafor, dal canto suo, si difende sostenendo di non aver commesso alcuna colpa: ha rispettato le regole dell’arte, i piani, le norme. E che, di conseguenza, non può essere ritenuta responsabile. Il tribunale di primo grado le dà ragione, ma la corte d’appello di Aix-en-Provence – nella cui circoscrizione si trovano Avignone, Pertuis e Carpentras – riforma questa sentenza e condanna Intrafor a risarcire i vicini.
Intrafor ricorre allora in cassazione. Il suo motivo principale: la corte d’appello non ha caratterizzato la sua colpa, mentre l’azione di responsabilità per disturbo di vicinato richiederebbe una colpa dell’autore del disturbo. Ma la Corte di Cassazione non la pensa così. Respinge il ricorso e convalida il ragionamento della corte d’appello: non appena i lavori hanno causato un disturbo eccedente gli inconvenienti normali del vicinato, l’imprenditore è responsabile, senza che sia necessario provare una colpa.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere bene la portata di questa sentenza, bisogna tornare al fondamento giuridico. Nel diritto francese, il principio è posto dall’articolo 1240 del Codice civile (ex 1382): « Qualunque fatto dell’uomo, che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo. » Classicamente, per impegnare la responsabilità, occorre quindi una colpa, un danno e un nesso di causalità.
Ma il disturbo di vicinato è una « polizia speciale »: si basa su un principio autonomo, secondo il quale nessuno deve causare ad altri un disturbo eccedente gli inconvenienti normali del vicinato. Qui, non c’è bisogno di colpa. Basta dimostrare l’anormalità del disturbo. La Corte di Cassazione lo ricorda in questa sentenza: « la corte d’appello che rileva che dei lavori realizzati da un imprenditore hanno causato danni presso dei vicini, può dedurne, senza essere tenuta a caratterizzare la sua colpa, che questo imprenditore è responsabile di un disturbo eccedente gli inconvenienti normali del vicinato. » In altre parole, la colpa dell’imprenditore non è un presupposto per la sua condanna.
Ciò che è interessante, è che la Corte di Cassazione va oltre: non si accontenta di dire che la colpa non è necessaria, afferma che la corte d’appello poteva dispensarsi dal caratterizzarla. Ciò significa che il giudice di merito (la corte d’appello) non deve cercare se l’imprenditore ha commesso una colpa. Gli basta constatare che i lavori hanno generato un disturbo anormale. È una lettura molto protettiva per le vittime.
Attenzione tuttavia: ciò non significa che la responsabilità sia automatica. Ancora bisogna dimostrare che il disturbo supera gli inconvenienti normali del vicinato. Per esempio, un rumore di cantiere di giorno può essere normale; al contrario, vibrazioni che causano crepe, non lo è. Spetta al giudice valutare caso per caso.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha implicazioni pratiche considerevoli, siate proprietari, inquilini o professionisti dell’immobiliare.
Per il proprietario vittima di lavori vicini: se dei tr

