Decisione di riferimento: cc • N° 02-12.873 • 2003-09-24 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di una casa a Septèmes-les-Vallons e decidete di far costruire un ampliamento. I lavori iniziano, ma ben presto i vostri vicini si lamentano di molestie: rumore, polvere, vibrazioni… Appaiono crepe sui loro muri. Vi citano in giudizio per disturbi anormali del vicinato. Siete condannati a risarcirli. Ma voi non avete eseguito personalmente i lavori: avete affidato il cantiere a un'impresa. Potete rivalervi su di essa per recuperare le somme versate? E su quale fondamento?
Questa questione è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 24 settembre 2003 (n. 02-12.873). Essa risponde affermativamente e, soprattutto, precisa che per agire contro i costruttori, il committente non deve provare una loro colpa. Può semplicemente invocare la teoria dei disturbi anormali del vicinato, che è una responsabilità senza colpa. In altre parole, una volta che i lavori hanno causato un danno anormale al vicinato, il costruttore è tenuto a rimborsare il committente che ha già risarcito le vittime.
Ma attenzione: questa soluzione non è scontata. In diritto, il committente è responsabile di pieno diritto verso i vicini a causa dei disturbi causati dai lavori. Ma la sua azione di regresso contro il costruttore è più delicata, poiché deve trovare un fondamento giuridico solido. La sentenza del 24 settembre 2003 supera questa difficoltà ammettendo un'azione surrogatoria fondata sul disturbo anormale del vicinato, senza necessità di colpa. Una decisione che semplifica notevolmente la vita dei proprietari, locatori o promotori.
I fatti: una storia come tante
Un promotore immobiliare, che chiameremo Sig. X, decide di avviare un programma di costruzione di alloggi a Septèmes-les-Vallons. Affida i lavori a un'impresa generale, la quale subappalta una parte del cantiere a un subappaltatore. Ben presto, i residenti degli edifici vicini subiscono molestie: vibrazioni, polvere, rumori e, soprattutto, danni materiali (crepe, cedimenti). Diversi vicini citano il Sig. X dinanzi al tribunale di grande istanza di Marsiglia per ottenere il risarcimento sulla base dei disturbi anormali del vicinato. Il tribunale accoglie le loro richieste e il Sig. X è condannato a pagare indennizzi.
Il Sig. X paga i vicini, ma ritiene che il vero responsabile sia l'impresa a cui ha affidato i lavori. Decide quindi di citare a sua volta l'appaltatore principale e il suo subappaltatore, nonché i loro assicuratori, per ottenere il rimborso delle somme versate. Invoca un'azione surrogatoria: si trova surrogato nei diritti dei vicini vittime, fino a concorrenza dei pagamenti effettuati. Per farlo, deve dimostrare che i costruttori sono responsabili dei disturbi subiti dai vicini. Ma su quale fondamento? Non può invocare la propria responsabilità contrattuale, poiché non ha un contratto con i vicini. Invoca quindi la teoria dei disturbi anormali del vicinato, che è una responsabilità di pieno diritto (senza colpa).
I costruttori resistono. Sostengono che il disturbo anormale del vicinato non può essere invocato nell'ambito di un'azione surrogatoria, poiché si tratta di una responsabilità senza colpa che non può essere trasmessa. La questione arriva fino alla corte d'appello di Aix-en-Provence, poi alla Corte di Cassazione.
La corte d'appello di Aix-en-Provence dà ragione al Sig. X: ritiene che il committente, surrogato nei diritti dei vicini vittime fino a concorrenza dei pagamenti effettuati, sia legittimato ad agire contro i costruttori e i loro assicuratori sulla base del principio che vieta i disturbi anormali del vicinato. I costruttori propongono ricorso per cassazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione, con una sentenza molto chiara, rigetta il ricorso e conferma la decisione della corte d'appello. Essa afferma che «una corte d'appello che constata che un committente, avendo fatto eseguire lavori che hanno causato danni a residenti di edifici vicini, ha risarcito questi ultimi, ritiene a buon diritto che tale committente, surrogato nei diritti dei vicini vittime fino a concorrenza dei pagamenti effettuati, sia legittimato ad agire contro i costruttori e i loro assicuratori sulla base del principio che vieta i disturbi anormali del vicinato, il quale non richiede la prova di una colpa.»
In parole povere, la Corte convalida il seguente meccanismo: quando il committente paga i vicini a causa dei disturbi anormali causati dai lavori, si trova surrogato nei diritti di tali vicini. Può quindi esercitare

