Decisione di riferimento: cc • N° 16-20.065 • 2017-11-23 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appezzamento agricolo a Canet-en-Roussillon, affittato a un coltivatore da anni. Un giorno scoprite che il vostro conduttore subaffitta illegalmente una parte dei terreni a un terzo. Furiosi, avviate una procedura per risoluzione del contratto di locazione. Ma durante il processo, accettate una risoluzione parziale per un altro appezzamento. Il vostro avversario vi oppone allora che avete rinunciato a chiedere la risoluzione totale. Come reagire? Questa domanda, più frequente di quanto si creda, tocca il cuore della nozione di impossibilità di agire (situazione in cui una persona non può più esercitare un diritto in giudizio). La Corte di cassazione, con una sentenza del 23 novembre 2017 (n° 16-20.065), ha ricordato un principio essenziale: spetta ai giudici di merito – quelli che esaminano i fatti – valutare sovranamente se una parte si trova nell'impossibilità di agire. In altre parole, non è la Corte di cassazione a rifare il processo su questo punto. Ma cosa cambia esattamente? Immergiamoci in questa vicenda tipica dei rapporti tra locatori e conduttori di locazioni rurali.
I fatti: una storia come tante
Il Groupement Foncier Agricole (GFA) del Canet è proprietario di terreni agricoli che concede in locazione all'EARL les Saladines, un'azienda agricola situata a Collioure. Il contratto di locazione, concluso per una durata di nove anni, riguarda diversi appezzamenti. Nel 2008, il GFA scopre che l'EARL ha subaffittato una parte dei terreni senza autorizzazione – una violazione del contratto di locazione (il contratto che lega il proprietario-locatore al conduttore-locatario). Con atto di ufficiale giudiziario del 15 aprile 2008, il GFA cita in giudizio l'EARL per la risoluzione del contratto di locazione (annullamento del contratto per inadempimento) e per l'espulsione. La causa prosegue. Ma nel corso del procedimento, le parti concordano una risoluzione parziale del contratto per un altro appezzamento, mediante accordo scritto. L'EARL sostiene allora che il GFA, accettando tale risoluzione parziale, ha rinunciato tacitamente (implicitamente) a chiedere la risoluzione totale del contratto per la sublocazione. Il tribunale di grande istanza di Perpignan dà ragione all'EARL: giudica che il GFA non può più agire per la risoluzione totale. Il GFA propone appello (ricorso contro la sentenza). La corte d'appello di Montpellier conferma: secondo essa, il GFA ha rinunciato alla sua azione di risoluzione. Il GFA ricorre allora in cassazione, sostenendo che la corte d'appello ha valutato male i fatti e che l'impossibilità di agire non era caratterizzata.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza, cassa (annulla) la sentenza della corte d'appello. Ricorda innanzitutto il principio: l'impossibilità di agire è sovranamente valutata dai giudici di merito. In chiaro, sono i giudici di primo grado e d'appello a decidere se una parte può o meno esercitare un'azione in giudizio. La Corte di cassazione non controlla la loro valutazione, salvo che sia snaturata (contraria ai fatti chiari e precisi). Ma nel caso di specie, la corte d'appello ha statuito con motivi inidonei a caratterizzare una rinuncia ad agire. Il solo fatto di aver concordato una risoluzione parziale del contratto per un altro appezzamento non è sufficiente a stabilire che il GFA abbia rinunciato a chiedere la risoluzione totale per la sublocazione. La Corte di cassazione censura quindi la sentenza d'appello per difetto di base legale (assenza di fondamento giuridico sufficiente). In altre parole, i giudici di merito devono spiegare precisamente in che modo gli atti del GFA costituiscano una rinuncia chiara e non equivoca. Ora, qui, l'accordo parziale riguardava un appezzamento distinto e per un motivo diverso. Ciò che pochi sanno, è che la rinuncia a un diritto non si presume: deve essere espressa (scritta e chiara) o risultare da atti che manifestano senza ambiguità la volontà di rinunciare. La corte d'appello non ha dimostrato questa assenza di ambiguità. La sentenza è quindi cassata e la causa rinviata dinanzi a un'altra corte d'appello.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha implicazioni pratiche importanti, sia che siate proprietario locatore, conduttore, o anche professionista immobiliare.
Per il proprietario locatore: se constatate una violazione del contratto di locazione (sublocazione, difetto di manutenzione, ecc.), avviate un'azione di risoluzione senza indugio. Non accettate alcun accordo parziale che potrebbe essere interpretato come una rinuncia alla vostra azione principale. Esempio: a Collioure, un proprietario che accetta una risoluzione amichevole per un piccolo appezzamento incolto potrebbe vedere compromessa la sua azione di risoluzione totale per mancato pagamento dei canoni. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui un proprietario aveva firmato un atto aggiuntivo al contratto per modificare la superficie locata, e il conduttore ha sostenuto che ciò valeva come rinuncia a lamentarsi di canoni non pagati precedenti. La lezione: siate chiari nei vostri atti: precisate che qualsiasi accordo

