Decisione di riferimento: cc • N° 83-44.185 • 1986-07-22 • Consulta la decisione →
Immaginate: lavorate come segretaria medica in un istituto specializzato a Lagord, vicino a La Rochelle. Il vostro contratto collettivo vi concede un congedo trimestrale supplementare di due giorni per trimestre. Ma il vostro datore di lavoro, probabilmente per semplificare la gestione, deduce da questi due giorni i giorni festivi e il fine settimana. Risultato: godete solo di un giorno o due di vero riposo. È legale? Vi ponete la domanda, ed è legittimo.
A questo interrogativo, la Corte di Cassazione ha risposto il 22 luglio 1986, in una causa che riguardava proprio una dipendente di questo settore. L'Alta Corte ha stabilito: i giorni festivi e i giorni di riposo settimanale non possono essere detratti dal congedo trimestrale supplementare. In altre parole, il dipendente ha diritto a due giorni lavorativi completi, senza sottrarre i giorni non lavorati.
Allora, concretamente, come si applica? E se siete interessati, quali sono i vostri diritti? Decifriamo insieme questa decisione che, sebbene resa quasi quarant'anni fa, rimane attuale per migliaia di dipendenti.
I fatti: una storia come tante
La Sig.ra Y. è impiegata come segretaria medica in un istituto che rientra nel contratto collettivo nazionale degli istituti e servizi per persone inadeguate e handicappate. Questo contratto, nel suo allegato II, articolo 6, prevede un congedo trimestrale supplementare di due giorni lavorativi per trimestre, oltre alle ferie annuali retribuite. Ma ecco: il suo datore di lavoro, un centro con sede a Châtelaillon-Plage, deduce da questi due giorni i giorni festivi che cadono durante il periodo di congedo, così come i due giorni di riposo settimanale (sabato e domenica). In pratica, se un giorno festivo cade di lunedì, il dipendente prende solo un giorno di congedo per il lunedì e il martedì, o qualcosa di simile.
La Sig.ra Y. ritiene che questa pratica sia contraria al contratto collettivo. Si rivolge al consiglio di prud'hommes di La Rochelle, che le dà ragione. Il datore di lavoro fa appello, ma la corte d'appello conferma la decisione. La causa arriva quindi davanti alla Corte di Cassazione, che deve decidere un punto di diritto: il congedo trimestrale supplementare deve essere calcolato in giorni lavorativi (come le ferie annuali retribuite), oppure il datore di lavoro può dedurre i giorni festivi e il riposo settimanale?
Il percorso giudiziario è un classico del contenzioso del lavoro: una dipendente che lotta per un diritto previsto dal suo contratto, un datore di lavoro che interpreta i testi a suo vantaggio, e giudici che devono stabilire il diritto. Ciò che rende interessante questa causa è che pone una questione precisa di conteggio dei giorni di congedo, che può avere un impatto finanziario non trascurabile.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 22 luglio 1986, ha respinto il ricorso del datore di lavoro. Ha confermato che il congedo trimestrale supplementare è disciplinato da disposizioni particolari (l'articolo 6 dell'allegato II) che sono distinte da quelle dell'articolo 22 dello stesso contratto (che riguarda le ferie annuali retribuite). Di conseguenza, il datore di lavoro non può dedurre né i giorni festivi né i due giorni di riposo settimanale previsti dall'articolo 21-a.
Il fondamento giuridico è semplice: il contratto collettivo prevede un diritto a un congedo supplementare di due giorni lavorativi per trimestre. Ora, i giorni lavorativi sono tutti i giorni della settimana tranne la domenica e i giorni festivi non lavorati (cioè non lavorati). Ma attenzione: la nozione di «giorni lavorativi» include il sabato, e il conteggio si fa dal lunedì al sabato, escludendo i giorni festivi. Tuttavia, la Corte precisa che il congedo trimestrale supplementare è un diritto autonomo: non si confonde con le ferie annuali retribuite. Pertanto, i giorni festivi e i giorni di riposo settimanale non sono giorni di congedo, e il datore di lavoro non può imputarli sui due giorni a cui il dipendente ha diritto.
Il datore di lavoro sosteneva che, come per le ferie annuali retribuite, il calcolo dovesse essere fatto in giorni lavorativi, il che permetteva di dedurre i giorni non lavorati. Ma la Corte ha ritenuto che questo ragionamento fosse errato: il congedo trimestrale supplementare obbedisce a regole proprie, e l'articolo 6 non rinvia alle disposizioni generali sulle ferie retribuite, tranne che per la determinazione del periodo di lavoro effettivo (cioè il numero di giorni lavorati che danno diritto al congedo).
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza precedente, che protegge i diritti dei dipendenti che beneficiano di congedi convenzionali. Illustra il rigore con cui i giudici interpretano i contratti collettivi: quando il testo è chiaro, non può essere aggirato da una prassi manageriale.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete dipendenti di un istituto o servizio che rientra nel contratto collettivo nazionale degli istituti e servizi per persone inadeguate e handicappate (li conoscete forse con il nome di ESAT, IME, MAS, ecc.), questa decisione ha un impatto diretto sui vostri diritti ai congedi trimestrali supplementari. Concretamente, se il vostro datore di lavoro deduce i giorni festivi o il fine settimana dai vostri due giorni di congedo trimestrale, è in violazione. Avete diritto a due giorni lavorativi completi, cioè due giorni che potete prendere liberamente, senza che vi venga detto «questo giorno festivo conta come un giorno di congedo».
Prendiamo un esempio numerico: lavorate a Châtelaillon-Plage, e il vostro trimestre di riferimento va da gennaio a marzo

