Decisione di riferimento : cc • N° 92-44.778 • 1997-03-21 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un piccolo immobile a Limoges e impiegate un custode. Lui prende le ferie dal 22 dicembre al 5 gennaio, periodo che include Natale e Capodanno. Al suo ritorno, chiede un giorno di ferie supplementare perché Natale cadeva di domenica, giorno solitamente non lavorativo nella vostra azienda. Voi gli opponete che il suo conteggio è in giorni lavorativi e che quel giorno festivo non dà diritto a compensazione. Chi ha ragione?
È esattamente la questione che ha dovuto risolvere la Corte di Cassazione in questa causa del 1997, che opponeva un dipendente della Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est al suo datore di lavoro. Il dipendente aveva preso ferie dal 22 dicembre 1982 al 5 gennaio 1983 e riteneva che il giorno festivo del 1° gennaio (cadente di sabato, giorno non lavorativo in azienda) dovesse essergli "restituito" sotto forma di un giorno di ferie supplementare.
La risposta dei giudici è stata chiara: quando le ferie sono calcolate in giorni lavorativi (cioè i giorni effettivamente lavorati in azienda), un giorno festivo che cade in un giorno non lavorativo non ha alcuna incidenza sul conteggio. Nessuna proroga, nessun giorno supplementare. Una decisione che, a quasi trent'anni di distanza, continua a regolare i rapporti tra datori di lavoro e dipendenti.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il sig. X, dipendente della Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a Brive-la-Gaillarde, aveva più di un anno di anzianità. Come ogni anno, ha presentato una richiesta di ferie annuali per il periodo dal 22 dicembre 1982 al 5 gennaio 1983. Niente di eccezionale: molti dipendenti scelgono questo periodo per godersi le feste.
Peccato che il 1° gennaio 1983 cadesse di sabato. In quella cassa, il sabato era un giorno non lavorativo (si lavorava solo dal lunedì al venerdì). Il sig. X riteneva che questo giorno festivo, sebbene non lavorativo di solito, dovesse essere compensato con un giorno di ferie supplementare, conformemente a un protocollo d'accordo del 26 aprile 1973 che prevedeva un congedo straordinario per le festività legali cadenti in un giorno lavorativo solitamente non lavorato.
Il datore di lavoro rifiutò. Secondo lui, poiché le ferie del sig. X erano conteggiate in giorni lavorativi (e non in giorni lavorabili), il fatto che il 1° gennaio fosse un sabato non lavorativo non dava diritto a nulla. Il dipendente adì allora il consiglio di prud'hommes, poi la corte d'appello, che gli diedero ragione. Ma il datore di lavoro ricorse in cassazione. E la Corte di Cassazione cassò la sentenza d'appello, rinviando la causa ad un'altra corte.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si è basata su due testi: l'articolo L. 223-2 del Codice del lavoro (oggi L. 3141-3) che definisce la nozione di giorno lavorabile, e il protocollo d'accordo del 26 aprile 1973 proprio della Sicurezza sociale.
Il ragionamento è sottile. Innanzitutto, la Corte ricorda che quando il conteggio delle ferie avviene in giorni lavorabili (dal lunedì al sabato, esclusi domenica e giorni festivi), un giorno festivo che cade in un giorno lavorabile deve essere prolungato di un giorno. È logico: il dipendente non deve perdere un giorno di ferie perché un giorno festivo cade durante le sue vacanze.
Ma nella nostra causa, il conteggio era in giorni lavorativi, cioè i giorni effettivamente lavorati in azienda (generalmente dal lunedì al venerdì). In questo caso, un giorno festivo che cade in un giorno non lavorativo (come il sabato) non è un giorno di ferie perso poiché il dipendente non avrebbe comunque lavorato quel giorno. Quindi nessuna compensazione.
La Corte precisa inoltre che il protocollo d'accordo prevedeva che il congedo straordinario per festività legale dovesse essere preso il giorno lavorativo più vicino. Ora, il sig. X era in ferie in quei giorni, quindi non poteva beneficiarne. La decisione è logica: non si possono cumulare due vantaggi per lo stesso fatto.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i datori di lavoro (proprietari locatori che impiegano un custode, amministratori di condominio con personale, ecc.): se conteggiate le ferie dei vostri dipendenti in giorni lavorativi, non dovete concedere un giorno supplementare quando un giorno festivo cade in un giorno non lavorativo nella vostra azienda. Ad esempio, se la vostra azienda è chiusa il sabato e il 1° gennaio cade di sabato, il dipendente in ferie quella settimana non può chiedere un giorno in più. Risparmio potenziale: un giorno di stipendio per dipendente interessato, che per un piccolo condominio a Limoges che impiega un custode rappresenta circa 150 € all'anno.
Per i dipendenti: attenzione a verificare come il vostro datore di lavoro conteggia le vostre ferie. Se è in giorni lavorativi, non guadagnerete nulla se un giorno festivo cade in un giorno non lavorativo. Al contrario, se il conteggio è in giorni lavorabili (oggi più raro), avete diritto a una proroga quando il giorno festivo coincide con un giorno lavorabile, anche se quel giorno è solitamente non lavorativo in azienda.
Per i professionisti immobiliari (amministratori di beni, amministratori di condominio): quando stipulate i contratti di lavoro dei custodi o portinai, specificate sempre il metodo di conteggio delle ferie nel contratto. Una dimenticanza può portare a controversie, come in questa causa che è durata diversi anni.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Specificate il metodo di conteggio nel contratto di lavoro: menzionate esplicitamente se le ferie sono calcolate in giorni lavorabili (dal lunedì al sabato) o in giorni lavorativi (giorni effettivamente lavorati). A Brive-la-Gaillarde come altrove, un contratto ben redatto evita

