Decisione di riferimento: cc • N° 11-24.708 • 2013-02-06 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Béziers, in una via commerciale, un artigiano macellaio gestisce da vent'anni un fondo di commercio in un locale preso in affitto. Egli è usufruttuario del diritto di locazione commerciale — cioè ha il diritto di utilizzare il locale e di percepirne i frutti, ma la proprietà del contratto di locazione appartiene a qualcun altro (il nudo proprietario). Un giorno, desidera vendere il suo fondo e cedere il contratto di locazione. Ma il nudo proprietario si oppone, ritenendo che solo lui possa autorizzare una cessione. Conflitto classico, ma dalle conseguenze pesanti.
Questa domanda, centinaia di commercianti se la pongono ogni anno, in particolare nell'Hérault dove il mercato delle locazioni commerciali è molto attivo. Posso cedere il mio contratto di locazione se sono solo un semplice usufruttuario? La risposta non è evidente, poiché il Codice di commercio (articolo L. 145-51) prevede condizioni rigorose per la cessione. Ma una sentenza della Corte di cassazione del 6 febbraio 2013 (n° 11-24.708) chiarisce il dibattito: sì, a determinate condizioni, l'usufruttuario può cedere il contratto di locazione senza il consenso del nudo proprietario. Analisi.
Questa decisione è una boccata d'ossigeno per gli usufruttuari commercianti, ma attenzione: non dà loro carta bianca. Il diavolo si nasconde nei dettagli, come spesso accade nel diritto immobiliare. Allora, qual è il ragionamento dei giudici? E soprattutto, cosa dovete fare se vi trovate in questa situazione? Seguite la guida.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il sig. Y..., artigiano macellaio, gestiva un fondo di commercio in un locale situato a Béziers, di cui era conduttore. Ma il diritto di locazione commerciale (il contratto di affitto commerciale) era gravato da un usufrutto: il sig. Y... ne era l'usufruttuario, mentre i suoi figli ne erano i nudi proprietari. Nel 2007, ha voluto vendere il suo fondo di commercio a un terzo e, a tal fine, cedere il contratto di locazione. Ha quindi richiesto l'accordo dei suoi figli, nudi proprietari del contratto di locazione, che hanno accettato per iscritto. Forte di questo accordo, ha firmato un atto di cessione del suo diritto di locazione con l'acquirente.
Ma qualche mese dopo, il proprietario del locale (il locatore) ha contestato la cessione. Secondo lui, il sig. Y..., in qualità di usufruttuario, non aveva il potere di cedere il contratto di locazione senza il suo consenso (quello del locatore). L'articolo L. 145-51 del Codice di commercio dispone infatti che il conduttore (il titolare del contratto di locazione) non può cedere il contratto senza l'accordo del locatore, salvo eccezioni. Ora, per il locatore, solo il nudo proprietario del diritto di locazione — cioè i figli — avrebbe potuto consentire a una cessione, e ancora, con il suo stesso accordo.
La vicenda è stata portata davanti ai tribunali: prima al tribunale di commercio di Béziers, poi alla corte d'appello di Montpellier. La corte d'appello ha dato ragione al locatore, ritenendo che l'usufruttuario non potesse cedere il contratto di locazione senza l'accordo del nudo proprietario del contratto (i figli) e senza l'accordo del locatore. Il sig. Y... ha quindi proposto ricorso in cassazione. La Corte di cassazione ha infine deciso a suo favore, ribaltando la decisione della corte d'appello.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere la sentenza, bisogna tornare all'articolo L. 145-51 del Codice di commercio. Questo testo prevede che il conduttore commerciale può cedere il suo contratto di locazione all'acquirente del suo fondo di commercio, senza dover chiedere l'accordo del locatore, a condizione che il cedente sia iscritto al registro delle imprese e del commercio (RCS) e che dimostri l'accordo del nudo proprietario del fondo (colui che possiede i muri o il fondo). Qui, il locatore sosteneva che questa eccezione si applica solo al conduttore "proprietario" del diritto di locazione, non a un semplice usufruttuario.
La Corte di cassazione ha spazzato via questo argomento. Ha stabilito che l'usufruttuario del diritto di locazione, purché sia iscritto al RCS per il fondo che gestisce nei locali affittati e dimostri l'accordo dei nudi proprietari del diritto di locazione (nel caso di specie, i suoi figli), può avvalersi dell'articolo L. 145-51. In altre parole, l'usufruttuario è considerato il "conduttore" ai sensi di questo articolo, perché gestisce personalmente il fondo e ha il potere di disporre del contratto di locazione con l'accordo dei nudi proprietari.
Il ragionamento è sottile: il diritto di locazione è un bene divisibile tra usufrutto (diritto di usare e godere) e nuda proprietà (diritto di disporre). Ma l'articolo L. 145-51 parla di "cessione del contratto di locazione da parte del conduttore". Ora, in diritto commerciale, il conduttore è colui che gestisce il fondo, anche se è solo titolare di un diritto d'uso. La Corte ha quindi ritenuto che l'usufruttuario, in quanto gestore, ha la qualità per cedere il contratto di locazione, a condizione di ottenere l'accordo dei nudi proprietari (che sono i veri proprietari del diritto di locazione). Si tratta di una lettura teleologica (basata sull'obiettivo del testo): l'articolo L. 145-51 mira a facilitare la trasmissione dei fondi di commercio, e negare questa facoltà all'usufruttuario nuocerebbe a tale obiettivo.
Notiamo che questa sentenza non è un revirement giurisprudenziale: conferma una tendenza già avviata dalla sezione commerciale, che aveva ammesso in decisioni precedenti che il conduttore-gestore (colui che gestisce un fondo senza esserne proprietario) potesse beneficiare dell'articolo L. 145-51. Si tratta quindi di un'estensione logica di questa giurisprudenza agli usufruttuari.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietario-locatore (colui che affitta il locale), questa decisione vi ricorda che non potete opporvi a una cessione del contratto di locazione quando il cedente (usufruttuario) soddisfa le condizioni: iscrizione al RCS e accordo dei nudi proprietari del contratto di locazione. In pratica

