Decisione di riferimento: cc • N° 86-13.286 • 1987-10-14 • Consulta la decisione →
Immaginate: avete appena acquistato una bella casa a Boulogne-Billancourt, con un giardino che dà su quello del vostro nuovo vicino. Tutto bene fino al giorno in cui constatate che le sue tuie, piantate a 50 centimetri dalla recinzione, superano i 3 metri e gettano la vostra terrazza nell'ombra. Gli chiedete di sradicarle. Lui rifiuta, preferendo potarle. Ma voi volete che spariscano. Chi ha ragione? È proprio questa la questione che ha dovuto risolvere la Corte di Cassazione con una sentenza del 14 ottobre 1987 (n. 86-13.286).
In Francia, le regole sulla distanza delle piantagioni sono severe: un albero alto più di 2 metri deve essere piantato ad almeno 2 metri dalla proprietà vicina. Al di sotto dei 2 metri, sono consentiti solo arbusti di altezza inferiore a 2 metri. Ma cosa succede quando l'albero è stato piantato a una distanza compresa tra 0,50 m e 2 metri? Il vicino può esigere lo sradicamento puro e semplice, o deve accontentarsi di una potatura?
La risposta della Corte di Cassazione è chiara: l'opzione tra sradicamento e potatura spetta al proprietario degli alberi, non al vicino che subisce il disagio. Pertanto, se i vostri alberi sono in infrazione, siete voi a decidere se tagliarli o ridurli. Ma attenzione, non è un lasciapassare: il vicino può sempre ottenere il risarcimento del disturbo anormale di vicinato se il disagio persiste. Spiegazioni.
I fatti: una storia come tante
La vicenda inizia nella circoscrizione della corte d'appello di Versailles, ma avrebbe potuto svolgersi a Évry o in qualsiasi comune francese. Un proprietario (che chiamerò signor Dupont) constata che il suo vicino, signor Martin, ha piantato tuie e altri arbusti a soli 50 centimetri dal confine. Queste piantagioni superano i 2 metri di altezza, contravvenendo all'articolo 671 del Codice civile (che fissa le distanze minime). Il signor Dupont chiede quindi lo sradicamento degli alberi. Il signor Martin, invece, propone di potarli per riportarli a un'altezza accettabile.
Il tribunale di grande istanza, dopo un sopralluogo, ordina lo sradicamento. Ma la corte d'appello di Versailles riforma questa decisione il 28 giugno 1985: secondo essa, il signor Dupont non ha titolo per esigere lo sradicamento, poiché l'opzione tra sradicamento e potatura spetta al proprietario degli alberi. Il signor Dupont ricorre in cassazione, sostenendo che, essendo gli alberi piantati in violazione delle distanze legali, il vicino deve poter esigere la loro completa eliminazione.
La Corte di Cassazione respinge il suo ricorso con una sentenza del 14 ottobre 1987. Conferma che il proprietario degli alberi conserva la scelta: può sradicarli o potarli, purché la piantagione si trovi tra 0,50 m e 2 m dal confine. Il vicino può imporre lo sradicamento solo se la distanza è inferiore a 0,50 m (art. 672 del Codice civile).
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere questa decisione, bisogna addentrarsi negli articoli 671 e 672 del Codice civile. L'articolo 671 dispone che non si possono piantare alberi ad alto fusto (più di 2 metri) se non alla distanza di 2 metri dalla proprietà vicina. Per le piantagioni di altezza inferiore a 2 metri, la distanza minima è di 0,50 metri. L'articolo 672 precisa che il vicino può esigere lo sradicamento degli alberi piantati a meno di 0,50 metri. Ma per quelli piantati tra 0,50 m e 2 metri, la legge non dice nulla esplicitamente. È qui che interviene la giurisprudenza.
La Corte di Cassazione interpreta questi testi combinando il diritto di proprietà (art. 544 del Codice civile) e la teoria dei disturbi anormali di vicinato (art. 1240 del Codice civile, che obbliga a risarcire il danno causato per colpa). Ritiene che il proprietario degli alberi, piantando a una distanza regolamentare (tra 0,50 m e 2 m), non abbia commesso una colpa in sé. Ma se gli alberi causano un disagio eccessivo (ombra, caduta di foglie, ecc.), il vicino può chiedere la cessazione del disturbo. Tuttavia, questa cessazione può assumere la forma di una potatura piuttosto che di uno sradicamento, poiché il diritto di proprietà del piantatore prevale sull'esigenza di eliminazione totale.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha consacrato un diritto di opzione a favore del proprietario degli alberi. Non era scontato: alcune giurisdizioni di merito ritenevano che lo sradicamento fosse l'unica soluzione in caso di infrazione. Ma la Corte suprema ha armonizzato la giurisprudenza a favore del piantatore. Attenzione, però: questa opzione non è assoluta: se l'albero è piantato a meno di 0,50 m, il vicino può esigere lo sradicamento senza discussione. E se il disagio è tale da costituire un disturbo anormale di vicinato, il giudice può ordinare lo sradicamento anche se l'opzione spetta al piantatore.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari di case con giardino, questa decisione è cruciale. Se piantate un albero a 1 metro dalla recinzione del vostro vicino, e quest'albero supera i 2 metri, siete in infrazione. Ma il vostro vicino non può esigere lo sradicamento: deve accontentarsi di una potatura, a meno che non piantiate a meno di 0,50 m. Pertanto, mantenete il controllo.
Prendiamo un esempio concreto a Évry. Siete proprietari di una villetta con un grande ciliegio piantato a 1,20 m dal confine. Esso f

