Decisione di riferimento: cc • N. 75-40.897 • 1977-05-25 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete proprietari di un piccolo negozio a Nizza, in rue de la Buffa. Assumete un venditore competente, con una clausola di non concorrenza (divieto di lavorare per un concorrente dopo le dimissioni). Un giorno, lui si dimette. Siete sollevati: non dovrete pagare l'indennità di non concorrenza se lo liberate dall'obbligo. Ma attenzione: avete 8 giorni per farlo. Otto giorni da quando? Dalla notifica del preavviso (periodo di lavoro dopo le dimissioni) o dalla cessazione effettiva del contratto? Questa questione è già stata decisa dalla Corte di Cassazione nel 1977, e la risposta è senza appello: il termine decorre dalla notifica del preavviso, anche se il lavoratore svolge un preavviso ridotto. In questo articolo, vi racconterò questa vicenda, analizzerò il ragionamento dei giudici e vi darò consigli concreti per non cadere in trappola.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Siamo negli anni '70. Il signor Crouillebois (sì, è il suo vero nome) lavora per un'azienda. Si dimette con lettera del 16 ottobre, ricevuta il 17 dal datore di lavoro. Il contratto collettivo applicabile prevede che il datore di lavoro possa liberarsi dall'indennità di non concorrenza sollevando il lavoratore dal divieto, a condizione di informarlo per iscritto entro otto giorni dalla notifica del preavviso. Il signor Crouillebois rimane al servizio del datore di lavoro fino al 27 ottobre: questo periodo costituisce un preavviso di durata ridotta (10 giorni invece, ad esempio, di un mese). Il datore di lavoro, pensando di fare bene, notifica la rinuncia alla clausola di non concorrenza il 25 ottobre. Cioè 8 giorni dopo la ricezione della lettera di dimissioni (il 17). Ma è nei termini? La Corte di Cassazione dirà di no: il termine di 8 giorni decorre dalla notifica del preavviso, cioè dalla data in cui la cessazione è effettiva, ovvero il 17 ottobre (data di ricezione delle dimissioni). Ora, il 25 ottobre è 8 giorni dopo il 17, quindi in linea di principio nei termini? Non così semplice: la Corte ritiene che il periodo di lavoro dal 17 al 27 ottobre costituisse un preavviso. Ora, il contratto collettivo diceva che il termine decorre dalla notifica del preavviso. Qui, la notifica del preavviso è avvenuta il 17 (ricezione delle dimissioni). Quindi il datore di lavoro doveva rinunciare entro il 25 ottobre? Sì, ma lo ha fatto il 25, quindi il giorno stesso dell'ultimo giorno. Ma la Corte ritiene che il termine fosse già scaduto? No, dice che il datore di lavoro ha agito il 25, cioè entro gli 8 giorni. Tuttavia, respinge il ricorso, perché? Perché i giudici di merito avevano sovranamente constatato che il lavoratore non aveva intenzione di eseguire il preavviso (ha lavorato fino al 27, ma era un preavviso ridotto). In realtà, la sentenza è un po' confusa, ma il principio è chiaro: il termine di 8 giorni decorre dalla notifica del preavviso, e non dalla cessazione effettiva. Se il lavoratore svolge un preavviso, il punto di partenza è la notifica del preavviso (data delle dimissioni). Se il lavoratore non esegue il preavviso, il punto di partenza è la cessazione effettiva (data di partenza effettiva). In questa vicenda, il lavoratore ha eseguito un preavviso ridotto, quindi il punto di partenza era la notifica del preavviso. Il datore di lavoro ha rispettato il termine, ma la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che il datore di lavoro non avesse rinunciato entro 8 giorni dalla ricezione delle dimissioni. Insomma, la sentenza è un caso specifico, ma illustra il rigore dei termini.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'interpretazione del contratto collettivo. Questo prevede che il datore di lavoro possa liberarsi dall'indennità di non concorrenza sollevando il lavoratore dal divieto, a condizione di avvertirlo per iscritto entro otto giorni dalla notifica del preavviso. In caso di inesecuzione del preavviso (se il lavoratore non lavora durante il preavviso), il termine decorre dalla cessazione effettiva del contratto. I giudici di merito hanno constatato che il lavoratore si era dimesso il 16 ottobre, che le dimissioni erano state ricevute il 17, e che aveva lavorato fino al 27 ottobre, costituendo un preavviso di durata ridotta. Ne hanno dedotto che il punto di partenza del termine era la ricezione delle dimissioni (17 ottobre), data della notifica del preavviso. Il datore di lavoro ha notificato la sua rinuncia il 25 ottobre, cioè 8 giorni dopo. Ma i giudici hanno ritenuto che non fosse nei termini, perché il termine scadeva il 25 sera? O forse hanno considerato che la notifica doveva essere fatta entro 8 giorni dalla notifica del preavviso, e che il 25 era l'8° giorno, ma forse la notifica è stata fatta dopo l'ora limite? La sentenza non è chiara. Ciò che bisogna ricordare è che la Corte convalida il ragionamento dei giudici di merito: il termine decorre dalla notifica del preavviso, e non dalla cessazione effettiva, quando il lavoratore esegue un preavviso, anche ridotto. In altre parole, il datore di lavoro non può attendere la fine del preavviso per rinunciare alla clausola; deve agire immediatamente dopo la ricezione delle dimissioni. È un'interpretazione rigorosa, ma coerente con la lettera del contratto collettivo.

