Decisione di riferimento: Cass. • N. 10-20.461 • 2011-06-21 • Consulta la decisione →
Immaginate per un attimo: siete proprietari con vostro fratello di un duplex a Loos. Vostra madre, usufruttuaria di azioni di una società familiare, decide di rinunciarvi a vostro favore. Improvvisamente, l'amministrazione fiscale vi richiede 15.000 € di diritti di registrazione, e solo a voi, anche se vostro fratello è ugualmente coinvolto. Vi chiedete: Perché io? Non dobbiamo dividere questo debito? È esattamente la questione che la Corte di Cassazione ha deciso il 21 giugno 2011.
Questa decisione, poco conosciuta dal grande pubblico, chiarisce un punto spinoso del diritto fiscale immobiliare: la solidarietà tra le parti che figurano in un atto soggetto ai diritti di registrazione. L'articolo 1705 del Codice generale delle imposte (CGI) prevede che tutte le persone che hanno partecipato a un atto siano tenute solidalmente al pagamento dei diritti. In chiaro – o meglio senza questa formula – il fisco può scegliere il debitore più solvibile per richiedere l'intera somma, salvo che questi si rivolgà poi contro gli altri.
In questa vicenda, dei figli avevano ricevuto un usufrutto abdicativo (abbandonato senza contropartita) su azioni. L'amministrazione riteneva che la rinuncia equivalesse a una trasmissione tassabile e richiedeva i diritti a uno solo dei figli. La Corte ha validato questo approccio: poco importa che la rinuncia sia abdicativa o traslativa, se figura in un atto, tutte le parti ne sono solidali. Un avvertimento per tutti coloro che manipolano l'usufrutto nelle loro strategie patrimoniali.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
La signora Y, vedova e madre di tre figli, deteneva l'usufrutto di 2.000 azioni di una società immobiliare situata a Wasquehal. Nel 2005, redige un atto notarile con cui rinuncia al suo usufrutto a favore dei suoi tre figli, senza precisare se a titolo gratuito o oneroso. I figli diventano così nudi proprietari, ma la nuda proprietà era già ripartita tra loro da una precedente divisione. L'atto di rinuncia viene registrato e l'amministrazione fiscale, dopo un controllo, notifica un accertamento a carico del signor X, il primogenito, da solo. Motivo: l'atto di rinuncia è soggetto ai diritti di mutazione a titolo gratuito (donazione), e tutti i firmatari – madre e figli – sono solidali del pagamento secondo l'articolo 1705 del CGI. L'importo richiesto: 18.000 €, corrispondente ai diritti di registrazione sul valore dell'usufrutto abbandonato.
Il signor X contesta. Sostiene che la rinuncia di sua madre era abdicativa (un semplice abbandono, senza trasferimento di proprietà), e non traslativa (un trasferimento). Secondo lui, l'usufrutto si estingue senza che vi sia riunione con la nuda proprietà; di conseguenza, non vi è mutazione tassabile. Invoca la giurisprudenza tradizionale che distingue queste due forme di rinuncia. Il tribunale di Lilla gli dà ragione in primo grado: il giudice ritiene che l'atto non precisi l'intenzione della madre di gratificare i figli e che l'usufrutto si sia semplicemente estinto.
Ma l'amministrazione fiscale fa appello. La corte d'appello di Douai riforma la sentenza: considera che la rinuncia, anche abdicativa, è un atto soggetto ai diritti di registrazione e che i figli ne sono beneficiari, quindi debitori solidali. Per la corte, l'assenza di menzione dell'identità dei nudi proprietari nell'atto non cambia nulla: la solidarietà opera tra tutte le parti dell'atto, cioè la madre e i tre figli. Il signor X ricorre in cassazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione, nella sua sentenza del 21 giugno 2011, conferma la decisione della corte d'appello, ma limitandone la portata. Ricorda innanzitutto il fondamento: l'articolo 1705 del Codice generale delle imposte, che dispone che «tutte le parti che hanno figurato in un atto sono tenute solidalmente ai diritti di registrazione ai quali tale atto è soggetto». È una regola di procedura fiscale: il Tesoro pubblico può richiedere l'intero ammontare dei diritti dovuti a qualsiasi firmatario, senza dover dividere il debito.
Successivamente, la Corte respinge l'argomento del signor X sull'assenza di riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà. Precisando: «l'usufrutto può essere abdicativo e non traslativo, non comporta riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà». Ma ciò non impedisce che l'atto sia soggetto ai diritti di registrazione. Perché? Perché la rinuncia, qualunque sia la sua natura, è un atto giuridico che modifica la situazione delle parti. Il fisco non si interessa all'intenzione – guarda la realtà: dei diritti vengono abbandonati a favore di altre persone. Di conseguenza, l'atto è soggetto ai diritti di mutazione a titolo gratuito, anche se la riunione non si verifica immediatamente.
La Corte va oltre: ritiene che, anche se l'atto non menziona l'identità dei nudi proprietari, questi sono parti dell'atto perché sono designati come beneficiari. La solidarietà si applica. Nel caso di specie, i tre figli figuravano nell'atto (erano presenti o rappresentati), quindi sono tutti solidali. Il fatto che l'amministrazione abbia scelto il solo signor X è legale. La Corte rigetta il ricorso. Questa sentenza conferma una giurisprudenza costante: la solidarietà fiscale è un'arma formidabile per il Tesoro.
Si noti che la Corte non si pronuncia sul merito della qualificazione abdicativa/traslativa: lascia aperta la questione se la riunione avvenga o meno. Si concentra sulla solidarietà. Ciò significa che, anche se provate che la rinuncia è abdicativa, rimanete solidali per i diritti se avete firmato l'atto.

