Decisione di riferimento : cc • N° 02-86.292 • 2003-04-01 • Consulta la decisione →
Immaginatevi ad Avignone, al mercato del sabato mattina. Incontrate un banco di piante medicinali: camomilla, valeriana, iperico sfusi. Il venditore vi assicura che alleviano lo stress e l'insonnia. Ma è legale? Perché non si possono acquistare queste piante altrove che in farmacia? Questa domanda se la pongono migliaia di consumatori e commercianti. La decisione del Consiglio costituzionale del 1° aprile 2003 (n° 02-86.292) fornisce una risposta chiara: il monopolio dei farmacisti sulla vendita di piante medicinali è conforme alla Costituzione e al diritto europeo. Lo Stato può limitare la libertà di commercio per proteggere la salute pubblica. Analizziamo insieme questa decisione che ha un impatto diretto su erboristi, negozi biologici e persino giardinieri amatoriali.
I fatti: una storia come tante
A Pertuis, in Vaucluse, un commerciante di nome M. X gestiva un negozio di prodotti naturali. Tra i suoi scaffali, offriva capsule e bustine di piante medicinali in polvere: camomilla romana, valeriana, passiflora, ecc. Non possedeva un diploma di farmacista. Nel 1999, un controllo congiunto della Direzione dipartimentale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (DGCCRF) e dell'Ispettorato della farmacia è stato effettuato nel suo esercizio. Risultato: piante medicinali venivano vendute senza autorizzazione, in violazione dell'articolo L. 4211-1.5° del Codice della sanità pubblica, che riserva ai farmacisti la vendita di piante medicinali iscritte nella farmacopea, salvo deroga. La procura di Avignone ha perseguito M. X per esercizio abusivo della professione di farmacista. Davanti al tribunale correzionale, egli ha sostenuto che tale divieto era contrario all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (nessuna pena senza legge) e discriminatorio nei confronti dei prodotti importati da altri Stati membri dell'Unione europea, violando così il principio della libera circolazione delle merci (articolo 28 del Trattato CE). Il tribunale lo ha condannato, e la corte d'appello di Nîmes ha confermato. M. X ha quindi proposto ricorso in cassazione. La Corte di cassazione ha adito il Consiglio costituzionale sulla questione prioritaria di costituzionalità (QPC) relativa alla conformità dell'articolo L. 4211-1.5° ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione. Il Consiglio costituzionale ha emesso la sua decisione il 1° aprile 2003, convalidando la disposizione contestata.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il Consiglio costituzionale ha esaminato due motivi principali. Primo motivo: la violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che richiede che le infrazioni e le pene siano previste dalla legge. M. X sosteneva che la nozione di "piante medicinali" fosse troppo vaga per costituire una base legale sufficiente. I giudici hanno respinto questo argomento: la farmacopea, che elenca le piante interessate, è un testo regolamentare preciso, accessibile e prevedibile. La legge rinvia a un decreto, il che è ammissibile purché il legislatore abbia fissato il principio e i limiti. Il diritto è sufficientemente chiaro affinché ciascuno sappia cosa è vietato. Secondo motivo: la violazione dell'articolo 28 del Trattato CE (divenuto articolo 34 TFUE) sulla libera circolazione delle merci. M. X affermava che il monopolio dei farmacisti impediva la vendita di piante importate da altri paesi dell'UE. Il Consiglio costituzionale ha risposto che la regolamentazione si applica indistintamente ai prodotti nazionali e importati. Non è quindi una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi del diritto europeo. In altre parole, una regola che colpisce allo stesso modo tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine, non è discriminatoria e sfugge al divieto dell'articolo 28. La decisione conferma così che la protezione della salute pubblica (obiettivo legittimo) giustifica una restrizione alla libertà d'impresa e al commercio intraeuropeo. Non si tratta né di un revirement né di un'evoluzione: il Consiglio costituzionale si inserisce in una giurisprudenza costante, sia nazionale che europea, che ammette monopoli giustificati da ragioni imperative di salute.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha implicazioni pratiche immediate per diverse categorie di persone. Per i commercianti non farmacisti: se vendete piante medicinali (camomilla, valeriana, iperico, ecc.) senza essere farmacisti, siete in infrazione. Sono interessate capsule, polveri, tinture madri. Le piante aromatiche o alimentari (timo, menta, rosmarino) non lo sono, salvo se presentate come medicinali. Per gli erboristi: la professione di erborista non è riconosciuta in Francia dal 1941. La vendita di piante medicinali è quindi riservata ai farmacisti, salvo deroga per alcune piante sfuse (elenco fissato per decreto). In pratica, a Pertuis, un erborista che vendesse capsule di valeriana senza essere farmacista rischierebbe una multa di 3750 € e fino a un anno di reclusione. Per i consumatori: non potete acquistare piante medicinali in un negozio biologico o al mercato, salvo se esplicitamente autorizzate per decreto (es.: tiglio, menta, camomilla romana sfuse). Le capsule e le preparazioni sono esclusivamente in farmacia. Per i farmacisti: questa decisione rafforza il loro monopolio. Si consiglia di conoscere bene l'elenco delle piante autorizzate alla vendita libera e di informare i clienti sui rischi.

