Decisione di riferimento: cc • N° 08-17.722 • 2009-12-15 • Consulta la decisione →
Siete tesoriere del comitato aziendale della vostra società a Olivet, e i conti annuali vi sono stati appena consegnati. La riunione informativa si è tenuta tre settimane fa. Avete ancora il diritto di richiedere un revisore contabile a spese del datore di lavoro? La domanda sembra semplice, ma ha diviso i giudici fino alla Corte di Cassazione. La risposta si basa su un concetto chiave: il termine ragionevole.
Immaginate la scena: il 21 febbraio 2007, il comitato aziendale della Banque populaire rives de Paris riceve i conti dell'esercizio 2006. La riunione informativa si tiene lo stesso giorno. Ma solo il 25 aprile successivo, cioè più di due mesi dopo, il comitato nomina un revisore contabile per assisterlo nell'esame di tali conti. Il datore di lavoro contesta: secondo lui, la nomina doveva avvenire durante la riunione. Il comitato, invece, ritiene di aver agito entro un termine ragionevole.
Con una sentenza del 15 dicembre 2009, la Corte di Cassazione dà ragione al comitato. Stabilisce che nessuna norma impone una nomina immediata: il diritto di ricorrere a un revisore si esercita nel momento in cui i conti sono trasmessi, ma la decisione può essere presa successivamente, purché non sia tardiva. Una decisione che rassicura gli eletti e ricorda che la consultazione dei conti non si riduce a un momento preciso.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Al centro di questa vicenda, un conflitto classico tra un datore di lavoro attento a contenere i costi e un comitato aziendale intenzionato a esercitare pienamente le proprie prerogative. La Banque populaire rives de Paris trasmette i suoi conti 2006 al comitato aziendale il 21 febbraio 2007. Quel giorno viene organizzata una riunione informativa. Gli eletti prendono visione dei documenti, ma non nominano immediatamente un revisore contabile. Bisogna attendere il 25 aprile 2007, cioè 63 giorni dopo, perché il comitato incarichi un revisore. Il datore di lavoro rifiuta di farsi carico degli onorari, sostenendo che la nomina è tardiva e che il diritto di ricorrere a un revisore si estingue al termine della riunione.
Il comitato adisce il tribunale di grande istanza di Parigi, che gli dà ragione in primo grado. La banca propone appello. La corte d'appello di Parigi, con sentenza del 28 maggio 2008, conferma la decisione: la nomina non è tardiva, essendo avvenuta entro un termine ragionevole. Il datore di lavoro ricorre in cassazione. La Sezione lavoro della Corte di Cassazione respinge il ricorso il 15 dicembre 2009, convalidando il ragionamento dei giudici di merito.
Questa vicenda illustra perfettamente le tensioni che possono nascere intorno ai diritti di informazione e consultazione del comitato aziendale. A Gien come a Parigi, i datori di lavoro talvolta tentano di limitare tali diritti imponendo vincoli di termine che la legge non ha previsto. La Corte di Cassazione pone fine a questi tentativi: il comitato dispone di un termine ragionevole per nominare il proprio revisore, e tale termine decorre dalla trasmissione dei conti, non dalla riunione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sugli articoli L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 e L. 2325-40 del Codice del lavoro (che disciplinano il ricorso al revisore contabile da parte del comitato aziendale per l'esame annuale dei conti). Li interpreta alla luce della Direttiva europea n. 2002/14/CE dell'11 marzo 2002, che stabilisce un quadro generale per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nell'Unione europea. Tale direttiva impone agli Stati membri di garantire un'informazione e una consultazione effettive, il che implica che i rappresentanti dei dipendenti dispongano del tempo necessario per analizzare i documenti e prendere una decisione informata.
Il ragionamento dei giudici è il seguente: il diritto di ricorrere a un revisore si esercita nel momento in cui i conti sono trasmessi, ma la nomina effettiva può avvenire successivamente. Nessuna norma richiede che la decisione sia presa durante la riunione informativa. L'unico limite è che la nomina non sia tardiva, cioè avvenga entro un termine ragionevole tenuto conto delle circostanze. Nel caso di specie, la corte d'appello ha sovranamente ritenuto che il termine di due mesi fosse ragionevole, in considerazione della complessità dei conti di una banca e della necessità per gli eletti di consultarsi.
Questa decisione conferma una giurisprudenza precedente che tende a proteggere i diritti dei comitati aziendali di fronte ai datori di lavoro che vorrebbero restringerli. Segna un rifiuto di qualsiasi interpretazione formalistica: l'essenziale è che gli eletti possano esercitare la loro missione di controllo in condizioni soddisfacenti, non che rispettino un termine arbitrario imposto dal datore di lavoro.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per gli eletti del comitato aziendale (o del CSE dopo le ordinanze Macron) a Olivet o altrove, questa decisione è una boccata d'aria. Non siete più obbligati a prendere una decisione a caldo durante la riunione informativa. Potete prendervi il tempo di studiare i conti, consultare i colleghi e nominare un revisore entro un termine ragionevole — generalmente alcune settimane o alcuni mesi, a seconda della complessità dei documenti. Attenzione però a non indugiare: se aspettate sei mesi senza giustificazione, il giudice potrebbe considerare la nomina tardiva.
Per i datori di lavoro, questa decisione vi impone di accettare che il comitato disponga di un termine ragionevole per nominare un revisore. Non potete più esigere una decisione immediata pena il rifiuto di pagare gli onorari.