Decisione di riferimento: cc • N. 17-23.988 • 2019-03-27 • Consulta la decisione →
Immaginate di essere a Parentis-en-Born, proprietario di una piccola impresa di servizi. Una vostra dipendente, incinta, vi presenta un certificato medico che attesta uno stato patologico legato alla sua gravidanza. Chiede di prolungare il suo congedo di maternità. Vi chiedete: come calcolare la durata esatta della sua assenza? E, soprattutto, come incide questo sui congedi supplementari previsti dal suo contratto collettivo?
Questa situazione, tutt'altro che rara, solleva questioni complesse sull'articolazione tra diritto del lavoro e contratti collettivi. Ogni anno, migliaia di lavoratrici e datori di lavoro si trovano ad affrontare questi calcoli delicati, talvolta con conseguenze finanziarie significative.
La Corte di Cassazione, con la sua decisione del 27 marzo 2019, fornisce una risposta chiara a questa problematica. Precisisce come deve essere collocato il congedo supplementare retribuito previsto da alcuni contratti collettivi, come quello bancario, quando uno stato patologico prolunga il congedo di maternità legale. Ma cosa cambia esattamente per voi?
I fatti: una storia che capita ogni giorno
La storia inizia con una lavoratrice impiegata in una banca. Come molte donne incinte, presenta uno stato patologico attestato da certificato medico come conseguenza della gravidanza. Conformemente alla legge, il suo congedo di maternità viene aumentato della durata di tale stato patologico.
Al termine di questo congedo di maternità legale aumentato, desidera usufruire del congedo supplementare retribuito previsto dall'articolo 51.1 del contratto collettivo nazionale del settore bancario. Questo congedo supplementare, negoziato dalle parti sociali, offre alle lavoratrici un diritto aggiuntivo rispetto al congedo di maternità legale.
Ma il suo datore di lavoro si oppone. Ritiene che tale congedo supplementare debba essere preso immediatamente dopo il congedo di maternità legale di base, senza tener conto della proroga per stato patologico. In altre parole, secondo il datore di lavoro, la lavoratrice avrebbe dovuto prendere il suo congedo supplementare prima, e quindi lo avrebbe perso.
La lavoratrice contesta questa posizione. Ritiene che il congedo supplementare debba collocarsi alla fine dell'intero suo congedo di maternità, inclusa la parte relativa allo stato patologico. La controversia arriva fino al consiglio di prud'hommes (tribunale specializzato nelle controversie tra datori di lavoro e lavoratori), e poi alla corte d'appello.
I giudici di merito (giudici di primo grado e d'appello) danno ragione alla lavoratrice. Il datore di lavoro, persistendo nella sua interpretazione, propone ricorso in cassazione (ricorso alla Corte di Cassazione per contestare l'applicazione del diritto). È così che il caso arriva davanti alla più alta giurisdizione giudiziaria in materia civile.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione esamina attentamente i testi applicabili. Ricorda innanzitutto il principio di base: secondo l'articolo L. 1225-21 del codice del lavoro, quando uno stato patologico è attestato da un certificato medico come conseguenza della gravidanza o del parto, il congedo di maternità è aumentato della durata di tale stato patologico.
Questo aumento è limitato: è limitato a due settimane prima della data presunta del parto e a quattro settimane dopo. In breve, se una lavoratrice presenta complicazioni mediche legate alla gravidanza, il suo congedo di maternità può essere prolungato fino a sei settimane supplementari in totale.
La corte analizza poi l'articolo 51.1 del contratto collettivo nazionale del settore bancario. Questo testo prevede un congedo supplementare retribuito che la lavoratrice «può prendere alla fine del suo congedo di maternità». La questione cruciale è: di quale congedo di maternità si parla?
Il datore di lavoro sosteneva che si trattasse solo del congedo di maternità legale di base, senza le proroghe per stato patologico. Ma i magistrati respingono questa interpretazione. Ritengono che il congedo di maternità menzionato nel contratto collettivo debba intendersi come l'intero congedo a cui ha diritto la lavoratrice, incluse le sue proroghe legali.
Il ragionamento è il seguente: il congedo supplementare convenzionale si articola con il congedo di maternità legale. Ora, quando quest'ultimo è aumentato per stato patologico, forma un tutt'uno indivisibile. La lavoratrice non riprende il lavoro tra la fine del congedo legale di base e l'inizio della proroga patologica. La sua assenza è continua.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione conferma che il congedo supplementare retribuito previsto dal contratto collettivo può essere preso dalla lavoratrice alla fine del suo congedo di maternità aumentato, se del caso, della durata dello stato patologico. Precisisce che ciò deve avvenire «nelle condizioni previste dall'articolo L. 1225-21 del codice del lavoro».
Quello che pochi sanno: questa decisione si inserisce in una giurisprudenza protettiva dei diritti delle lavoratrici. Evita che le donne che hanno complicazioni mediche durante la gravidanza siano penalizzate nell'esercizio dei loro diritti convenzionali.

