Decisione di riferimento : cc • N° 81-12.129 • 1982-07-19 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Il capitolato d'oneri di un comparto edilizio, la cui portata è limitata ai co-lottizzanti, rimane estraneo ai terzi che non possono né vederselo opporre, né avvalersene. Non spetta a un privato chiedere la demolizione di una costruzione sul solo fondamento della mancanza del permesso di costruire. Gli articoli R 111-16, R 111-17 e R 111-21 del Codice dell'urbanistica, che non prescrivono alcun obbligo o divieto oggettivamente definito, non istituiscono da sé servitù urbanistiche. Pertanto, deve essere cassata la sentenza che, per ordinare la demolizione di un muro costruito in arretramento rispetto al limite che separa un comparto edilizio da una proprietà vicina, a una distanza inferiore a quella prevista dal capitolato d'oneri del comparto, e per prescrivere la ricostruzione di tale opera alla distanza fissata dal capitolato, ritiene che il muro sia stato edificato senza permesso di costruire, in violazione delle clausole del capitolato d'oneri del comparto, e in violazione delle servitù urbanistiche definite dagli articoli R 111-16, R111-17 e R 111-21 del Codice dell'urbanistica.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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