Decisione di riferimento: cc • N° 86-10.787 • 1987-07-15 • Consultare la decisione →
Questa decisione apporta un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Nella società in partecipazione, ciascun socio contrae in nome personale ed è il solo obbligato verso i terzi; diversamente accade tuttavia se i partecipanti agiscono in qualità di socio alla luce del sole e con la conoscenza dei terzi o se un socio ha, con la sua ingerenza, lasciato credere al contraente che intendeva obbligarsi nei suoi confronti. I soci di una tale società non possono quindi essere condannati solidalmente al rimborso di un prestito contratto da uno di essi presso una banca, e dopo che questi ebbe comunicato a quest'ultima gli statuti della società, senza che siano caratterizzati gli atti personali dei partecipanti che permettano di considerare che avevano agito in qualità di soci alla luce del sole e con la conoscenza della banca o che si erano ingeriti nell'accordo concluso dal socio mutuatario con quest'ultima, facendole credere che intendevano obbligarsi nei suoi confronti
Ce que dit la loi
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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